Cassazione Penale, Sentenza n. 21651/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di sequestro preventivo delle ditte individuali Mari Autonoleggio (di Marino e di D'Amico) per due motivi principali: (1) violazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. per difetto di proporzionalità e di nesso di pertinenzialità tra i reati contestati e i beni sequestrati: le imprese sono distinte e autonome, D'Amico sarebbe estranea ai fatti, solo un veicolo (della ditta di Marino) sarebbe risultato coinvolto nei fatti; il Tribunale avrebbe assunto senza adeguata motivazione che esistesse un unico compendio aziendale e che i locali/beni fossero una centrale del narcotraffico. (2) violazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. quanto alle esigenze cautelari: mancanza di motivazione sul periculum in mora, soprattutto considerato il lasso temporale di circa due anni tra i fatti e il sequestro, e mancata considerazione di misure meno invasive rispetto al sequestro totalizzante.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha censurato la motivazione del Tribunale per più ragioni: mancata spiegazione del perché due imprese distinte e riferibili a due soggetti diversi (con una persona, D'Amico, del tutto estranea) dovessero essere considerate come un unico compendio aziendale; assenza di indicazioni chiare su quali beni appartenessero a quale impresa e su quale fosse il nesso specifico tra ciascun bene e i due fatti di detenzione e trasporto contestati; errata estensione della valutazione a una presunta attività criminale strutturata (come se si trattasse di associazione o delitto permanente) quando in realtà erano contestati due fatti puntuali ravvicinati nel tempo; motivazione del periculum in mora del tutto omessa. La Corte ha applicato e richiamato il principio di proporzionalità e la giurisprudenza che richiede un nesso di strumentalità diretto e non meramente occasionale (in particolare per beni come autovetture). Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Trapani perché riesamini la richiesta di sequestro alla luce dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che autorizza il sequestro preventivo delle cose pertinenti al reato. La Corte interpreta la norma imponendo un controllo rigoroso sul nesso di pertinenzialità e applica il test di proporzionalità/adeguatezza: il bene deve avere una strumentalità non meramente occasionale rispetto all'attività criminosa e la misura deve essere proporzionata alla limitazione dei diritti.
Richiamata dalla giurisprudenza per distinguere la nozione di "cose che servirono a commettere il reato" (più ampia) rispetto alla nozione di pertinenza ai fini del sequestro; utilizzata per spiegare che la strumentalità va valutata con riferimento ai principi di proporzionalità.
Richiamata per confronto con la nozione di corpo del reato; la Corte sottolinea che il legislatore non ha definito esaustivamente la nozione di cose pertinenti, lasciando un ruolo alla giurisprudenza interpretativa e al criterio di proporzionalità.
Trattato sull'Unione Europea (TUE), art. 5, par. 3 e 4; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 49 par. 3 e art. 52 par. 1
Richiamati a supporto dell'affermazione che il principio di proporzionalità è principio di rango sovranazionale che deve orientare l'interpretazione delle misure restrittive in ambito processuale penale.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Rilevante quale fonte che riconosce il principio di proporzionalità e i limiti alle ingerenze nelle garanzie individuali; utilizzata per rafforzare l'esigenza di motivazione e di bilanciamento tra media restrizione e scopo perseguito.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 6, n. 17763 del 13/12/2018, Sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012, Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014)
La giurisprudenza citata è richiamata per il principio secondo cui, con riferimento ai beni strumentali come le autovetture, non basta il mero impiego occasionale: occorre prova di un collegamento stabile e funzionale tra bene e attività criminosa (es. inserimento continuativo nel meccanismo del reato, modifiche strutturali al bene, uso abituale nell'organizzazione del reato).
Massime di principio
- Per disporre il sequestro preventivo di beni aziendali appartenenti a più soggetti occorre dimostrare in modo specifico e motivato il nesso fra ciascun bene e i reati contestati: non è sufficiente una affermazione generica di "compendio aziendale unico".
- Il sequestro di beni riconducibili a terzi estranei ai fatti richiede prova diretta e adeguata della strumentalità di quei beni alla commissione del reato; in assenza di tale prova, prevalgono i principi di proporzionalità e tutela dei diritti proprietari.
- Quando i reati contestati sono fatti puntuali (non reato associativo o delitto permanente), il giudice deve adottare un test rigoroso di proporzionalità: la misura cautelare deve essere adeguata, necessaria e non più invasiva del necessario rispetto all'obiettivo di neutralizzare il pericolo.
- L'uso occasionale di un bene (p.es. un'autovettura) per il compimento di un reato non basta a giustificare il sequestro preventivo totale dell'impresa: occorre dimostrare un rapporto funzionale e stabile (es. uso costante, modifiche strutturali, ruolo nell'organizzazione criminale).
- Il periculum in mora deve essere specificamente motivato: rileva il tempo trascorso tra i fatti e il vincolo, la persistenza o il rischio di ripresa dell'attività illecita, e l'esistenza di misure alternative meno invasive.
- In presenza di beni aziendali, il giudice dovrebbe considerare e motivare perché non siano sufficienti misure meno gravose (sequestro di singoli beni, misure interdittive limitate) prima di disporre un sequestro generalizzato.
- La motivazione deve distinguere chiaramente i soggetti e i patrimoni coinvolti; non ci si può schermare dietro valutazioni generiche o dichiarazioni non direttamente riferite ai fatti per giustificare l'estensione del sequestro.
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