Cassazione Civile, Ordinanza n. 11661/2024 del 30/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso due intimazioni di pagamento notificate dall’agente della riscossione e relative a crediti eterogenei, anche extratributari, riferiti a distinti enti impositori. Nel giudizio di primo grado erano intervenuti l’agente della riscossione, il Comune di Latina e Roma Capitale, mentre altri enti restavano contumaci; il Giudice di Pace aveva accolto parzialmente l’opposizione, annullando alcune cartelle e condannando l’agente della riscossione anche ex art. 96 c.p.c. L’agente della riscossione aveva appellato e il Tribunale, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario nei confronti di alcuni enti impositori, aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, rimesso la causa al primo giudice per integrazione del contraddittorio e condannato l’opponente alle spese. In cassazione il ricorrente deduceva tre censure: erronea ravvisazione del litisconsorzio necessario; illegittimità del rilievo officioso della relativa questione; ultrapetizione per la rimessione al primo giudice senza istanza di parte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Ha affermato che, nel giudizio di opposizione a cartella/intimazione esattoriale, la questione del litisconsorzio necessario può sussistere in ragione della presenza dell’ente impositore titolare della pretesa sostanziale e dell’esattore che ha emesso l’atto, e che la mancata integrazione del contraddittorio è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, salvo giudicato interno contrario, qui insussistente. Ha inoltre escluso l’ultrapetizione, poiché la rimessione al primo giudice per difetto di integrità del contraddittorio è conseguenza processuale tipica del vizio rilevato. Non ha pronunciato sulle spese per tardività e conseguente inammissibilità del controricorso. Ha infine dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio denunciato nei tre motivi di ricorso per cassazione, formulati come violazione di legge.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Viene richiamato per il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio.
È richiamato per affermare la tardività del controricorso, notificato oltre il termine per il deposito della difesa in cassazione.
È menzionato solo perché il giudice di primo grado aveva condannato l'agente della riscossione anche ai sensi di tale norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a un atto della riscossione, la verifica dell'integrità del contraddittorio può imporre la partecipazione dell'ente impositore titolare della pretesa sostanziale e, a seconda della struttura della controversia, dell'agente della riscossione che ha emesso l'atto opposto.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo che sia già intervenuto un giudicato interno esplicito sul punto.
- La rimessione della causa al primo giudice per difetto di integrità del contraddittorio non integra ultrapetizione quando costituisce la conseguenza processuale del vizio rilevato dal giudice di appello.
- Nel ricorso per cassazione l'esame della Corte resta circoscritto ai motivi specificamente formulati, trattandosi di impugnazione a critica vincolata.
- In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
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