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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49672/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per diffamazione continuata in relazione a più mail/lettere inviate il 21/03/2018, 22/03/2018 e 27/03/2018. Il ricorrente deduce: 1) che il documento del 21/03/2018 fosse "anonimo" perché non firmato autograficamente; 2) vizi di motivazione e erronea applicazione dell'art. 595 c.p. rispetto al contenuto e alla destinazione delle mail; 3) sussistenza della scriminante della provocazione (anche per accumulo) e debolezza della valutazione del giudice su questo punto; 4) errato diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte doglianze fossero critiche di motivazione e non specifiche violazioni di legge, richiedendo un riesame di fatto improprio in Cassazione. Ha escluso la rilevanza della mancanza di firma autografa ai fini della prova della provenienza della comunicazione e ha confermato che la pronuncia di appello aveva adeguatamente motivato sull'elemento diffamatorio, sulla pluralità dei destinatari e sull'insussistenza della provocazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. nella legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata in relazione alla mancata richiesta di discussione orale e all'utilizzo della requisitoria scritta in sede di legittimità; attiene alle procedure di trattazione del ricorso.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Riguarda la prova documentale; la Corte ha sottolineato che ai fini della provenienza della comunicazione diffamatoria non è decisiva la firma autografa del documento.

  • art. 240 cod. proc. pen.

    Norme sull'acquisizione e utilizzabilità dei documenti: il ricorso che invoca l'anonimato del documento non può ottenere in Cassazione un nuovo accertamento di fatto sulla provenienza senza averlo già devoluto al giudice d'appello.

  • art. 595 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di diffamazione: la Corte ha ritenuto che il giudice di appello abbia adeguatamente motivato sulla offensività dei messaggi e sulla loro destinazione a una pluralità di soggetti, elementi essenziali del reato.

  • art. 599 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla provocazione come scriminante; la Corte ha confermato che la valutazione negativa del giudice circa l'insussistenza della provocazione risultava congruamente motivata e che la semplice contestazione difensiva non è sufficiente in Cassazione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti entro i quali sono ammesse le ragioni di cassazione; il ricorso è stato presentato nei limiti di questa disposizione ma non ha posto adeguatamente la questione di diritto.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Indica il vizio di motivazione rispetto all'erronea applicazione della legge: la Corte distingue tra errore di diritto e mera critica della motivazione, ritenendo molte delle censure del ricorrente come vizi di motivazione inammissibili.

  • art. 39-bis, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Richiamato per l'inammissibilità delle censure che si limitano a criticare la motivazione senza dedurre concretamente un errore di diritto; il vizio misto legge/motivazione rende il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede di riacquisizione o rivalutazione libera dei fatti: le censure che consistono in critiche generiche o in richieste di nuovo accertamento probatorio sono inammissibili.
  • Quando si contesta un documento per "anonimato" è necessario che la questione di fatto sia stata devoluta e trattata nei gradi precedenti; in Cassazione non si può formulare ex novo un accertamento sulla provenienza senza averlo già chiesto al giudice d'appello.
  • Per il reato di diffamazione è fondamentale dimostrare sia il contenuto offensivo sia la destinazione ad una pluralità di soggetti; l'appello che non confuta punto per punto la valutazione del giudice d'appello rischia l'inammissibilità.
  • La scriminante della provocazione richiede una specifica e puntuale contestazione della valutazione motivazionale del giudice: affermazioni generiche sullo stato emotivo dell'imputato o su una "provocazione costruita" non sono sufficienti in Cassazione.
  • Per ottenere l'ammissione di un ricorso per cassazione è necessario formulare censure nette di diritto e confrontarsi esplicitamente e analiticamente con la motivazione impugnata; la mancanza di tale confronto comporta in genere l'inammissibilità e l'imposizione delle spese e delle sanzioni.

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