Cassazione Penale, Sentenza n. 49672/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per diffamazione continuata in relazione a più mail/lettere inviate il 21/03/2018, 22/03/2018 e 27/03/2018. Il ricorrente deduce: 1) che il documento del 21/03/2018 fosse "anonimo" perché non firmato autograficamente; 2) vizi di motivazione e erronea applicazione dell'art. 595 c.p. rispetto al contenuto e alla destinazione delle mail; 3) sussistenza della scriminante della provocazione (anche per accumulo) e debolezza della valutazione del giudice su questo punto; 4) errato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte doglianze fossero critiche di motivazione e non specifiche violazioni di legge, richiedendo un riesame di fatto improprio in Cassazione. Ha escluso la rilevanza della mancanza di firma autografa ai fini della prova della provenienza della comunicazione e ha confermato che la pronuncia di appello aveva adeguatamente motivato sull'elemento diffamatorio, sulla pluralità dei destinatari e sull'insussistenza della provocazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma richiamata in relazione alla mancata richiesta di discussione orale e all'utilizzo della requisitoria scritta in sede di legittimità; attiene alle procedure di trattazione del ricorso.
Riguarda la prova documentale; la Corte ha sottolineato che ai fini della provenienza della comunicazione diffamatoria non è decisiva la firma autografa del documento.
Norme sull'acquisizione e utilizzabilità dei documenti: il ricorso che invoca l'anonimato del documento non può ottenere in Cassazione un nuovo accertamento di fatto sulla provenienza senza averlo già devoluto al giudice d'appello.
Norma che disciplina il reato di diffamazione: la Corte ha ritenuto che il giudice di appello abbia adeguatamente motivato sulla offensività dei messaggi e sulla loro destinazione a una pluralità di soggetti, elementi essenziali del reato.
Richiamata in relazione alla provocazione come scriminante; la Corte ha confermato che la valutazione negativa del giudice circa l'insussistenza della provocazione risultava congruamente motivata e che la semplice contestazione difensiva non è sufficiente in Cassazione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti entro i quali sono ammesse le ragioni di cassazione; il ricorso è stato presentato nei limiti di questa disposizione ma non ha posto adeguatamente la questione di diritto.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Indica il vizio di motivazione rispetto all'erronea applicazione della legge: la Corte distingue tra errore di diritto e mera critica della motivazione, ritenendo molte delle censure del ricorrente come vizi di motivazione inammissibili.
art. 39-bis, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Richiamato per l'inammissibilità delle censure che si limitano a criticare la motivazione senza dedurre concretamente un errore di diritto; il vizio misto legge/motivazione rende il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede di riacquisizione o rivalutazione libera dei fatti: le censure che consistono in critiche generiche o in richieste di nuovo accertamento probatorio sono inammissibili.
- Quando si contesta un documento per "anonimato" è necessario che la questione di fatto sia stata devoluta e trattata nei gradi precedenti; in Cassazione non si può formulare ex novo un accertamento sulla provenienza senza averlo già chiesto al giudice d'appello.
- Per il reato di diffamazione è fondamentale dimostrare sia il contenuto offensivo sia la destinazione ad una pluralità di soggetti; l'appello che non confuta punto per punto la valutazione del giudice d'appello rischia l'inammissibilità.
- La scriminante della provocazione richiede una specifica e puntuale contestazione della valutazione motivazionale del giudice: affermazioni generiche sullo stato emotivo dell'imputato o su una "provocazione costruita" non sono sufficienti in Cassazione.
- Per ottenere l'ammissione di un ricorso per cassazione è necessario formulare censure nette di diritto e confrontarsi esplicitamente e analiticamente con la motivazione impugnata; la mancanza di tale confronto comporta in genere l'inammissibilità e l'imposizione delle spese e delle sanzioni.
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