Sentenza del 13/08/2024 n. 22792 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava sette avvisi di accertamento per tributi immobiliari locali relativi a immobili posseduti dalla contribuente nel Comune di Avellino: ICI per il 2009-2011, TARI 2014, altri tributi locali 2012-2014, TARSU/TIA 2010-2012 e IMU 2012-2014. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, aveva accolto parzialmente gli appelli di Assoservizi contro le decisioni della Commissione tributaria provinciale di Avellino. Assoservizi aveva proposto ricorso per Cassazione con cinque motivi; l’Unione aveva resistito e presentato ricorso incidentale con due motivi. La questione di diritto di particolare rilevanza rimessa alla pubblica udienza concerneva la perdita dei benefici previsti dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992 in caso di omessa dichiarazione IMU. Il 7 maggio 2024 le parti costituite hanno chiesto congiuntamente la cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere definito agevolmente la lite ai sensi della legge n. 130/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché la definizione agevolata ha fatto venir meno ogni ragione di controversia. Non ha quindi deciso nel merito i cinque motivi del ricorso principale né i due motivi incidentali. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo l’art. 5, comma 5, seconda parte, della legge n. 130/2022. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, non applicabile alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
Art. 5, comma 5, seconda parte, della legge 31 agosto 2022, n. 130
le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate
In caso di estinzione conseguente alla definizione agevolata della lite, ciascuna parte sopporta le spese che ha anticipato.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non sussistono le condizioni di cui all' art. 13 , comma 1- quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatola, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all'ipotesi (ivi non contemplata) di sopravvenuta cessazione della materia del contendere
Il raddoppio del contributo unificato, misura eccezionale e di stretta interpretazione, non si applica per analogia o estensione quando il giudizio termina per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La definizione agevolata della lite, una volta perfezionata e riconosciuta dalle parti, giustifica l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Massime di principio
- Quando le parti perfezionano una definizione agevolata e chiedono congiuntamente la chiusura della lite, il giudice può dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, senza decidere i motivi di merito ancora pendenti.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente alla definizione agevolata disciplinata dalla legge n. 130/2022, le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate.
- Il raddoppio del contributo unificato non può essere esteso in via analogica alla cessazione sopravvenuta della materia del contendere, poiché la relativa previsione ha carattere eccezionale e sanzionatorio.
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