Cassazione Penale, Ordinanza n. 32802/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondate le doglianze che sollecitavano una rilettura del compendio probatorio e una diversa valutazione della credibilità e della valenza degli elementi di prova. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. I primi due motivi contestavano, sotto diversi profili, la dichiarazione di responsabilità e la valutazione del materiale probatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure miravano in sostanza a ottenere una diversa lettura delle prove e una rivalutazione del merito, attività non consentita in sede di legittimità, salvo i soli vizi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali. Ha aggiunto che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione esente dai vizi denunciabili e aveva correttamente ritenuto integrati, sul piano oggettivo e soggettivo, gli estremi del reato contestato.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma incriminatrice per affermare che, sulla base della motivazione del giudice di merito, risultavano integrati sia l'elemento materiale sia quello soggettivo della ricettazione contestata.
Viene applicata la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che mirino, sotto l'apparenza del vizio di motivazione, a ottenere una nuova valutazione del merito o una diversa lettura delle prove.
- Il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato ai casi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti essenziali della decisione; non sono scrutinabili la persuasività, l'adeguatezza o la maggiore o minore puntualità dell'apparato argomentativo.
- Quando la sentenza di merito offre una motivazione completa e logicamente coerente, che dia conto dell'esame del materiale probatorio e della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, il ricorso che si limiti a contestare il risultato valutativo è inammissibile.
Come è indicizzato
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