Cassazione Civile, Ordinanza n. 20738/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2004, emesso dall’amministrazione finanziaria in applicazione degli studi di settore e fondato, tra l’altro, su una percentuale di ricarico ritenuta incongrua. La contribuente aveva contestato l’accertamento e ottenuto accoglimento in primo grado; in appello la decisione favorevole veniva confermata in sede di rinvio dopo precedente cassazione. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione deducendo la violazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che il giudice del rinvio non avrebbe correttamente applicato il principio già affermato dalla precedente pronuncia di legittimità. In particolare, secondo la ricorrente, la CTR avrebbe nuovamente omesso di valutare le giustificazioni e gli elementi fattuali allegati dalla contribuente per dimostrare che l’attività si discostava dal modello normale considerato dagli standard, limitandosi invece a criticare la motivazione dell’atto impositivo e senza procedere al riesame richiesto. La ricorrente lamenta quindi che il giudice di rinvio abbia trascurato il doveroso esame del merito delle deduzioni e della documentazione prodotta, incorrendo nel medesimo vizio già censurato dalla Cassazione, pur giungendo a una decisione di segno opposto.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ritiene fondato il motivo perché il giudice di rinvio non si è attenuto al perimetro tracciato dalla precedente sentenza rescindente: avrebbe dovuto riesaminare le deduzioni e la documentazione della contribuente per verificare se la percentuale di ricarico applicata dall’ufficio fosse giustificata alla luce delle caratteristiche concrete dell’impresa e del contesto competitivo in cui operava. La CTR, invece, si è soffermata sul preteso difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, questione estranea al tema devoluto in rinvio. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge.
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte ribadisce che il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto e al decisum della precedente cassazione, riesaminando la controversia nei limiti segnati dalla sentenza rescindente.
IRPEF
Imposta oggetto dell’avviso di accertamento insieme a IRAP e IVA.
IRAP
Imposta oggetto dell’avviso di accertamento insieme a IRPEF e IVA.
IVA
Imposta oggetto dell’avviso di accertamento insieme a IRPEF e IRAP.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può riesaminare la controversia su un piano diverso o estraneo rispetto a quello tracciato dalla sentenza rescindente.
- Quando la Cassazione cassa una decisione per mancata valutazione di elementi fattuali e documentali, il giudice di rinvio deve esaminare tali elementi nel merito e verificare se essi giustifichino o meno la pretesa contestata.
- In materia di accertamento tributario fondato su parametri o studi di settore, la pretesa non può essere confermata o esclusa in modo astratto, ma richiede la considerazione delle specificità dell’attività concretamente svolta e delle giustificazioni offerte dal contribuente nel contraddittorio.
- Il giudice di rinvio viola il vincolo derivante dalla cassazione se si limita a criticare la motivazione dell’atto impositivo senza svolgere il riesame sostanziale richiesto dalla decisione di legittimità.
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