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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11808/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. L'unico motivo dedotto censurava, in modo generico, il trattamento sanzionatorio e l'elemento soggettivo, lamentando vizi di motivazione. La Corte rileva però che il motivo non indicava gli elementi giuridico-fattuali posti a base della censura, impedendo di comprendere con precisione quali fossero i rilievi al provvedimento e di svolgere il controllo di legittimità richiesto.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Rileva inoltre che la rinuncia al mandato del difensore, intervenuta dopo la notifica del decreto di fissazione dell'udienza, non produce effetti nel giudizio di cassazione per quella udienza, che può essere celebrata ritualmente anche in rito non partecipato. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.

    È la norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello: falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso deve contenere una esposizione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno di ciascun motivo; la mancanza di tali indicazioni rende il motivo generico e inammissibile.

  • art. 591 c.p.p.

    È il parametro implicito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti formali e sostanziali dell'atto di impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente quanto basta a rendere intelligibile la censura: la mera formulazione assertiva di vizi di motivazione, senza l'indicazione degli elementi giuridico-fattuali controversi, non consente il controllo di legittimità e determina inammissibilità.
  • La critica al trattamento sanzionatorio o all'elemento soggettivo deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; l'omessa individuazione del punto di fatto o di diritto contestato equivale a motivo generico.
  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al mandato del difensore di fiducia, se successiva alla notificazione dell'avviso di udienza, non paralizza la celebrazione dell'udienza già fissata, restando il difensore onerato della difesa fino a eventuale sostituzione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDiffamazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona

Testo integrale

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