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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02275/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata, titolare di ditta individuale, era stata condannata in primo e secondo grado per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, avendo indicato nella dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposta 2013 elementi passivi fittizi per euro 88.687, con evasione di Iva e Ires. Con il ricorso per cassazione deduceva, da un lato, vizio di motivazione sulla prova dell'inesistenza delle fatture, sostenendo che i giudici di merito avessero fondato il convincimento solo sull'assenza di strutture operative e sul mancato pagamento dell'Iva, senza adeguati accertamenti; dall'altro, denunciava la violazione dell'art. 129 c.p.p. per non avere i giudici applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., assumendo la sussistenza di elementi contrari alla sua esclusione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte d'appello, oltre che diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. Ha valorizzato la doppia conforme e la motivazione congrua dei giudici di merito, fondata non solo sulla veste grafica delle fatture, ma soprattutto sulla circostanza accertata che le società emittenti erano prive di sedi, strutture operative e personale, elemento idoneo a dimostrarne la non esistenza. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché nuovo, essendo la questione dell'art. 131-bis c.p. proposta solo in cassazione e non in appello, in violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000

    Integra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, contestato per l'indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato come parametro della dedotta omissione di proscioglimento, ma la Corte non ravvisa i presupposti per una diversa decisione.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione quando l'articolo era già vigente alla data della decisione impugnata e la questione non sia stata proposta in appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Preclude la deduzione in cassazione di questioni nuove che avrebbero dovuto essere formulate nei motivi di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o una diversa lettura del compendio probatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente, soprattutto nei casi di doppia conforme.
  • La prova della fittizietà delle fatture può essere desunta da elementi oggettivi quali l'assenza, in capo alle società emittenti, di sedi, strutture operative e personale, oltre che da ulteriori indici convergenti; non è necessario che la motivazione si fondi su un unico elemento probatorio.
  • La doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è inammissibile se proposta per la prima volta in cassazione, quando la questione era già prospettabile nel giudizio di appello.
  • L'inammissibilità del ricorso, in assenza di colpa del ricorrente nella sua determinazione non ravvisabile, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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