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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01263/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la loro responsabilità per furto aggravato e uso indebito di carte di credito, commessi in concorso, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante del risarcimento/integrazione del danno equivalente alle aggravanti e alla recidiva, oltre alla continuazione. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione: la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente spiegato perché non concedere le attenuanti nella massima estensione, anche in relazione alla finalità rieducativa della pena, limitandosi a richiamare la gravità oggettiva della condotta e la personalità degli imputati; inoltre, non avrebbe motivato in modo sufficiente gli aumenti di pena per i singoli reati satellite nella continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la censura investisse la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena e che la motivazione fosse sufficiente, perché basata sulle modalità particolarmente insidiose della condotta, sul modus operandi collaudato, sulla gravità dei fatti e sui precedenti specifici degli imputati. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 complessivi in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, richiamata come base del reato contestato in concorso.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    Aggravante del furto richiamata nella contestazione e nella conferma della responsabilità.

  • art. 493-ter c.p.

    Norma richiamata per l'utilizzo indebito di carte di credito trafugate.

  • art. 62, n. 6 c.p.

    Circostanza attenuante riconosciuta in sentenza di merito ed equiordinata alle aggravanti e alla recidiva.

  • art. 132 c.p.

    Parametro per la graduazione della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Parametro per la valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato ai fini della determinazione della pena.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità.

Massime di principio

  • La determinazione della misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica e conforme ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • In tema di dosimetria della pena, è sufficiente una motivazione che dia conto delle modalità concrete della condotta, della gravità del fatto, della personalità dell'imputato e dei precedenti specifici, anche ai fini del diniego della massima estensione delle attenuanti generiche.
  • Le doglianze relative alla mancata specifica motivazione sugli aumenti per i reati satelliti nella continuazione sono infondate quando la decisione di merito risulti complessivamente motivata sul trattamento sanzionatorio e sul disegno criminoso unitario.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti fissati dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieFurtoRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeContinuazione

Testo integrale

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