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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19712/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi hanno contestato, secondo i vari appellanti: la mancata o errata qualificazione e prova dell'esistenza del 'locale' di 'ndrangheta di Carmagnola e della derivazione dalla cosca Bonavota; la utilizzabilità e valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (profili processuali e di attendibilità); l'erronea applicazione delle norme sull'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis), delle aggravanti (art. 416-bis, commi 4 e 5; art. 416-bis.1), dei reati satellite (estorsione art. 629, traffico stupefacenti art. 73 d.P.R. 309/1990, intestazione fittizia art. 512-bis), dello scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter) e questioni relative alla determinazione della pena e al riconoscimento delle attenuanti generiche; il Procuratore Generale impugnava l'assoluzione di Pilutzu ritenendo sussistenti prove della sua partecipazione al sodalizio; vari imputati denunciavano vizi di motivazione, travisamento probatorio, violazioni procedurali (competenza territoriale, inutilizzabilità di atti, mancata motivazione rafforzata in caso di riforma dell'assoluzione) e la carenza di elementi idonei a configurare partecipazione associativa o concorso esterno.

La decisione

La Corte di cassazione ha pronunciato decisioni differenziate: ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale sul punto relativo a Pilutzu (per motivi non proponibili in sede di legittimità) e ha confermato in molti casi la correttezza del sindacato motivazionale della Corte territoriale; ha però accolto o parzialmente accolto diversi ricorsi degli imputati con annullamenti senza rinvio per specifici capi: - Fratea Nazzareno: sentenza annullata senza rinvio per estinzione dei reati per morte dell'imputato; - Arone Salvatore: annullata senza rinvio la condanna per il capo F (fatto non sussiste) e per il capo H (non aver commesso il fatto); il resto del ricorso rigettato; pena per il residuo capo A rideterminata in 16 anni; - Longo Alessandro: annullata senza rinvio la pronuncia sui capi H (non costituisce reato) e N1 (il fatto non sussiste); - Burlò Mario: annullata senza rinvio la sentenza sul capo Q1 (il fatto non sussiste); revocata la confisca sugli immobili indicati e disposta la restituzione a Burlò; - Corvino Ivan: annullata senza rinvio la sentenza sul capo P1 (il fatto non sussiste); - De Bellis Carlo: annullata senza rinvio la pronuncia sul capo indicato come Si (il fatto non sussiste); - Buono Antonino: annullata la sentenza in relazione al capo A (associazione) e all'aggravante 416-bis.1 relativa a vari capi satellite (E1, F1, G1, H1, I1, L1, M1) con rinvio per ulteriore valutazione; - De Fina Nicola: annullata la sentenza in relazione al capo A; - De Fina (probabile rinvio/rivalutazione) e altri (Colavito, De Bellis, Rosso e altri) hanno valutazioni differenziate - per taluni capi la Cassazione ha confermato le condanne, per altri ha disposto l'annullamento o l'inammissibilità dei ricorsi; in generale la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto, la necessità di motivazione rafforzata in caso di riforma di assoluzioni e la corretta applicazione dei parametri probatori per reati di natura mafiosa e per lo scambio elettorale politico-mafioso (tenendo conto anche delle modifiche normative intervenute). Molti ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché riformulazioni meramente in fatto delle censure gia' respinte in appello; altri sono stati rigettati; alcuni capi di imputazione sono stati annullati senza rinvio (fausto beneficio per quegli imputati).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma centrale per la qualificazione dell'associazione di tipo mafioso; la Corte ha confermato che, ove il giudice di merito accerti, sulla base di indici probatori complessivi, il radicamento territoriale, la capacità intimidatoria e l'ingerenza in settori economici e pubblici, la valutazione di merito è inammissibile in sede di legittimità salvo vizio logico-argomentativo evidente.

  • art. 416-bis, commi 4 e 5 cod. pen.

    Riguardano aggravanti legate al carattere armato e altri profili: la Corte ha ritenuto che la disponibilità di armi o indizi rilevanti possano legittimare il riconoscimento dell'aggravante quando supportati da elementi probatori concreti.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante per l'impiego del metodo mafioso in reati diversi: la sua applicazione è subordinata alla prova dell'impiego del metodo o alla intraneità dell'autore; la Corte ha disposto rinvio quando la prova della intraneità o del metodo non risulta adeguatamente motivata.

  • art. 416-ter cod. pen.

