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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18388/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. dopo essere stato condannato in procedimento celebrato in sua assenza. Ha dedotto l'illegittima declaratoria di inammissibilità dell'istanza perché la stessa era stata presentata personalmente dal detenuto con atto ricevuto dal direttore dell'istituto (ai sensi dell'art. 123 c.p.p.), e non nella cancelleria della Corte; ha inoltre contestato la ritenuta conoscenza del processo attribuita per la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, sostenendo che non vi fu effettivo rapporto professionale (il difensore originario non presenziò al processo e fu sostituito). Si richiamava la giurisprudenza della Sez. U. n. 23948/2019 sul requisito della effettiva instaurazione del rapporto difensivo per dichiarare l'assenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la presentazione dell'istanza di rescissione tramite atto ricevuto dal direttore dell'istituto (art. 123 c.p.p.) sia valida e compatibile con il secondo comma dell'art. 629-bis c.p.p.; ha però censurato la valutazione della Corte territoriale circa la conoscenza del processo da parte dell'imputato, ritenendo necessaria una più approfondita verifica sull'effettiva instaurazione del rapporto difensivo e su ogni altro elemento idoneo a dimostrare la conoscenza del procedimento. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Catania per nuovo giudizio sulla corretta instaurazione del rapporto processuale e sulla legittimità della celebrazione del processo in absentia.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Il secondo comma prevede che la richiesta di rescissione del giudicato sia presentata personalmente dall'interessato, o in alternativa dal difensore munito di procura speciale, alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento.

    La Corte interpreta tale disposizione in armonia con l'art. 123 c.p.p., ritenendo valida anche la presentazione dell'istanza tramite l'atto ricevuto dal direttore dell'istituto penitenziario per il detenuto.

  • art. 123 cod. proc. pen.

    Attribuisce al condannato detenuto la facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal Direttore; tali richieste sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.

    La norma consente al detenuto di produrre istanze attraverso il direttore del carcere: la Cassazione ritiene che questa modalità sia rituale anche per l'istanza di rescissione ex art. 629-bis.

  • art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen. (richiamato)

    Norma introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (richiamata nel quadro normativo).

    La pronuncia richiama l'evoluzione normativa e la necessità di valutare l'effettività della conoscenza del processo; tuttavia il caso concreto riguarda vicende anteriori a talune modifiche normative, rendendo necessaria una valutazione fattuale puntuale.

  • art. 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, D.Lgs. n. 286/1998

    Norma delittuosa per la quale il ricorrente era stato condannato (richiamata per identificare il reato oggetto del procedimento).

    Citata come riferimento al titolo di reato oggetto della sentenza penale di merito; non incidente sulla questione di procedura impugnata.

  • art. 625-ter (abrogato) / giurisprudenza precedente

    Testo identico, quanto alle modalità di presentazione, all'attuale secondo comma dell'art. 629-bis; la giurisprudenza (Sez. 3, n. 21984 del 28/04/2016, Perpepaj) aveva già ammesso la presentazione tramite direttore carcerario.

    La Corte richiama la precedente giurisprudenza che ammetteva la stessa modalità di presentazione anche quando la norma era contenuta nell'art. 625-ter, rafforzando l'ammissibilità dell'istanza via direttore.

  • Giurisprudenza - Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019 (Pg c/Ismail)

    «Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, dovendo il giudice... verificare che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale... tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa».

    La Corte applica questo principio richiedendo che il giudice di merito valuti concretamente l'effettività del rapporto difensivo e non si limiti alla mera elezione di domicilio come prova di conoscenza del processo.

Massime di principio

  • La presentazione dell'istanza di rescissione del giudicato da parte di un detenuto tramite atto ricevuto dal direttore dell'istituto è valida e ha efficacia equivalenti a quelle di una presentazione diretta in cancelleria (art. 123 c.p.p. armonizzato con art. 629-bis).
  • Per dichiarare legittimamente il processo celebrato in absentia non basta la sola elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio: il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale e la reale conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
  • Se il difensore nominato non presenzia al processo o è sostituito, tale circostanza è un elemento che il giudice deve considerare come possibile indice della mancata instaurazione del rapporto difensivo e quindi della mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
  • In presenza di dubbi sulla conoscenza effettiva del procedimento, il giudice deve valutare tutti gli elementi concreti (contatti, comunicazioni, comportamenti dell'imputato, presenza o meno di altri indizi) prima di procedere con un processo in absentia.
  • La Corte di merito che abbia dichiarato l'assoluta inammissibilità formale di una istanza presentata dai detenuti tramite il direttore del carcere può essere cassata: la correttezza formale della modalità di deposito va sempre verificata alla luce dell'art. 123 c.p.p.

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