Cassazione Penale, Sentenza n. 45582/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame della misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di concorso in tentata estorsione aggravata dal "metodo mafioso". La ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (non chiarite le modalità del concorso), all'erronea configurazione dell'aggravante del metodo mafioso (sostenendo che la vicenda fosse di carattere privato e non riconducibile a logiche di cosca), e alla sproporzione/inalterata proporzionalità delle esigenze cautelari (sottolineando la risalenza temporale della condotta e il ruolo minimo a lei attribuito).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata contenesse una piattaforma indiziaria adeguata (videoregistrazioni che riprendevano la ricorrente nel consegnare la busta contenente il proiettile, la corrispondenza tra la busta e l'acquisto precedente, il contributo materiale dato con l'autovettura), che l'aggravante del "metodo mafioso" fosse correttamente applicata in base alle modalità intimidatorie (l'invio del proiettile idoneo a suscitare la coartazione psicologica tipica del metodo mafioso, indipendentemente dall'appartenenza alla cosca) e che le esigenze cautelari fossero adeguatamente motivate (richiesto rischio di ritorsioni e di inquinamento probatorio; il GIP ha comunque adottato misura meno afflittiva della custodia cautelare). Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Riferimento alla disciplina procedurale che consente il contraddittorio scritto nel giudizio di cassazione per atti cautelari; qui indicato come norma procedurale applicata al contraddittorio scritto nel ricorso.
art. 416-bis.1 c.p. (aggravante "metodo mafioso")
art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.
La circostanza aggravante riguarda il "metodo delinquenziale mafioso" e si valuta sulle modalità della condotta (idoneità oggettiva a evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso), non sulla struttura o natura del reato o sulla mera appartenenza del reo a una cosca. L'invio di un proiettile è ritenuto atto idoneo a integrare tale aggravante.
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Si ritiene operante la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, riferita anche alle fattispecie tentate; ciò giustifica l'impostazione restrittiva in tema di misure cautelari, salvo motivato motivo per misure meno afflittive.
Massime di principio
- Per contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è necessario indicare errori specifici e non limitarsi a obiezioni generiche: occorrono censure puntuali sulla valutazione probatoria del giudice.
- L'aggravante del "metodo mafioso" va valutata sulle modalità intimidatorie dell'azione (idoneità oggettiva a evocare la forza intimidatrice tipica), non solo sulla qualifica soggettiva dell'autore o sul carattere 'privato' della controversia; atti come l'invio di un proiettile possono integrare l'aggravante anche in assenza di formale appartenenza alla cosca.
- La mera asserzione di un ruolo marginale o della risalenza temporale della condotta può non essere sufficiente a escludere esigenze cautelari se permangono rischi concreti di ritorsione o inquinamento probatorio.
- Nel riesame di misure cautelari occorre valutare complessivamente elementi materiali (filmati, consegne, corrispondenze di oggetti) che possono dimostrare sia ideazione sia contributo materiale al reato; prove di contesto e di collegamento logistico sono rilevanti.
- La presunzione di necessità della custodia prevista per i reati aggravati ex art. 416-bis.1 si applica anche ai tentativi, ma il giudice può comunque disporre misure meno afflittive se adeguatamente motivate.
- In impugnazioni in Cassazione contro provvedimenti cautelari, i motivi devono essere specifici e documentati; argomentazioni vaghe o ripetitive del merito del precedente giudizio rischiano l'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45529/2022 del 01/12/2022
- Sentenza penale · 1 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45530/2022 del 01/12/2022
- Sentenza penale · 1 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45531/2022 del 01/12/2022
- Sentenza penale · 1 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45532/2022 del 01/12/2022
- Sentenza penale · 1 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45533/2022 del 01/12/2022
- Sentenza penale · 1 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45536/2022 del 01/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →