Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07225/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La vicenda riguarda l'acquisto di un impianto elevatore da installare nell'abitazione di una persona anziana, con contestuale contratto di manutenzione che richiamava una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con estensione al proprietario o gestore dell'impianto. Durante l'uso dell'elevatore la persona che lo utilizzava cadde e riportò una frattura. La proprietaria dell'impianto, ritenendosi corresponsabile del sinistro, concluse una transazione con la danneggiata e con altri familiari, pagando una somma complessiva a titolo risarcitorio. Poi agì in giudizio contro la società fornitrice/installatrice/manutentrice chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto misto manutenzione-assicurazione e il rimborso di quanto versato ai familiari. I familiari della danneggiata intervennero con domanda riconvenzionale di risarcimento ex art. 2043 c.c. contro la società. Nel giudizio furono coinvolte anche l'agenzia e poi la compagnia assicuratrice. La Corte d'appello rigettò le domande principali e risarcitorie, ritenendo non provato un inadempimento utile della società, non azionabile un rimborso verso la compagnia da parte dell'attrice, non operante la polizza per i familiari della danneggiata, sufficiente il pagamento transattivo a soddisfare i danni della persona caduta e, per altri pregiudizi, mancata prova o non indennizzabilità. In cassazione i ricorrenti dedussero: omesso esame delle clausole di polizza che avrebbero incluso i familiari come terzi; violazione dell'art. 2043 c.c.; errata valutazione della transazione e della mancata adesione del condebitore ai sensi dell'art. 1304 c.c.; omesso esame e nullità della sentenza d'appello per la qualificazione della sentenza di primo grado come definitiva solo in parte; violazione delle norme sull'ordine di trattazione e sull'azione ex art. 1891 c.c.; omesso esame di documenti sulla denuncia del sinistro; violazione dell'art. 2952 c.c. sulla prescrizione. La Suprema Corte ha però ritenuto i motivi in larga parte infondati o inammissibili, osservando soprattutto che la domanda della proprietaria non era una vera azione di adempimento della polizza contro l'assicuratore, ma una pretesa risarcitoria da risoluzione del contratto con la società fornitrice; che i familiari non erano beneficiari o contraenti della polizza; che le censure non coglievano le rationes decidendi effettive delle decisioni di merito; e che la sentenza di appello aveva correttamente distinto tra statuizioni definitive e non definitive del primo giudice. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla polizza e sulla pretesa di rimborso non potessero incidere sulla decisione, perché la domanda dell'attrice era stata qualificata come domanda risarcitoria da risoluzione del contratto stipulato con la società venditrice/installatrice, non come azione diretta di adempimento della polizza contro la compagnia. Ha inoltre rilevato che i familiari della danneggiata non avevano legittimazione a pretendere l'indennizzo dalla compagnia, non essendo contraenti né beneficiari della copertura. Le doglianze ex art. 2043 c.c. sono state giudicate inammissibili per mancato confronto con le rationes decidendi, così come quelle sulla sentenza non definitiva e sulle spese di primo grado, poiché la Corte d'appello aveva motivatamente qualificato come definitiva solo la parte relativa alla posizione dell'agenzia assicurativa estromessa. Sono state infine respinte le censure su prescrizione e denuncia del sinistro, perché presupponevano una domanda rituale contro l'assicuratore che non risultava proposta dall'attrice. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti in favore delle controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2049 c.c.

    sul presupposto di essere (cor-)responsabile dell’evento ai sensi degli artt. 2049 o 2051 c.c.

    richiamato solo come base allegata di possibile responsabilità della proprietaria, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento

  • art. 2051 c.c.

    sul presupposto di essere (cor-)responsabile dell’evento ai sensi degli artt. 2049 o 2051 c.c.

    richiamato quale titolo di responsabilità invocato; la domanda fondata su tale norma è stata ritenuta inammissibile o comunque non decisiva nei gradi di merito

  • art. 2043 c.c.

    domanda riconvenzionale per l’accertamento della responsabilità ex art. 2043 di Accord

    la Corte rileva che le censure non colgono la ratio del rigetto; in particolare mancano prova della colpa, del danno e del nesso causale nei termini accertati dal merito

