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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9214/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di patteggiamento del GIP del Tribunale di Busto Arsizio (27/06/2023) lamentando violazione di legge e carenza di motivazione ai sensi degli artt. 240 c.p. e 445 c.p.p.: si contesta la confisca facoltativa del telefono cellulare (in realtà un iPhone 13), per mancanza del nesso pertinenziale con il reato di importazione e trasporto di ingente quantitativo di metanfetamina e dunque assenza della motivazione che giustifichi l'ablazione del bene

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il GIP, pur con la motivazione sintetica propria del rito ex art. 444 c.p.p., abbia adeguatamente esplicitato il nesso tra il reato e il cellulare iPhone 13 sequestrato: l'analisi del telefono ha infatti mostrato messaggi e immagini che consentivano di accertare la consapevolezza del ricorrente sul trasporto della sostanza, l'individuazione di presunti destinatari e la ripetizione di analoga attività illecita in passato. Per tali ragioni la confisca facoltativa è stata ritenuta congruamente motivata e immune da vizio di legge. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina del patteggiamento: la sentenza di patteggiamento può avere motivazione sintetica ma deve comunque fornire elementi logici e coerenti, specialmente se si dispone la confisca facoltativa

  • art. 240 c.p.

    Prevede la confisca facoltativa delle cose servite o destinate a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto/profitto; la Corte richiede un nesso eziologico diretto ed essenziale tra bene e reato e motivazione sulla necessità di prevenirne la reiterazione

  • art. 445 c.p.p.

    Norme sulla motivazione della sentenza: invocata dalla difesa per dedurre carenza motivazionale della confisca; la Corte valuta che l'onere motivazionale sia stato assolto anche in forma sintetica

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Richiamato dal PG nella disamina dell'ammissibilità del ricorso in cassazione dopo modifiche legislative: non impedisce il sindacato in Cassazione circa la mancata o apparente motivazione sulla confisca

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Prevede il trattamento cartolare del ricorso in Cassazione: il ricorso è stato esaminato con rito cartolare

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per la proposizione del ricorso ritenuta non corretta

  • art. 111, comma 7 Cost.

    Richiamato dal PG a supporto della rilevanza costituzionale della motivazione della confisca come ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza" suscettibile di sindacato in Cassazione

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la motivazione può essere sintetica ma deve comunque spiegare il nesso tra bene confiscato e reato: la confisca facoltativa richiede che il bene sia strumentale, prodotto o profitto del reato o eziologicamente connesso
  • Per confiscare un cellulare occorre motivare che il dispositivo sia stato effettivamente utilizzato per commettere l'illecito o che la sua disponibilità possa favorire la reiterazione del reato (es. contenuti che provano la consapevolezza dell'attività illecita, contatti con destinatari, ripetizione della condotta)
  • La Corte di Cassazione non annulla la confisca se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica, coerente e sufficiente anche se sintetica; la censura è efficace solo se la motivazione è del tutto mancante, contraddittoria o priva dei requisiti minimi di comprensibilità
  • Il ricorrente che impugna per carenza di motivazione deve dimostrare che l'atto motivazionale è apparente o assente: mere contestazioni generiche non sono sufficienti e possono comportare condanna alle spese e sanzioni
  • Nel valutare la confisca per finalità di prevenzione speciale il giudice deve esplicitare perché la sottrazione del bene sia idonea a prevenire futuri reati; prove tecniche (analisi del contenuto del telefono, chat, immagini) consolidano la giustificazione dell'ablazione

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