Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6618/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che confermava la custodia cautelare per reati connessi allo spaccio (artt. 74 e 73 DPR 309/1990) tranne che per un capo. Due motivi: 1) vizio per utilizzazione di tabulati telefonici acquisiti senza controllo giurisdizionale alla luce della sentenza CJUE del 2/3/2021 (C-746/18) e nullità/illegittimità delle intercettazioni autorizzate sulla base di tali tabulati e di fonti anonime; 2) censura sulla non configurabilità di un quadro gravemente indiziario rispetto alla partecipazione del ricorrente all'associazione (capo 1), in quanto la prova sarebbe insufficiente/illogica e riconducibile a semplici cessioni e a un pagamento per il saldo di un debito personale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, ha ritenuto inammissibili o infondate le censure: ha esaminato la portata della sentenza CJUE C-746/18 e richiamato la modifica normativa (d.l. 132/2021, conv. legge 178/2021) all'art. 132 d.lgs. 196/2003 che ora richiede specifiche condizioni e autorizzazione giudiziale per l'acquisizione dei metadati, prevedendo norme transitorie che consentono l'utilizzabilità dei tabulati acquisiti prima dell'entrata in vigore solo per reati di particolare gravità e unitamente ad altri elementi probatori; ha altresì ritenuto che nei fatti i tabulati erano stati acquisiti nel rispetto della normativa e che la fonte principale della prova erano le intercettazioni legittimamente autorizzate. Sul secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per genericità: il Tribunale aveva ricostruito un quadro indiziario consistente (intercettazioni, servizi di osservazione e pedinamento, videoregistrazioni, linguaggio codificato, frequenti contatti, riscossione di ‘tassa’, ricariche postepay, foto di pagamento) idoneo a sostenere la partecipazione del Voci al sodalizio; le ricostruzioni alternative del ricorrente sono ritenute valutazioni di merito non suscettibili di sindacato in Cassazione. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    artt. 178, comma 1, e 266 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma procedurale; la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze connesse a vizi procedurali generici e ha valutato la correttezza formale e sostanziale dell'istruttoria e dell'ordinanza impugnata

  • art. 266 cod. proc. pen.

    artt. 178, comma 1, e 266 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente in relazione ai vizi dell'ordinanza; la Corte non ha ravvisato profili tali da rendere illegittima la decisione impugnata

  • art. 132 d.lgs. n. 196/2003 (codice della privacy), comma 3

    art. 132, comma 3, d.lgs. n. 196 del 2003

    La Corte ha analizzato la disciplina (e la successiva modifica normativa del 2021) ritenendo che, pur nella complessiva rilevanza della pronuncia CJUE, la normativa nazionale è stata interpretata alla luce dei precedenti e successivamente modificata per richiedere condizioni specifiche e autorizzazione giudiziale; i tabulati acquisiti anteriormente possono essere utilizzati nei limiti della disciplina transitoria per reati di particolare gravità e se valutati congiuntamente ad altri elementi probatori

  • Direttiva 2002/58/CE e sentenza CJUE H.K.

    sentenza della Corte di Giustizia del 2 marzo 2021, H.K., C-746/18

    La CJUE ha escluso che il pubblico ministero possa essere l'autorità competente ad autorizzare l'accesso ai metadati e ha imposto la necessità di un controllo giudiziario; la sentenza ha efficacia interpretativa e potenzialmente retroattiva ma la Corte ha richiamato la successiva azione del legislatore nazionale che ha specificato l'ambito di utilizzabilità dei dati

  • artt. 73 e 74 DPR 309/1990

    reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 1, 10, 11 e 12)

    Norme sostanziali in tema di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le attività contestate rientrino nei reati per i quali il quadro indiziario è stato adeguatamente ricostruito

  • d.l. 30/9/2021, n. 132 conv. legge 23/11/2021, n. 178 (modifica art. 132)

    d.l. 30 settembre 2021, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2021, n. 178

    Intervento legislativo che ha precisato i casi e le garanzie per l'acquisizione dei dati di traffico e telematici (criteri di gravità, autorizzazione giudiziale, procedura d'urgenza e inutilizzabilità in caso di violazione) e ha introdotto una disciplina transitoria per i dati acquisiti anteriormente

Massime di principio

  • Le sentenze della Corte di Giustizia (es. C-746/18) forniscono interpretazioni vincolanti e possono avere efficacia retroattiva, ma l'effetto pratico nel sistema interno dipende anche dall'intervento del legislatore nazionale e dalla disciplina transitoria eventualmente prevista.
  • Dopo la pronuncia CJUE su metadati, l'acquisizione di tabulati telefonici senza controllo giudiziario è problematica; tuttavia la normativa nazionale (art. 132) e la sua successiva modifica richiedono una valutazione puntuale: se i tabulati sono stati acquisiti prima della modifica, la loro utilizzabilità è ammessa in via transitoria solo per reati di particolare gravità e se valutati unitamente ad altri elementi di prova.
  • Chi impugna l'utilizzabilità di tabulati/intercettazioni deve specificare dettagliatamente (es. intestatario dell'utenza, intensità dell'ingerenza, impatto sull'ulteriore acquisizione probatoria) altrimenti la censura sarà inammissibile o priva di pregio.
  • I provvedimenti cautelari e le valutazioni sul quadro indiziario non sono sindacabili in Cassazione quando le censure sono generiche o attengono alla valutazione di merito; la Cassazione verifica la correttezza logico-giuridica e la congruità della motivazione, non rifà il giudizio di fatto.
  • Per la configurabilità di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti la giurisprudenza richiede una valutazione globale: numero minimo di partecipanti e patto associativo, stabilità di risorse umane/materiali e apporto stabile dei singoli; elementi come linguaggio codificato, ripetuti contatti, modalità di riscossione e flussi finanziari sono rilevanti e possono sorreggere il quadro indiziario.
  • In ipotesi di urgenza il pubblico ministero può disporre acquisizioni ma la normativa prevede convalida giudiziale a termine; violazioni formali della procedura comportano inutilizzabilità dei dati acquisiti quando la legge così lo stabilisce.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.