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    le doglianze vengono respinte perché i fatti asseritamente omessi non erano decisivi o non intercettavano le rationes decidendi

  • art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.

    in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.

    la Corte richiama l'onere di specifica indicazione degli atti e dei motivi di merito su cui fondare il ricorso

  • art. 116 c.p.c.

    violazione dell’art.116 c.p.c.

    censura ritenuta non decisiva perché non investe la reale ratio della decisione di merito

  • art. 1304 c.c.

    il condebitore Accord non avesse dichiarato di voler profittare della transazione

    la transazione con un terzo non vincola il condebitore estraneo che non abbia dichiarato di voler profittarne

  • art. 1891, comma 2, c.c.

    violazione dell’art. 1891, comma 2, c.c.

    richiamato dalle parti per sostenere l'azione del beneficiario contro l'assicuratore, ma la Corte esclude la rituale proposizione di una domanda diretta di assicurazione

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    violazione dell’art. 276, comma 2, c.p.c.

    non risulta violato perché la Corte d'appello ha correttamente trattato le questioni secondo la qualificazione delle decisioni di primo grado

  • art. 112 c.p.c.

    violazione dell’art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia, ma corretta applicazione della disciplina processuale sulla natura delle sentenze di primo grado

  • art. 340 c.p.c.

    violazione degli artt. 340 e 279 c.p.c.

    richiamato per contestare l'appello differito e il regime delle sentenze non definitive

  • art. 279 c.p.c.

    violazione degli artt. 340 e 279 c.p.c.

    la Corte d'appello ha correttamente distinto tra sentenza definitiva e non definitiva

  • art. 2909 c.c.

    invocato per il giudicato sulla sentenza di primo grado, ma la censura è stata respinta

  • art. 91 c.p.c.

    violazione ... 91 ... c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza secondo la decisione di merito e di legittimità

  • art. 92 c.p.c.

    non emerge una ragione di compensazione delle spese diversa da quella adottata nei gradi di merito

  • art. 5 della Tariffa forense ratione temporis vigente

    richiamato solo per contestare il quantum delle spese di primo grado

  • art. 2952 c.c.

    eccepì (tra l’altro) la prescrizione exart. 2952 c.c.

    la censura sulla prescrizione è irrilevante poiché manca una rituale domanda dell'attrice contro la compagnia assicuratrice

  • art. 189.1, comma 2, c.c.

    la Corte esclude che la pretesa dell'attrice sia stata proposta come azione diretta del beneficiario contro l'assicuratore

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è configurabile quando il fatto storico richiamato non sia decisivo oppure quando la censura non si confronti con la vera ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La domanda di rimborso o risarcimento fondata su un contratto misto di manutenzione e assicurazione va qualificata in base al petitum e alla causa petendi effettivamente dedotti: se si chiede il ristoro per inadempimento del contratto principale, non basta invocare clausole assicurative non azionate in via diretta.
  • La transazione conclusa da uno solo dei coobbligati o da un terzo non produce automaticamente effetti favorevoli o liberatori per il condebitore rimasto estraneo, salvo che questi dichiari di volerne profittare nei modi previsti dall'art. 1304 c.c.
  • Chi non è contraente né beneficiario della polizza non può agire utilmente per ottenere l'indennizzo assicurativo sulla base di clausole di copertura che non gli attribuiscono un diritto diretto alla prestazione.
  • Le censure sulla prescrizione dell'azione assicurativa sono inconferenti se la domanda proposta in concreto non è una vera azione contro l'assicuratore, ma una diversa pretesa risarcitoria contro il contraente o fornitore.
  • In presenza di una sentenza di primo grado qualificata dal giudice d'appello come solo parzialmente definitiva, l'impugnazione differita è inammissibile per le sole parti immediatamente definibili, mentre il resto della causa può essere deciso con appello riservato secondo la natura effettiva del provvedimento.
  • Nel giudizio di risarcimento ex art. 2043 c.c. il ricorrente deve specificare con precisione le allegazioni e i motivi svolti nei gradi di merito, non potendo limitarsi a riprodurre conclusioni generiche o a introdurre profili nuovi in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di liteRisarcimento e indennizzo
RamiContrattiObbligazioniResponsabilità civileProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàPrescrizioneNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.