Cassazione Penale, Sentenza n. 9214/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di patteggiamento del GIP del Tribunale di Busto Arsizio (27/06/2023) lamentando violazione di legge e carenza di motivazione ai sensi degli artt. 240 c.p. e 445 c.p.p.: si contesta la confisca facoltativa del telefono cellulare (in realtà un iPhone 13), per mancanza del nesso pertinenziale con il reato di importazione e trasporto di ingente quantitativo di metanfetamina e dunque assenza della motivazione che giustifichi l'ablazione del bene
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il GIP, pur con la motivazione sintetica propria del rito ex art. 444 c.p.p., abbia adeguatamente esplicitato il nesso tra il reato e il cellulare iPhone 13 sequestrato: l'analisi del telefono ha infatti mostrato messaggi e immagini che consentivano di accertare la consapevolezza del ricorrente sul trasporto della sostanza, l'individuazione di presunti destinatari e la ripetizione di analoga attività illecita in passato. Per tali ragioni la confisca facoltativa è stata ritenuta congruamente motivata e immune da vizio di legge. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
Disciplina del patteggiamento: la sentenza di patteggiamento può avere motivazione sintetica ma deve comunque fornire elementi logici e coerenti, specialmente se si dispone la confisca facoltativa
Prevede la confisca facoltativa delle cose servite o destinate a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto/profitto; la Corte richiede un nesso eziologico diretto ed essenziale tra bene e reato e motivazione sulla necessità di prevenirne la reiterazione
Norme sulla motivazione della sentenza: invocata dalla difesa per dedurre carenza motivazionale della confisca; la Corte valuta che l'onere motivazionale sia stato assolto anche in forma sintetica
Richiamato dal PG nella disamina dell'ammissibilità del ricorso in cassazione dopo modifiche legislative: non impedisce il sindacato in Cassazione circa la mancata o apparente motivazione sulla confisca
Prevede il trattamento cartolare del ricorso in Cassazione: il ricorso è stato esaminato con rito cartolare
Consente la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per la proposizione del ricorso ritenuta non corretta
art. 111, comma 7 Cost.
Richiamato dal PG a supporto della rilevanza costituzionale della motivazione della confisca come ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza" suscettibile di sindacato in Cassazione
Massime di principio
- In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la motivazione può essere sintetica ma deve comunque spiegare il nesso tra bene confiscato e reato: la confisca facoltativa richiede che il bene sia strumentale, prodotto o profitto del reato o eziologicamente connesso
- Per confiscare un cellulare occorre motivare che il dispositivo sia stato effettivamente utilizzato per commettere l'illecito o che la sua disponibilità possa favorire la reiterazione del reato (es. contenuti che provano la consapevolezza dell'attività illecita, contatti con destinatari, ripetizione della condotta)
- La Corte di Cassazione non annulla la confisca se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica, coerente e sufficiente anche se sintetica; la censura è efficace solo se la motivazione è del tutto mancante, contraddittoria o priva dei requisiti minimi di comprensibilità
- Il ricorrente che impugna per carenza di motivazione deve dimostrare che l'atto motivazionale è apparente o assente: mere contestazioni generiche non sono sufficienti e possono comportare condanna alle spese e sanzioni
- Nel valutare la confisca per finalità di prevenzione speciale il giudice deve esplicitare perché la sottrazione del bene sia idonea a prevenire futuri reati; prove tecniche (analisi del contenuto del telefono, chat, immagini) consolidano la giustificazione dell'ablazione
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