Cassazione Penale, Sentenza n. 27870/2026 del 23/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La sentenza di primo grado aveva ritenuto la ricorrente responsabile del reato di calunnia, con condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e concessione delle attenuanti generiche; la Corte d'appello di Messina aveva confermato la decisione il 13 febbraio 2026. In cassazione la condannata ha dedotto, con un solo motivo, che il reato era già estinto per prescrizione alla data della decisione d'appello, questione che era stata già sottoposta al giudice di merito con note difensive. Ha sostenuto che, considerato il tempus commissi delicti del 5 giugno 2017 e le sole due sospensioni maturate in primo grado per complessivi 192 giorni, il termine massimo di prescrizione era spirato il 16 giugno 2025, quindi prima della pronuncia impugnata. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello non si era pronunciata su tale eccezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato l'ammissibilità del motivo con cui si deduce la prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito; ha calcolato il termine prescrizionale del reato di calunnia tenendo conto della pena edittale massima, del limite massimo di aumento per interruzione pari a un quarto e della sospensione di 192 giorni, con conseguente maturazione della prescrizione il 16 giugno 2025, quindi prima della sentenza d'appello del 13 febbraio 2026. Non essendo emersa la prova evidente dell'innocenza dell'imputata ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la sentenza è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Sono state confermate le statuizioni civili.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Il motivo di ricorso è ammissibile quando deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato; nel caso esaminato, la pena edittale massima della calunnia comporta un termine base di sei anni.
Nel calcolo della prescrizione si tiene conto della pena per il reato consumato o tentato, considerando solo gli aumenti per circostanze aggravanti con pena di specie diversa o ad effetto speciale.
L'interruzione della prescrizione non può comportare un aumento superiore a un quarto del tempo necessario a prescrivere; nel caso concreto il termine massimo è stato così individuato in sette anni e sei mesi, prima della sospensione dovuta alle udienze e della decisione impugnata.
Pur in presenza della prescrizione, l'assoluzione nel merito è possibile solo se dagli atti emerge in modo evidente l'innocenza dell'imputato; nel caso concreto tale prova non è stata ravvisata.
Massime di principio
- È ammissibile il ricorso per cassazione che deduce la prescrizione già maturata prima della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice di merito, anche se articolato in un solo motivo.
- Il termine di prescrizione va calcolato sulla base della pena edittale del reato, applicando il limite massimo di aumento derivante dagli eventi interruttivi previsto dall'art. 161 c.p., e tenendo conto delle eventuali sospensioni del corso della prescrizione.
- Quando il reato risulta prescritto prima della decisione impugnata e non emerge una prova evidente dell'innocenza dell'imputato, la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza limitatamente al profilo penale.
- La declaratoria di prescrizione non travolge automaticamente le statuizioni civili già adottate, che possono essere confermate.
- L'omessa pronuncia del giudice di merito sulla eccezione di prescrizione dedotta tempestivamente legittima la censura in cassazione.
Come è indicizzato
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