Cassazione Penale, Sentenza n. 7163/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catania che, in sede di riesame ex art. 324 c.p.p., aveva annullato il sequestro preventivo di euro 397.322,82 ritenendo che le condotte contestate dovessero essere ricondotte all'illecito amministrativo previsto dall'art. 316-ter, comma 2, c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche di lieve entità) e non al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p.. Il Procuratore contestava la riqualificazione giuridica sostenendo che la vicenda descriveva un piano fraudolento articolato (simulazione di acquisti, emissione di false fatture, false attestazioni, accessi alla piattaforma con falsa prospettazione, uso dell'esercizio commerciale come schermo, reperimento e contatto dei titolari delle carte, monetizzazione dei buoni) idoneo ad indurre in errore l'ente erogatore e dunque configurante truffa aggravata; chiedeva pertanto l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per nuovo esame, anche con riferimento al superamento delle soglie di punibilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la ricostruzione del Tribunale di merito, affermando che il quadro fattuale — consistente in un sistema fraudolento plurimo e coordinato (false fatture, attestazioni, artifici e raggiri, impiego di esercente come schermo, coinvolgimento di numerosi beneficiari) — non poteva essere trattato solo come mera falsa dichiarazione formale ai sensi dell'art. 316-ter, comma 2. La Corte ha precisato i criteri di distinzione tra art. 316-ter e art. 640-bis (carattere residuale del 316-ter; necessità di valutazione caso per caso; rilevanza degli artifici e dell'induzione in errore dell'ente) e ha affermato che, nella fattispecie, la ricostruzione complessiva giustifica la qualificazione ai sensi dell'art. 640-bis. Ha quindi accolto il ricorso del Procuratore, annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al giudice di merito per nuovo esame tenendo conto della qualificazione ai sensi dell'art. 640-bis e degli elementi probatori e cautelari (compresa la verifica delle soglie di punibilità e della eventuale configurazione dell'art. 316-ter, primo comma, ove pertinente).
Norme richiamate
art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
La Corte indica che la fattispecie si applica quando artifici e raggiri o falsità documentali hanno indotto l'ente erogatore in errore sul possesso dei requisiti, rendendo applicabile la truffa anche se l'ente ha svolto controlli carenti; il reato vale quando la rappresentazione artificiosa della realtà ha effettivamente determinato l'erogazione.
art. 316-ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni pubbliche)
Norma sussidiaria e residuale rispetto alla truffa: si applica alle condotte decettive che non inducono realmente in errore l'ente erogatore, il quale si limita ad accertare l'esistenza della formale dichiarazione; va valutata caso per caso e ha ambito applicativo limitato (es. mero silenzio antidoveroso o semplice autocertificazione mendace senza ulteriori artifici).
DPCM 15 settembre 2016, n. 187 (regolamento Carta elettronica / "bonus cultura")
Art. 8, comma 2: "In seguito ad emissione di fattura elettronica, il soggetto ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse."
La Corte interpreta il 'riscontro' della CONSAP non come mero controllo meramente formale, ma come verifica fra dati presenti su due piattaforme (area del bonus e fatturazione elettronica), attività idonea a costituire un controllo di riscontro che può assumere rilievo ai fini della valutazione se l'ente sia stato indotto in errore.
Legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1, comma 121 - istituzione della Carta elettronica per i docenti)
"La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui... può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi..."
Definisce l'oggetto e le modalità di utilizzo del bonus (beni e servizi ammessi), costituendo il quadro normativo di riferimento per valutare la conformità degli acquisti/fatture e la possibile illiceità delle cessioni.
art. 322-ter cod. proc. pen. (sequestro preventivo)
Norma che legittimava il sequestro preventivo contestato (misura oggetto di riesame), la cui fondatezza è stata riaperta in sede di cassazione in ragione della diversa qualificazione del reato.
art. 324 cod. proc. pen. (riesame)
Procedura utilizzata per la revoca/ conferma del sequestro preventivo; il Tribunale del riesame aveva annullato il sequestro ritenendo prevalente la fattispecie del 316-ter, decisione poi cassata.
Massime di principio
- Distinguere art. 316-ter e art. 640-bis caso per caso: art.316-ter ha natura residuale e si applica quando l'ente si limita a prendere atto di una dichiarazione formale senza essere effettivamente indotto in errore; art.640-bis si applica quando esistono artifici, raggiri o false attestazioni che hanno concretamente indotto l'ente a erogare il beneficio.
- Valutare l'insieme degli elementi: singole false dichiarazioni isolate possono rientrare nel 316-ter; un piano coordinato, plurimo e articolato (false fatture, simulazione di operazioni, uso di terzi/esercente come schermo, reclutamento dei beneficiari, monetizzazione dei buoni) tende a qualificarsi come truffa (640-bis).
- Esaminare le modalità effettive di erogazione e controllo: se l'ente compie un 'riscontro' materiale tra piattaforme e documenti (come CONSAP confronta dati piattaforma e fatturazione elettronica) tale attività può essere considerata come accertamento rilevante ai fini dell'induzione in errore.
- Soglia di punibilità e calcolo: la verifica dell'eventuale superamento della soglia di punibilità prevista per le ipotesi meno gravi va fatta con attenzione; in procedure con più transazioni occorre valutare se considerarle singolarmente o nel loro contesto unitario (schema criminoso continuato) con possibile cumulo rilevante.
- In caso di provvedimenti cautelari (sequestro) il giudice deve considerare la qualificazione giuridica complessiva anche a livello indiziario: non limitarsi a una lettura formalistica che ignori l'esistenza di artifici e raggiri integranti elementi tipici della truffa.
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