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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04083/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

Un soggetto ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'appello di Roma. Il ricorso era fondato su due motivi, illustrati con memoria, ma nel testo disponibile non è indicato il contenuto sostanziale di tali motivi. La questione decisa dalla Corte di cassazione riguarda invece un profilo processuale preliminare: non era stata prodotta la relata di notificazione della sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che, poiché nel ricorso era dichiarata l'avvenuta notificazione della sentenza, ciò faceva decorrere il termine breve di impugnazione e imponeva il deposito della sentenza munita della relata di notifica entro il termine dell'art. 369 c.p.c. Inoltre, il ricorso non poteva essere salvato dal fatto di essere stato notificato prima della scadenza del termine breve, perché tale termine era già decorso. La resistente ha depositato controricorso resistendo all'impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, applicando l'art. 369 c.p.c. e richiamando i principi delle Sezioni Unite e della giurisprudenza successiva. Ha escluso che l'improcedibilità potesse essere evitata per il solo fatto che il ricorso fosse stato notificato prima della scadenza del termine breve, poiché in concreto il termine era già spirato. Conseguentemente ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il deposito, entro il termine stabilito, della copia della sentenza impugnata munita della relata di notifica è onere processuale la cui omissione determina improcedibilità del ricorso, salvo le eccezioni ricavabili dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 372 c.p.c.

    Non è consentito sanare tardivamente l'omissione del deposito della relata di notifica mediante successiva produzione documentale oltre il termine utile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di improcedibilità sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La dichiarazione nel ricorso per cassazione dell'avvenuta notificazione della sentenza impugnata integra un fatto processuale che fa decorrere il termine breve di impugnazione e comporta l'onere di depositare la sentenza munita della relata di notifica nel termine di cui all'art. 369 c.p.c.
  • La mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione, salvo che la notificazione del ricorso sia avvenuta prima della scadenza del termine breve o che la relata risulti già prodotta dal controricorrente o sia presente nel fascicolo d'ufficio.
  • L'omissione del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c. non può essere sanata con successiva produzione documentale tardiva ai sensi dell'art. 372 c.p.c.
  • Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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