    Disciplina lo scambio elettorale politico-mafioso: la Corte ha evidenziato che, alla data dei fatti, occorreva provare il ricorso al 'metodo mafioso' oppure l'appartenenza dei procacciatori a consorterie (secondo la disciplina previgente la prova era più rigorosa); la valutazione delle captazioni e della caratura criminale può essere rilevante ma non sostituisce sempre la prova dell'impiego del metodo.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Intestazione fittizia di beni: la Corte richiama la necessità del dolo specifico (elusione delle misure di prevenzione) e osserva che la mera gestione o disponibilità non sempre integra il reato in assenza della prova del dolo specifico.

  • art. 629 cod. pen.

    Estorsione: la Corte sottolinea che serve individuare la minaccia o la violenza (anche larvata) e la prova della loro efficacia; la semplice contiguità a soggetti noti non è di per sé sufficiente.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sul traffico di stupefacenti: la Corte ha rigettato censure solo se fondate su questioni di merito non sindacabili in cassazione; errori connessi all'apprezzamento probatorio sono in genere inammissibili.

  • art. 195, 210, 192 cod. proc. pen.

    Norme sul valore probatorio e sull'inutilizzabilità di dichiarazioni: la Corte conferma che le dichiarazioni rese in dibattimento dai collaboratori di giustizia non sono sottoposte automaticamente al divieto di utilizzabilità ex artt. 195 e 210 ma vanno valutate con i criteri di attendibilità e riscontri dell'art. 192 c.p.p.; censure meramente ripetitive sulle stesse questioni già affrontate in appello sono inammissibili.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Riferimento all'efficacia delle sentenze passate in giudicato in altri procedimenti: la Corte ricorda che tali sentenze non hanno valore vincolante ma costituiscono elementi di fatto liberamente apprezzabili nel nuovo giudizio.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte ha ritenuto che la mancata perfetta corrispondenza tra contestazione e motivazione sia rilevante solo se arreca pregiudizio alla difesa; in assenza di pregiudizio la doglianza è infondata.

  • art. 62-bis e art. 133 cod. pen.

    Circostanze attenuanti e determinazione della pena: la Corte ha confermato che la quantificazione della pena rimane area di valutazione di merito salvo vizi motivazionali manifesti; il mancato riconoscimento delle attenuanti deve essere adeguatamente motivato.

  • art. 581 comma 1-ter e art. 585 cod. proc. pen.

    Censure costituzionali e temporalità di deposito delle sentenze: la Corte ha esaminato questioni sollevate ma le ha, in generale, dichiarate non fondate o non rilevanti nel contesto del giudizio di legittimità.

  • art. 110, 416-ter, 640 cod. pen. (richiami varii)

    Articoli citati in relazione a concorso morale/materiale, scambio politico-mafioso e truffa aggravata: la Corte ha valutato la sussistenza dell'elemento soggettivo e la prova del contributo causale, confermando che tali profili richiedono una motivazione puntuale e, in caso di riforma di assoluzioni, rafforzata.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di cassazione è circoscritto al controllo della correttezza logico-argomentativa della motivazione: non è consentita una rivalutazione di merito delle prove salvo evidenti vizi logici.
  • Quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione il giudice d'appello deve fornire motivazione rafforzata e persuasiva che spieghi perché la valutazione del primo grado è errata; mancanza di tale motivazione può comportare annullamento e rinvio.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rese in dibattimento si valutano secondo i criteri di attendibilità e riscontro dell'art. 192 c.p.p.; gli artt. 195 e 210 c.p.p. non impediscono automaticamente la utilizzazione delle stesse dichiarazioni se rese in dibattimento.
  • Per configurare il concorso esterno in associazione mafiosa o la figura dell'imprenditore colluso occorre dimostrare il rapporto sinallagmatico di reciproci vantaggi: non basta la mera conclusione di affari con persone legate alla mafia, serve prova di vantaggi che conferiscano posizione dominante o utilità all'associazione.
  • Per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter) è essenziale, in base alla disciplina applicabile nel momento dei fatti, dimostrare l'impiego del 'metodo mafioso' o l'appartenenza dei procacciatori all'associazione; la sola fama criminale dei procacciatori non sempre surrogabile alla prova del metodo.
  • La configurabilità dell'intestazione fittizia (art. 512-bis) richiede attenzione al dolo specifico di eludere misure di prevenzione: la semplice gestione o disponibilità di beni non è sufficiente se non emerge il proposito elusivo.
  • La disponibilità di armi o indizi concreti sulla loro esistenza può giustificare il riconoscimento dell'aggravante 'armata' dell'associazione mafiosa, ma occorrono elementi concreti e motivazione adeguata.
  • La morte dell'imputato estingue i reati e comporta annullamento senza rinvio delle sentenze relative a quella persona.

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