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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21651/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di sequestro preventivo delle ditte individuali Mari Autonoleggio (di Marino e di D'Amico) per due motivi principali: (1) violazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. per difetto di proporzionalità e di nesso di pertinenzialità tra i reati contestati e i beni sequestrati: le imprese sono distinte e autonome, D'Amico sarebbe estranea ai fatti, solo un veicolo (della ditta di Marino) sarebbe risultato coinvolto nei fatti; il Tribunale avrebbe assunto senza adeguata motivazione che esistesse un unico compendio aziendale e che i locali/beni fossero una centrale del narcotraffico. (2) violazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. quanto alle esigenze cautelari: mancanza di motivazione sul periculum in mora, soprattutto considerato il lasso temporale di circa due anni tra i fatti e il sequestro, e mancata considerazione di misure meno invasive rispetto al sequestro totalizzante.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha censurato la motivazione del Tribunale per più ragioni: mancata spiegazione del perché due imprese distinte e riferibili a due soggetti diversi (con una persona, D'Amico, del tutto estranea) dovessero essere considerate come un unico compendio aziendale; assenza di indicazioni chiare su quali beni appartenessero a quale impresa e su quale fosse il nesso specifico tra ciascun bene e i due fatti di detenzione e trasporto contestati; errata estensione della valutazione a una presunta attività criminale strutturata (come se si trattasse di associazione o delitto permanente) quando in realtà erano contestati due fatti puntuali ravvicinati nel tempo; motivazione del periculum in mora del tutto omessa. La Corte ha applicato e richiamato il principio di proporzionalità e la giurisprudenza che richiede un nesso di strumentalità diretto e non meramente occasionale (in particolare per beni come autovetture). Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Trapani perché riesamini la richiesta di sequestro alla luce dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza il sequestro preventivo delle cose pertinenti al reato. La Corte interpreta la norma imponendo un controllo rigoroso sul nesso di pertinenzialità e applica il test di proporzionalità/adeguatezza: il bene deve avere una strumentalità non meramente occasionale rispetto all'attività criminosa e la misura deve essere proporzionata alla limitazione dei diritti.

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamata dalla giurisprudenza per distinguere la nozione di "cose che servirono a commettere il reato" (più ampia) rispetto alla nozione di pertinenza ai fini del sequestro; utilizzata per spiegare che la strumentalità va valutata con riferimento ai principi di proporzionalità.

  • art. 253, cod. proc. pen.

    Richiamata per confronto con la nozione di corpo del reato; la Corte sottolinea che il legislatore non ha definito esaustivamente la nozione di cose pertinenti, lasciando un ruolo alla giurisprudenza interpretativa e al criterio di proporzionalità.

  • Trattato sull'Unione Europea (TUE), art. 5, par. 3 e 4; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 49 par. 3 e art. 52 par. 1

    Richiamati a supporto dell'affermazione che il principio di proporzionalità è principio di rango sovranazionale che deve orientare l'interpretazione delle misure restrittive in ambito processuale penale.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Rilevante quale fonte che riconosce il principio di proporzionalità e i limiti alle ingerenze nelle garanzie individuali; utilizzata per rafforzare l'esigenza di motivazione e di bilanciamento tra media restrizione e scopo perseguito.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 6, n. 17763 del 13/12/2018, Sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012, Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014)

    La giurisprudenza citata è richiamata per il principio secondo cui, con riferimento ai beni strumentali come le autovetture, non basta il mero impiego occasionale: occorre prova di un collegamento stabile e funzionale tra bene e attività criminosa (es. inserimento continuativo nel meccanismo del reato, modifiche strutturali al bene, uso abituale nell'organizzazione del reato).

Massime di principio

  • Per disporre il sequestro preventivo di beni aziendali appartenenti a più soggetti occorre dimostrare in modo specifico e motivato il nesso fra ciascun bene e i reati contestati: non è sufficiente una affermazione generica di "compendio aziendale unico".
  • Il sequestro di beni riconducibili a terzi estranei ai fatti richiede prova diretta e adeguata della strumentalità di quei beni alla commissione del reato; in assenza di tale prova, prevalgono i principi di proporzionalità e tutela dei diritti proprietari.
  • Quando i reati contestati sono fatti puntuali (non reato associativo o delitto permanente), il giudice deve adottare un test rigoroso di proporzionalità: la misura cautelare deve essere adeguata, necessaria e non più invasiva del necessario rispetto all'obiettivo di neutralizzare il pericolo.
  • L'uso occasionale di un bene (p.es. un'autovettura) per il compimento di un reato non basta a giustificare il sequestro preventivo totale dell'impresa: occorre dimostrare un rapporto funzionale e stabile (es. uso costante, modifiche strutturali, ruolo nell'organizzazione criminale).
  • Il periculum in mora deve essere specificamente motivato: rileva il tempo trascorso tra i fatti e il vincolo, la persistenza o il rischio di ripresa dell'attività illecita, e l'esistenza di misure alternative meno invasive.
  • In presenza di beni aziendali, il giudice dovrebbe considerare e motivare perché non siano sufficienti misure meno gravose (sequestro di singoli beni, misure interdittive limitate) prima di disporre un sequestro generalizzato.
  • La motivazione deve distinguere chiaramente i soggetti e i patrimoni coinvolti; non ci si può schermare dietro valutazioni generiche o dichiarazioni non direttamente riferite ai fatti per giustificare l'estensione del sequestro.

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