Cassazione Penale, Sentenza n. 51415/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Deni ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Genova del 30/06/2023 che aveva rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022, di sostituzione della pena detentiva di 2 anni e 10 mesi con lavori di pubblica utilità presso l'Associazione Volontari di Strada Onlus. Il ricorso per cassazione solleva tre censure: (1) violazione e/o errata applicazione dell'art. 53 legge n. 689/1981 (come modificato) e motivazione contraddittoria e illogica, dal momento che la sentenza di condanna aveva riconosciuto collaborazione, assenza di precedenti specifici, condotta resipiscente e attenuanti prevalenti; inoltre i precedenti erano datati e in parte scontati con misure alternative; (2) errata valutazione discrezionale ex art. 58 legge n. 689/1981 per non aver valutato comparativamente le diverse pene sostitutive e non aver tenuto conto che le prescrizioni di cui all'art. 56-ter possono limitare la libertà di movimento; (3) violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. per mancato avviso o fissazione di udienza nel caso di eventuale applicazione di pena sostitutiva diversa da quella richiesta e mancanza di procura speciale per chiedere altre misure.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili in quanto palesemente rivalutativi: la sostituzione della pena è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice ancorata ai criteri dell'art. 133 cod. pen., non sindacabile in questa sede se adeguatamente motivata. La Corte ha ritenuto che la Corte di appello abbia motivato congruamente il rigetto, richiamando la personalità del condannato, i numerosi precedenti e la commissione di reati gravi (tra cui bancarotta fraudolenta nel 2015 e 2017) indicativi di aumentata pericolosità sociale, nonché l'ampia libertà di movimento che la misura richiesta avrebbe garantito. Anche il terzo motivo è stato rigettato: l'art. 545-bis impone l'avviso alle parti circa la possibilità di applicare una pena sostitutiva (circostanza verificata), ma la fissazione di udienza è eventuale e subordinata alla valutazione del giudice; ulteriori forme di pena sostitutiva richiedono una richiesta esplicita della parte (e la procura speciale quando necessaria), che in concreto non era stata avanzata. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022
art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022
Norma invocata quale base procedurale per la richiesta di sostituzione della pena; la Corte ha ritenuto la domanda valutabile secondo i criteri di legge e soggetta a discrezionalità del giudice dell'esecuzione.
art. 53, legge n. 689 del 1981 (come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022)
art. 53, legge n. 689/1981 (modificata)
Disciplina le pene sostitutive applicabili in luogo della detenzione; la Corte ha ritenuto che l'applicazione sia subordinata a valutazione giudiziale della loro idoneità rispetto alle finalità rieducative e di prevenzione.
art. 58, legge n. 689 del 1981
art. 58, legge n. 689/1981
Contiene i criteri di valutazione dell'idoneità delle pene sostitutive; il giudice di merito ha applicato questi parametri motivando l'inidoneità della misura richiesta.
art. 56-ter, legge n. 689 del 1981
art. 56-ter, legge n. 689/1981
Prevede prescrizioni e limiti per le pene sostitutive (idonee a limitare libertà di movimento); la difesa ha invocato il loro effetto limitativo, ma la Corte ha ritenuto che tali prescrizioni non eliminassero i rischi valutati in base alla personalità e alla storia criminale del condannato.
Criteri per la determinazione della pena (personalità del reo, modalità del fatto ecc.); la Corte ha richiamato l'ancoraggio delle valutazioni discrezionali del giudice di merito a questi criteri.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo per il giudice di dare avviso alle parti circa la possibilità di applicare pene sostitutive e disciplina la facoltà di fissare udienza; la Corte ha precisato che l'avviso è stato dato e che la fissazione dell'udienza è eventuale, mentre l'applicazione di altre pene sostitutive richiede richiesta esplicita della parte e, se necessario, procura speciale.
Norma richiamata nella censura; la decisione di legittimità non ha ritenuto la sua applicazione idonea a far valere i motivi addotti dalla difesa quanto alla procedura di sostituzione.
art. 54, 55, 56 legge n. 689 del 1981
artt. 54, 55, 56 legge n. 689/1981
Norme relative alle pene sostitutive e alle loro modalità; la Corte ha valutato complessivamente il quadro normativo ritenendo legittima la valutazione di merito che ha escluso la sostituzione.
Disposizione che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che alcune censure avessero carattere rivalutativo, eccedendo il sindacato di legittimità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata riguardo ai limiti della motivazione in cassazione; la Corte ha rispettato i limiti di astrazione richiesti per l'esposizione dei motivi.
Riferita dall'originaria valutazione di merito come aggravante; la Corte di cassazione ha considerato la valutazione dei giudici di merito sui fatti e sulle aggravanti non sindacabile se adeguatamente motivata.
Richiamato dalla difesa in relazione a un precedente di natura contravvenzionale; la Corte non ha ritenuto che la qualificazione del precedente alterasse la correttezza della valutazione di merito.
Massime di principio
- La concessione di pene sostitutive a pene detentive brevi è rimessa a valutazione discrezionale del giudice e va motivata alla luce dei criteri dell'art. 133 cod. pen. (personalità del reo, modalità del fatto, pericolosità, ecc.).
- La Corte di cassazione non può effettuare un sindacato di merito sulle valutazioni discrezionali del giudice di merito se queste sono adeguatamente motivate; i motivi che implicano una rivalutazione dei fatti risultano inammissibili.
- La presenza di precedenti rilevanti o di recenti condotte delittuose può giustificare il rigetto di una richiesta di pena sostitutiva anche quando esistono elementi di collaborazione o attenuanti se persiste il rischio di recidiva.
- Le prescrizioni previste per le pene sostitutive (es. art. 56-ter) possono limitare la libertà di movimento, ma non eliminano automaticamente la valutazione della loro efficacia rispetto alle esigenze di prevenzione e controllo.
- Proceduralmente, l'art. 545-bis cod. proc. pen. impone l'avviso alle parti circa la possibilità di pene sostitutive; la fissazione di udienza è discrezionale e le diverse forme di pena sostitutiva richiedono una richiesta esplicita della parte e, se necessaria, la procura speciale.
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