Cassazione Civile, Ordinanza n. 10280/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra un consorzio di bonifica e tre lavoratori in diversi periodi, con proroghe che, per alcuni rapporti, risalivano anche agli anni 1996-2001. La Corte d'appello aveva ritenuto nulli i termini apposti ai contratti per assenza delle circostanze eccezionali che li avrebbero legittimati, dichiarando la conversione del rapporto in tempo indeterminato e il diritto dei lavoratori alla regolarizzazione previdenziale e assicurativa. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 102 c.p.c., sostenendo che la domanda di regolarizzazione contributiva era inammissibile perché proposta senza chiamare in giudizio l'INPS, soggetto necessario; 2) violazione dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, assumendo che l'indennità ivi prevista assorba integralmente anche le conseguenze contributive e renda impropria la condanna alla regolarizzazione; 3) violazione del d.lgs. n. 368/2001, contestando l'illegittima applicazione della disciplina dei contratti a termine alle attività stagionali e sostenendo che la stagionalità costituisca legittima deroga; 4) violazione dell'art. 2 L. n. 230/1962, deducendo che le proroghe dei contratti erano legittime, in quanto disposte per far fronte a esigenze contingibili e imprevedibili inerenti la stessa attività lavorativa. Nel corso del giudizio di legittimità il consorzio ha anche rinunciato al ricorso nei confronti di due lavoratori, con accettazione e conciliazione, chiedendo l'estinzione parziale del processo.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo tra il consorzio e due dei tre lavoratori per effetto della rinuncia al ricorso accettata e della conciliazione intervenuta, senza statuire sulle spese tra tali parti. Quanto alla posizione del terzo lavoratore, la Corte ha rigettato il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, accogliendo il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando insussistente il diritto del lavoratore alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa. Le spese sono state compensate per un terzo e poste per i restanti due terzi a carico del consorzio.
Norme richiamate
La censura è stata ritenuta infondata nel caso concreto perché, escluso il diritto alla regolarizzazione contributiva e assicurativa, non sussisteva alcuna necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'INPS.
È stata richiamata solo come parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010
L'indennità prevista dalla norma, come interpretata autenticamente, ristora integralmente il pregiudizio subito dal lavoratore per il periodo tra scadenza del termine e pronuncia che ricostituisce il rapporto, comprensivo delle conseguenze retributive e contributive; per tale arco temporale non è configurabile una domanda autonoma di regolarizzazione contributiva.
art. 1, comma 13, L. n. 92 del 2012
È stata richiamata come interpretazione autentica dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010.
art. 32, comma 7, L. n. 183 del 2010
La disciplina di cui al comma 5 si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, con possibilità per il giudice di fissare un termine per l'integrazione della domanda ai soli fini della determinazione dell'indennità.
Richiamato in relazione ai poteri istruttori del giudice nei giudizi pendenti per l'eventuale integrazione della domanda ai fini della liquidazione dell'indennità.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la legittimità dell'apposizione del termine nelle attività stagionali, tesi non accolta nei termini prospettati in ricorso perché la questione decisiva è stata risolta sulla base dell'illegittimità delle proroghe nei rapporti più risalenti.
art. 2 L. n. 230 del 1962
La proroga del contratto a termine è legittima solo se ricorrono congiuntamente l'identità dell'attività lavorativa rispetto a quella originaria e esigenze contingenti e imprevedibili, diverse da quelle poste a base del contratto iniziale; nel caso concreto tali presupposti sono stati esclusi in fatto.
In presenza di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il processo è stato dichiarato estinto senza statuizione sulle spese tra le parti interessate.
Massime di principio
- Nel regime del lavoro a termine, la proroga è legittima solo se l'esigenza sopravvenuta è contingente e imprevedibile e si riferisce alla medesima attività per cui il contratto era stato originariamente stipulato; in mancanza, la proroga è nulla e il rapporto si converte a tempo indeterminato.
- Quando un giudice accerta la conversione del rapporto di lavoro a termine, la tutela economica e contributiva del lavoratore per il periodo tra scadenza del termine e pronuncia giudiziale è regolata dall'indennità onnicomprensiva prevista dalla legge, che assorbe le ulteriori pretese risarcitorie e impedisce una autonoma domanda di regolarizzazione contributiva.
- Se la legge prevede che l'indennità onnicomprensiva copra anche le conseguenze contributive, non sussiste un obbligo autonomo del datore di lavoro di versare contributi per quel medesimo periodo né è necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale.
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte e accompagnata da conciliazione determina l'estinzione del processo nei confronti delle parti interessate.
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