Cassazione Penale, Sentenza n. 32261/2022 del 02/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verteva contro l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro (24-25/06/2021) che aveva annullato il provvedimento del GIP con il quale era stato applicato il controllo giudiziario ex art.3 L. n.199/2016 agli Argento per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (artt.110 e 603-bis c.p.). Il Procuratore lamentava carenze e contraddittorietà della motivazione del riesame, sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato elementi probatori (dichiarazioni di decine di dipendenti, tabulati telefonici) che dimostrerebbero condizioni di sfruttamento, orari e retribuzioni non conformi e lo stato di bisogno dei lavoratori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il limite dell'art. 325 c.p.p. (ricorso per cassazione contro ordinanze ex art.324 c.p.p. ammesso solo per violazione di legge) e precisato che non è sindacabile in Cassazione la valutazione dei fatti e della motivazione salvo la totale mancanza di motivazione o vizi così radicali da rendere incomprensibile l'itinerario logico. Il Tribunale del riesame aveva motivato in modo puntuale: la retribuzione era conforme al contratto di categoria; le presunte eccedenze orarie non tenevano conto dei riposi intermedi desumibili dai cronotachigrafi; le ore medie settimanali dichiarate dai lavoratori erano inferiori al limite; il mancato godimento di ferie poteva costituire questione da lavoro ma non indice certo di sfruttamento; non era dimostrato lo stato di bisogno degradante perché il trattamento non risultava peggiore rispetto al settore e alcuni lavoratori, dopo uscite, erano poi ritornati. Alla luce di ciò la Corte ha ritenuto che non sussistesse alcuna violazione di legge e che le doglianze del PM fossero ricostruzioni di merito, non idonee a fondare il ricorso per cassazione.
Norme richiamate
Norma che disciplina il controllo giudiziario; la Corte ricorda che il provvedimento impugnato è una ordinanza emessa ai sensi di tale norma e che il ricorso per cassazione è ammesso nei limiti stabiliti dall'art.325 c.p.p.
Art.110 (concorso di persone) e art.603-bis (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro): il Tribunale del riesame ha valutato i requisiti del delitto (indici sintomatici, stato di bisogno, condizioni degradanti) e ha ritenuto non sussistente il fumus commissi delicti.
Stabilisce che contro le ordinanze emesse ai sensi dell'art.324 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; la Corte ne trae il principio limitativo del sindacato di legittimità sulle motivazioni di merito.
Riferimento procedurale alle ordinanze impugnabili in cassazione tramite art.325 c.p.p.; contestualizza il tipo di provvedimento sottoposto a controllo.
art.125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione: la mancanza totale di motivazione configura omissione della decisione e può integrare punto di illegittimità censurabile in Cassazione.
d.lgs. n.234/2007 (artt.3,4,5)
Normativa di recepimento in materia di tempi di guida e riposo nell'autotrasporto: il Tribunale ha valutato gli elementi tecnici (cronotachigrafi) e le deduzioni del consulente del lavoro per escludere violazioni della normativa sui tempi di guida.
Regolamento CE n.581/2006
Regolazione comunitaria sui tempi di guida e riposo: utilizzata dal riesame per valutare la compatibilità delle presunte ore eccedenti con i periodi di riposo intermedi
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze emesse in sede di riesame è limitato ai profili di legittimità (art.325 c.p.p.): non è possibile in Cassazione una rivalutazione libera della prova o della motivazione di merito.
- Per essere ammesso il ricorso va dimostrata una violazione di legge ovvero la totale mancanza di motivazione o vizi così gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico della decisione; critiche sulla valutazione della prova sono solitamente inammissibili.
- In tema di sfruttamento del lavoro (art.603-bis c.p.) il giudice valuta complessivamente elementi quali retribuzione in rapporto al contratto di categoria, orario effettivo tenendo conto dei riposi e dei cronotachigrafi, condizioni di vita/degrado e l'esistenza di alternative lavorative: singoli punti critici (ferie non godute, orari) possono essere più propriamente rimessi al giudice del lavoro.
- Dichiarazioni concordi dei lavoratori costituiscono elemento probatorio ma restano soggette al vaglio di attendibilità e coerenza con altri elementi tecnici (buste paga, cronotachigrafi, accertamenti ispettivi); il loro peso è valutazione di merito.
- Situazioni contestabili come violazioni amministrative o retributive (ferie, riposi) possono non integrare automaticamente il reato di sfruttamento se non emerge uno stato di bisogno degradante e condizioni peggiori rispetto alla prassi del settore.
- Per contestare efficacemente una decisione di riesame in sede di legittimità occorre segnalare specifiche violazioni di legge o carenze motivazionali radicali, non limitarsi a proporre una diversa ricostruzione dei fatti.
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