Cassazione Civile, Ordinanza n. 08316/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (vittorioso)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado a lui sfavorevole, articolando quattro motivi di ricorso per cassazione. Prima di esaminare tali motivi, la Corte di cassazione ha verificato d'ufficio la procedibilità del ricorso e ha rilevato che il ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata gli era stata notificata il 1 febbraio 2019, ma non aveva depositato, entro il termine previsto, la relata di notificazione della sentenza. Poiché il ricorso era stato notificato il 2 aprile 2019, quindi oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, non operava l'esenzione dall'onere di deposito della copia notificata. La Corte ha quindi ritenuto integrata la causa di improcedibilità per mancato deposito della copia autentica della sentenza munita della relazione di notificazione, non essendo sufficiente il solo richiamo contenuto nel ricorso e non avendo supplito neppure la produzione della controparte.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, senza esaminare i quattro motivi di merito. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione
il deposito della sentenza notificata, munita della relata, è richiesto a pena di improcedibilità quando il ricorrente dichiari nel ricorso di aver ricevuto la notificazione della decisione impugnata e il ricorso sia stato proposto oltre il termine breve
la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza nel ricorso per cassazione fa decorrere il termine breve di impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di definizione sfavorevole del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
costituisce il parametro di riferimento per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di improcedibilità o rigetto del ricorso
Massime di principio
- Se il ricorrente per cassazione dichiara di aver ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, tale dichiarazione integra un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e comporta l'onere di depositare la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione.
- L'omesso deposito, nel termine di legge, della copia della sentenza notificata determina l'improcedibilità del ricorso quando la notificazione del ricorso sia avvenuta oltre il termine breve e non operi l'eccezione elaborata dalla giurisprudenza per i ricorsi notificati entro tale termine.
- Ai fini del controllo di procedibilità in cassazione, la Corte può e deve verificare gli atti rilevanti anche d'ufficio; non vale a sanare il difetto il semplice richiamo contenuto nel ricorso né la produzione incompleta della documentazione notificatoria.
- La mancata osservanza dell'onere di deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata prevale sull'esame dei motivi di ricorso, che restano assorbiti.
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