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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19893/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1-2) violazione di legge e travisamento della prova per mancato confronto con il ragionevole dubbio prospettato dalla difesa circa la possibilità che altre persone avessero accesso al fondo (osservazione di polizia ritenuta insufficiente, proprietà dell'immobile intestata alla madre, assenza di elementi che escludessero ingressi di terzi); (3) omessa motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.; (4) carenza di motivazione per mancata risposta sull'istanza di applicazione delle circostanze attenuanti generiche

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare: i primi due motivi sono inammissibili perché il travisamento della prova non è specificamente dedotto e si limita a richiedere una rivalutazione del fatto, operazione non consentita in sede di legittimità; la dedotta violazione dell'art. 192 c.p.p. non è spendibile come motivo di cassazione; la Corte ha ritenuto sufficientemente motivata la ricostruzione di merito (osservazione di polizia che ha indicato solo l'imputato presente, possesso delle chiavi, assenza di segni di effrazione, nessuna versione alternativa proposta). Il terzo motivo è inammissibile perché la contestazione dell'aggravante ex art. 61 n. 7 non era stata specificamente impugnata in appello; la Corte d'appello aveva comunque fatto riferimento al valore dell'energia elettrica sottratta (35.000 euro) idoneo a integrare l'aggravante. Il quarto motivo (attenuanti generiche) è inammissibile per genericità: in appello non erano stati indicati elementi positivi non tipizzati sufficienti a giustificare una mitigazione anche oltre il minimo edittale; la Corte di appello ha comunque ridotto la pena al minimo della cornice edittale. La sopravvenuta disciplina sulla procedibilità del furto a querela non incide sul giudicato sostanziale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda i limiti applicativi (es. travisamento della prova deve essere specificamente dimostrato e non limitarsi a una mera richiesta di rivalutazione del fatto)

  • art. 192 cod. proc. pen.

    L'erronea applicazione dell'art. 192 non costituisce, di per sé, violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e pertanto non è utilizzabile come autonomo motivo di cassazione

  • art. 624 cod. pen.

    Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)

    La riforma ha reso il furto, salve eccezioni, procedibile a querela. Tuttavia la presenza di alcune aggravanti (es. quelle del n. 7 di art. 625) mantiene la procedibilità d'ufficio

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e decreto-legge 31/10/2022 n. 162

    Modifiche che hanno reso il delitto di furto, in alcuni casi, procedibile a querela; l'efficacia è stata differita, ma la sopravvenienza di tale procedibilità non incide sul giudicato sostanziale già formato

  • art. 5 legge n. 46 del 2006 (modifica art. 533 c.p.p.)

    Ha formalizzato in legge il principio che la condanna è possibile solo quando l'imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio; la Corte richiama il criterio della 'certezza processuale'

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    Circostanza aggravante (encevato nel caso per la sottrazione di energia destinata a pubblico servizio/utile) che, se ravvisata, incide sulla procedibilità e sul quadro sanzionatorio

  • art. 133 cod. pen.

    Definisce criteri per la determinazione della pena; elementi tipizzati (quantità, personalità, ecc.) possono giustificare una pena vicino al minimo edittale ma non sostituiscono l'onere di specificare elementi non tipizzati per riconoscere attenuanti generiche

  • art. 62-bis cod. pen.

    Stabilisce limiti all'uso dell'incensuratezza quale elemento da sola sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche

  • art. 597 cod. proc. pen. (ultimo comma)

    Attribuisce al giudice di appello il potere officioso di riconoscere circostanze attenuanti; tuttavia l'omessa attivazione di tale potere non è censurabile se la parte non ha proposto un motivo ammissibile sul punto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il vizio di travisamento della prova in cassazione deve essere specificamente dimostrato: indicare l'atto processuale presuntamente errato, l'elemento fattuale incompatibile e la prova della sua verità; non è sufficiente chiedere una rivalutazione dei fatti
  • Questioni non dedotte o non specificamente articolate in appello sono, di regola, inammissibili in cassazione; non è possibile introdurre nuove doglianze non proposte nei gradi precedenti salvo casi eccezionali
  • Le attenuanti generiche richiedono l'indicazione di elementi positivi non tipizzati che giustifichino una diminuzione della pena anche al di sotto del minimo edittale; i riferimenti generici alla modesta entità del fatto o alla incensuratezza sono insufficienti
  • La modifica legislativa che rende il furto procedibile a querela non può incidere sul giudicato sostanziale già formato; la procedibilità sopravvenuta non cancella automaticamente le decisioni già divenute definitive
  • L'erronea applicazione di norme processuali non sempre costituisce motivo di cassazione: occorre verificare se la norma impugnata rientri tra quelle rilevanti ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
  • La Corte di merito può valutare congiuntamente più elementi (gravità del fatto, personalità dell'imputato) per la determinazione della pena; ma se si richiede una riduzione ulteriore rispetto al minimo, occorre argomentare la straordinarietà degli elementi positivi invocati

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