Cassazione Penale, Sentenza n. 4785/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che, nel procedimento di esecuzione, l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza costituisce nullità di ordine generale e assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Per effetto di tale nullità l'ordinanza impugnata è stata annullata e la Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lodi.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/12/2021 con cui il Tribunale di Lodi, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità (170 ore) disposta con sentenza definitiva per mancato completamento parziale delle ore (svolte 111). La ricorrente deduceva l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale per non averle notificato il decreto di fissazione dell'udienza, con richiamo agli artt. 666, comma 3, e 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norme richiamate
art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30/04/1992, n. 285
Norma che autorizza la possibilità di applicare lavori di pubblica utilità come sanzione sostitutiva per specifiche violazioni del codice della strada; richiamata per descrivere la natura della sanzione esecutiva oggetto della revoca.
art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
art. 666, comma 3, c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle garanzie di partecipazione dell'interessato nel procedimento esecutivo; la Corte interpreta l'omessa comunicazione dell'udienza, nel processo esecutivo, alla stregua delle regole sulla chiamata a comparire dell'imputato quando la sua presenza è obbligatoria, con conseguente nullità.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norma sul provvedimento di fissazione dell'udienza e sulla necessità di darne avviso; la Corte la considera rilevante per stabilire che l'omessa comunicazione del decreto di fissazione udienza integra una nullità assoluta quando si richiede la presenza obbligatoria.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, dep. 2021, D'Alfonso, Rv. 280189
Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020 (dep. 2021), Rv. 280189
La Corte richiama e applica il precedente secondo cui l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza nel procedimento di esecuzione è causa di nullità di ordine generale e assoluta, rilevabile d'ufficio.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione, l'omessa comunicazione all'interessato del decreto che fissa l'udienza costituisce nullità assoluta e di ordine generale.
- Tale nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, quindi non necessita che la parte la deduca espressamente.
- Se è accertata la nullità per mancata comunicazione dell'udienza, il provvedimento impugnato deve essere annullato e gli atti rinviati per nuovo giudizio al giudice competente.
- Le garanzie procedurali previste per l'imputato (es. notifica della fissazione dell'udienza) trovano applicazione estensiva anche nel processo esecutivo quando la presenza dell'interessato è rilevante per la decisione.
- Per evitare il rischio di annullamento, l'organo che dispone provvedimenti nel processo esecutivo deve assicurare la regolare comunicazione/ notificazione delle udienze e dei provvedimenti che ne determinano lo svolgimento.
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