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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28490/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento di compensi relativi ad attività di consulenza contabile svolta in favore di una società. La società propose opposizione, contestando l’esistenza del credito e deducendo anche il pagamento delle prestazioni; in primo grado l’opposizione fu respinta, mentre in appello la domanda del professionista fu accolta solo parzialmente, con liquidazione di una somma inferiore a quella ingiunta. I successivi ricorrenti, eredi del professionista, hanno dedotto: (1) violazione degli artt. 2697, 1460, 115, 167 e 653 c.p.c., sostenendo che la società avesse contestato solo l’ammontare del credito e non la prestazione, sicché l’onere di provare il pagamento incombeva sulla committente; (2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avesse erroneamente posto un quinto delle spese a carico della parte che aveva ottenuto comunque il riconoscimento, sia pure ridotto, del proprio credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la decisione di merito che aveva posto a carico del professionista l’onere di provare l’esistenza del credito e l’effettivo svolgimento delle prestazioni, poiché la società aveva contestato proprio l’an e non soltanto il quantum del credito. È stato invece accolto il secondo motivo: la Corte ha affermato che la riduzione dell’importo riconosciuto su una domanda proposta in un unico capo non integra reciproca soccombenza e non consente di condannare la parte parzialmente vittoriosa al pagamento delle spese in favore della controparte, ma solo, ricorrendone i presupposti, una compensazione totale o parziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare il credito e l’effettiva esecuzione delle prestazioni professionali grava sul creditore che agisce per il compenso, soprattutto quando il credito sia contestato nell’an.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente, ma non decisivo nella soluzione della controversia; non viene accolto il profilo difensivo fondato sull’eccezione di pagamento.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma sulla valutazione della prova, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alle contestazioni e alle difese della parte convenuta/opponente.

  • art. 653 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di effetti dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale utilizzata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 91 c.p.c.

    In tema di spese di lite, la parte vittoriosa su una domanda unitaria non può essere condannata alle spese in favore della controparte per il solo fatto che la domanda sia stata accolta solo in misura ridotta.

  • art. 92 c.p.c.

    L’accoglimento parziale di una domanda unitaria può giustificare soltanto la compensazione, totale o parziale, delle spese, in presenza dei presupposti di legge.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo aventi ad oggetto compensi professionali, il creditore opposto deve provare non solo il conferimento dell’incarico, ma anche l’effettivo svolgimento delle prestazioni e la loro entità, quando il debitore contesti l’esistenza del credito.
  • Se la controparte contesta l’an del credito e non soltanto il quantum, l’eccezione di pagamento non trasferisce automaticamente l’onere probatorio sul debitore: resta al creditore la prova del fondamento della propria pretesa.
  • La prova testimoniale deve essere specifica e riferita a fatti determinati; una deduzione istruttoria generica non è idonea a dimostrare l’esecuzione delle prestazioni professionali.
  • La riduzione dell’importo riconosciuto su una domanda proposta in un unico capo non integra reciproca soccombenza: in tal caso le spese non possono essere poste a carico della parte parzialmente vittoriosa, potendo operare solo una compensazione nei limiti consentiti dall’art. 92 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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