Cassazione Penale, Sentenza n. 21806/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame del 19/08/2021 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere emessa il 05/07/2021. I difensori contestano la gravità indiziaria e la motivazione del riesame su più capi di imputazione: associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), reati connessi all'intestazione fittizia/trasferimento di valori (art. 512-bis c.p.), indebita ingerenza/condotte estorsive e relative aggravanti (art. 513-bis c.p.), nonché vizi procedurali e di motivazione (artt. 192, 273, 309, 606, 521 c.p.p. e altri). La difesa sosteneva che il ricorso limitava a riproporre le stesse doglianze già respinte in sede di riesame, senza indicare specifici vizi di diritto o di motivazione tali da consentire l'intervento della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti riproducessero le doglianze già sviluppate in sede di riesame e non contenessero una critica argomentata e specifica alla motivazione del Tribunale distrettuale. La Corte ha inoltre affermato che non compete al giudice di legittimità riesaminare i fatti o rivalutare le prove quando la motivazione di merito non sia manifestamente illogica o contraddittoria; nel caso concreto il Tribunale del Riesame aveva fornito una motivazione completa, logica e congrua circa la sussistenza della gravità indiziaria sui vari capi. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile e il COPELLI è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a una sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Usata come contestazione principale (associazione di tipo mafioso) e come aggravante; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del Riesame secondo cui la partecipazione a episodi estorsivi nell'ambito mafioso e altri indici (uso del nome del clan, rapporti di parentela e relazioni con altri sodalizi) costituiscono gravi indizi di appartenenza e ruolo apicale.
Reato di estorsione contestato: i giudici di merito hanno ritenuto che le intercettazioni e gli elementi investigativi dimostrassero il contributo del ricorrente al perfezionamento dell'estorsione aggravata; la Cassazione ha ritenuto ammissibili le valutazioni del merito purché logiche.
Contestata come autonoma fattispecie collegata alla condotta estorsiva; la difesa sosteneva l'assorbimento per specialità, ma il Tribunale del Riesame ha motivato la sussistenza degli indizi e la Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione non manifestamente illogica.
Rilevante rispetto alla contestazione di trasferimento fraudolento di valori / intestazione fittizia dell'attività: il Tribunale ha ritenuto sussistenti indizi idonei a configurare l'interposizione fittizia a vantaggio del sodalizio e la Corte ha ritenuto congrua tale valutazione.
Norma processuale richiamata dalle difese in tema di gravità indiziaria e onere motivazionale: la Corte ha evidenziato che i ricorsi non hanno enucleato specifiche violazioni di tale norma, limitandosi a riproporre deduzioni già motivate e respinte in sede di riesame.
Richiamata dalla difesa nel primo motivo; connessa all'istruzione del fascicolo e all'accertamento probatorio preliminare: la Corte non ha rilevato vizi nell'istruttoria tali da determinare l'inammissibilità del ricorso.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato la mancanza della specificità richiesta dall'art. 606 poiché i ricorsi si limitavano a ripetere le stesse censure già svolte al riesame.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alla presunta modifica del fatto contestato: la Corte ha ritenuto infondate le censure, osservando che non vi è stata modifica in fatto dell'imputazione e che le valutazioni di merito sono compatibili.
Richiamato in relazione all'eventuale disallineamento tra contestazione e motivazione: la Corte ha giudicato coerente la ricostruzione del riesame e non configurabile la nullità invocata.
Richiamato fra le norme processuali indicate dalla difesa; la Cassazione ha comunque ritenuto mancanti argomentazioni specifiche atte a far emergere vizi rilevanti di legittimità.
Norma richiamata dalla Corte per disporre la condanna alle spese e la possibile sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) a carico del ricorrente per inammissibilità del ricorso.
Richiamato in relazione ai motivi nuovi: la Corte ha esaminato i motivi nuovi ex art. 311 comma 4 e li ha ritenuti riproposizione di doglianze di merito già valutate, non idonei a modificare l'esito.
Richiamato quale parametro sul contenuto e forma della motivazione (collegamento alla disciplina delle ordinanze cautelari); la Corte ha ritenuto che il modello motivazionale seguito dal Tribunale del Riesame fosse conforme ai canoni richiesti.
Richiamato in relazione al modello di motivazione delle decisioni cautelari; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata rispettasse i criteri di motivazione richiesti dall'art. 546 adattati al giudizio cautelare.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso che si limiti a riprodurre, senza specificità, i motivi già svolti in sede di giudizio di merito: il ricorso deve indicare in modo puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che giustificano la censura e dimostrare la loro decisivezza rispetto alla motivazione impugnata.
- Il giudice di legittimità non è chiamato a riesaminare i fatti o a preferire una diversa ricostruzione probatoria se la motivazione del giudice di merito è logica, completa e non manifestamente contraddittoria. Per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare vizi formali, travisamento incontestabile della prova o manifesti errori di diritto.
- Quando si contesta la gravità indiziaria, è fondamentale mettere in luce specifiche incongruenze logico-fattuali nella motivazione del giudice di merito (contraddizioni, omissioni rilevanti, travisamenti di intercettazioni o documenti), indicando i passi argomentativi decisivi che sarebbero errati.
- Le censure basate su diversa valutazione delle intercettazioni sono ammissibili in cassazione solo se si dimostra che il giudice di merito ha riportato il contenuto in modo difforme dalla realtà o ha operato un travisamento determinante; semplici alternative interpretative non sono sufficenti.
- I motivi nuovi ex art. 311 c.p.p. devono contenere elementi realmente nuovi e rilevanti; la semplice riformulazione o precisazione di argomenti già noti e discussi è normalmente inammissibile.
- Sul piano pratico, in ricorsi avverso misure cautelari per reati associativi/aggravati dall'art. 416-bis, l'impugnazione dovrà articolare con precisione quali singoli indici (intercettazioni, rapporti di parentela, movimentazioni economiche, comunicazioni) sarebbero stati valutati in modo errato e perché tale errore sarebbe decisivo per l'assenza della qualificata probabilità di colpevolezza.
- Conseguenze procedurali: l'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e, nei casi previsti, sanzione pecuniaria a carico del ricorrente (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi consigliabile valutare preventivamente la fondatezza formale e sostanziale del ricorso prima del deposito.
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