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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36797/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile contestava la sentenza della Corte d'appello per manifesta illogicità e carenza di motivazione: a) la Corte territoriale avrebbe revocato le statuizioni civili di primo grado ritenendo erroneamente che Mastracci si fosse costituito parte civile solo per i capi B e D, mentre dagli atti risultava costituito per tutte le imputazioni; b) la Corte avrebbe altresì ritenuto erroneamente assente la legittimazione personale di Mastracci Silvano, sostenendo che il danneggiato fosse solo la societa' Mastracci s.r.l.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la costituzione di parte civile in udienza preliminare era stata ammessa senza limitazioni e che il riferimento ai soli capi B) e D) nel decreto e nella sentenza di primo grado era dovuto a un refuso trascrittivo. Per effetto di tale errore la Corte d'appello ha incautamente revocato le statuizioni civili relative a capi (C, E, F) che erano invece già state decise nel giudizio di primo grado. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio al giudice civile competente in grado d'appello per un nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese relative a questo grado. Sul piano penale la decisione richiama che alcuni reati sono risultati estinti per prescrizione e che il reato indicato al capo D) non doversi procedere per abrogazione dell'art.485 cod. pen.; la Corte ha invece rimesso al giudice di merito la valutazione e la liquidazione delle spese tra le parti in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 420 cod. proc. pen. (ultimo comma)

    Il verbale redatto in forma riassuntiva ha attestato l'ammissione della costituzione di parte civile senza limitazioni; la Corte di Cassazione ha privilegiato il contenuto dei verbali rispetto al mero refuso del decreto

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Non risultano eccezioni tempestive riguardo alla costituzione di parte civile; la mancata contestazione nel termine rafforza la validita' della costituzione così come risultante dai verbali

  • art. 578 cod. proc. pen.

    La Corte d'appello avrebbe dovuto decidere sull'impugnazione anche agli effetti delle statuizioni civili relative ai capi della sentenza, anziché revocarle per un vizio di lettura/trascrizione

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Sulla base di questa norma la Cassazione ha disposto l'annullamento con rinvio limitatamente agli effetti civili

  • Decr. Leg.vo n.7 del 15/01/2016, art.1 comma 1 lett. A (abrogazione art.485 cod. pen.)

    abrogazione dell'art. 485 cod. pen.

    L'abrogazione ha comportato la declaratoria di non doversi procedere per il reato indicato al capo D) per sopravvenuta depenalizzazione

  • art. 573 comma 1-bis cod. proc. pen.

    La disciplina transitoria di questa norma era oggetto di valutazione delle Sezioni Unite e ha inciso sull'istruttoria processuale; la Corte ha comunque deciso sulla questione formale della costituzione di parte civile

  • Cass. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro) - giurisprudenza

    Consente alla Corte di Cassazione, in presenza di questioni formali sulla procedura, di esaminare gli atti del fascicolo processuale anche sul fatto; la Corte ha seguito questo principio per verificare i verbali

  • Cass. Sez. 2, n. 15986 del 07/01/2016 (Marzico) - giurisprudenza

    Ribadisce che il dispositivo esprime la volonta' della legge nel caso concreto; la Corte di Cassazione ha ritenuto che il dispositivo di primo grado manifestasse la volonta' di riconoscere il danno alla parte civile costituita

  • Cass. Sez. 5, n. 25469 del 23/04/2014 (Greco) - giurisprudenza

    Precedente usato per precisare che la parte civile non ottiene automaticamente la rifusione delle spese nel giudizio di legittimita' in caso di annullamento con rinvio, ma puo' far valere le sue pretese nel prosieguo del processo dinanzi al giudice di merito

Massime di principio

  • La costituzione di parte civile verbalmente ammessa in udienza preliminare vincola il processo anche se il decreto o la sentenza riportano un refuso; i verbali prevalgono sulla mera trascrizione errata
  • La Corte d'appello non può revocare statuizioni civili già decise in primo grado per un mero errore di trascrizione: deve decidere sugli effetti civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p.
  • L'estinzione del reato sul piano penale (prescrizione o depenalizzazione) non si traduce automaticamente nell'annullamento di ogni statuizione civile già adottata: occorre valutare caso per caso e, se necessario, rinviare la questione al giudice civile
  • Errori formali (refusi nel decreto o nella sentenza) devono essere corretti mediante l'accertamento degli atti processuali e dei verbali; la parte che ne subisce pregiudizio può impugnare per nullità o vizio di motivazione
  • Le questioni relative alla legittimazione a costituirsi devono essere sollevate entro i termini processuali previsti; la mancata tempestiva impugnazione rafforza la posizione della parte costituita
  • In caso di annullamento con rinvio per efeitos civili, la liquidazione delle spese del grado di cassazione e la rifusione delle spese processuali vanno decise dal giudice di merito nel prosieguo del giudizio, non automaticamente in Cassazione

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