Cassazione Penale, Sentenza n. 29547/2024 del 19/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello resa in sede di rinvio. Grasso deduceva violazione degli artt. 629 c.p. e 129 c.p.p. e vizio di motivazione per mancata indicazione delle ragioni che escludessero la pronuncia di proscioglimento; Modica denunciava errata applicazione dell'art. 62-bis c.p. e illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante la posizione risultasse, a suo dire, sovrapponibile a quella di altri coimputati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Grasso la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché, in presenza di concordato (art. 599-bis c.p.p.) e di rinuncia agli specifici motivi di appello, non è impugnabile in Cassazione la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; per Modica il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la questione delle attenuanti non era dedotta in cassazione all'esito della precedente decisione della Corte (formazione del giudicato interno) e, inoltre, non risultava una richiesta specifica e puntuale in appello che obbligasse il giudice a motivare diversamente. La Corte ha confermato che la negazione delle attenuanti può ritenersi implicitamente motivata se il trattamento sanzionatorio è spiegato richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il patteggiamento/concordato in appello limita la cognizione del giudice di secondo grado ai motivi non rinunciati; il giudice che accoglie la richiesta non è tenuto a motivare sulla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Prevede cause di proscioglimento; tuttavia, ove l'imputato rinunci ai motivi di appello tramite concordato in appello, le doglianze relative a tale mancata applicazione risultano inammissibili in Cassazione
Riguarda le aggravanti (tra cui la circostanza di aver commesso il fatto in più persone riunite); la Corte di cassazione aveva già ritenuto insussistente tale aggravante e il giudice di rinvio doveva rispettare i limiti stabiliti
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme sui motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi proposti manifestamente infondati o preclusi
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la mancata concessione richiede una specifica contestazione e valutazione: se l'imputato non ha formulato richiesta puntuale in appello non è sindacabile in Cassazione
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che un adeguato richiamo ai criteri di cui all'art. 133 può costituire motivazione implicita sufficientemente fondata per escludere le attenuanti
Legge n. 103/2017, art. 1, comma 56
Ha reintrodotto il patteggiamento in appello; tale riforma ha effetti sulla limitazione delle questioni che possono essere dedotte in sede di impugnazione successiva
Massime di principio
- Se il giudice d'appello accoglie una richiesta di concordato/patteggiamento ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., le doglianze relative alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono generalmente inammissibili in Cassazione se il ricorrente ha rinunciato ai relativi motivi in appello.
- Per sollevare con successo in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche è necessario che l'imputato abbia formulato in appello (o comunque nei limiti del processo) una richiesta specifica, con puntuali riferimenti fattuali cui il giudice debba confrontarsi; l'assenza di tale richiesta può determinare la preclusione.
- La negazione delle attenuanti può essere ritenuta motivata anche implicitamente quando il giudice espone in modo adeguato i criteri di valutazione previsti dall'art. 133 c.p. e la concreta gravità dei fatti giustifica il trattamento sanzionatorio adottato.
- Le differenze di trattamento tra concorrenti nel reato non sono automaticamente illegittime: il riconoscimento di attenuanti ad altri coimputati non impone la stessa concessione agli altri se mancano elementi oggettivi o soggettivi sovrapponibili.
- Quando la Corte di cassazione annulla limitatamente a specifiche questioni e rinvia, il giudice del rinvio deve rispettare i limiti della decisione di annullamento e non può travalicare la materia già decisa dalla Cassazione.
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