Cassazione Civile, Ordinanza n. 30536/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo con cui le era stato ingiunto il pagamento di euro 620.000,00 in favore di una banca, indicata come cessionaria di un credito originariamente vantato da altra società. Nel corso della controversia era emerso un autonomo giudizio di querela di falso relativo alla scrittura privata di cessione del credito. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione e la corte d’appello aveva confermato, ritenendo irrilevante la pendenza o l’esito non definitivo del giudizio di falso e affermando che, comunque, il pagamento al cessionario sarebbe stato liberatorio fino all’accertamento definitivo della falsità. La società debitrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per travisamento della domanda di appello, sostenendo di avere effettivamente censurato l’assunto del tribunale secondo cui il pagamento alla banca sarebbe stato comunque valido anche in caso di falsità della cessione; 2) violazione degli artt. 1260, 1264 e 1421 c.c., deducendo che il debitore ceduto ha interesse a contestare la validità della cessione e a non pagare male, specie se consapevole dell’eventuale invalidità dell’atto; 3) violazione delle norme processuali sulla sospensione e sull’autorità della sentenza, sostenendo che la causa di falso era pregiudiziale e che la sentenza di primo grado che aveva accertato la falsità della scrittura avrebbe dovuto essere immediatamente considerata, oppure avrebbe dovuto essere disposto il rinvio del giudizio pregiudicato ex art. 295 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati il primo, il secondo e il terzo motivo. Ha affermato, quanto al primo, che la corte d’appello aveva erroneamente ritenuto non censurato in appello il punto relativo alla liberatorietà del pagamento; quanto al secondo, che il debitore ceduto può eccepire la nullità o inesistenza della cessione di credito perché ha interesse a pagare il vero creditore ed evitare un doppio pagamento, sicché non è corretto considerare sempre liberatorio il pagamento al cessionario; quanto al terzo, che occorre verificare se la falsità del documento sia elemento costitutivo della pretesa azionata e, nel caso concreto, la scrittura impugnata di falso costituiva il documento fondante il credito azionato, con conseguente erroneità della decisione di merito nel considerarla irrilevante fino al giudicato. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà uniformarsi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice di merito non può attribuire alla parte una mancata censura che, invece, risulti specificamente proposta nell’atto di appello; occorre corrispondenza tra quanto dedotto e quanto deciso.
La disciplina della cessione del credito rileva anche ai fini della contestazione della validità della cessione da parte del debitore ceduto.
Il pagamento del debitore ceduto è liberatorio solo se eseguito al soggetto effettivamente legittimato a riceverlo; il debitore ha interesse a contestare la validità della cessione per evitare di pagare male.
La nullità del negozio può essere eccepita anche dal debitore ceduto quando vi abbia interesse concreto.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di pregiudizialità e sospensione, senza autonoma statuizione specifica nel testo.
art. 279, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di pregiudizialità e sospensione, senza autonoma statuizione specifica nel testo.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di pregiudizialità e sospensione, senza autonoma statuizione specifica nel testo.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di efficacia della sentenza di primo grado, senza autonoma statuizione specifica nel testo.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di efficacia della sentenza e di giudizio dipendente, senza autonoma statuizione specifica nel testo.
La ricorrente ha invocato l’immediata considerazione dell’autorità della sentenza di primo grado resa nel giudizio di falso; la Corte richiama il tema della rilevanza della sentenza non passata in giudicato quando incide su un elemento costitutivo della pretesa.
La sospensione necessaria può operare quando la decisione sulla causa pregiudicante sia necessaria per definire un elemento costitutivo della causa dipendente.
Norma richiamata solo per il deposito della memoria in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio in cui il credito azionato dipenda da una cessione documentata in atto poi impugnato per falsità, il debitore ceduto ha interesse a eccepire l’inesistenza o nullità della cessione, poiché la sua posizione non è neutra rispetto alla validità del titolo di trasferimento e alla legittimazione del creditore che domanda il pagamento.
- Il pagamento eseguito al cessionario non è automaticamente liberatorio: occorre che il soggetto che riceve il pagamento sia effettivamente legittimato, altrimenti il debitore può rimanere esposto al rischio di dover pagare nuovamente.
- Ai fini della sospensione necessaria o della gestione della pregiudizialità, bisogna distinguere tra semplice pregiudizialità logica e pregiudizialità giuridica: rileva in modo decisivo solo la causa la cui definizione accerta un elemento costitutivo della pretesa o un’eccezione decisiva della causa dipendente.
- Se il documento oggetto di querela di falso costituisce il fondamento necessario della pretesa azionata, la sua eventuale falsità non può essere trattata come circostanza meramente valutativa, ma incide sulla stessa esistenza del diritto fatto valere.
- Il giudice di merito deve esaminare correttamente i motivi di appello e non può dichiarare non censurato un punto che risulti invece specificamente contestato dalla parte appellante.
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