Cassazione Penale, Sentenza n. 45843/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per gravi indizi di reato relativi al traffico di cocaina e all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990; capi C ecc.). Il ricorrente articolava sei motivi originari e tre motivi nuovi: 1) presunta decorrenza tardiva del termine delle indagini e applicabilità dell'art. 335-quater c.p.p.; 2-3) censura sulla qualificazione e modalità di acquisizione delle chat (acquisizione tramite OEI vs intercettazione e presunta illegittimità ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p.); 4) inutilizzabilità per captazioni indiscriminate e violazione dei principi di proporzionalità e corrispondenza, incompatibilità con direttiva 2014/41/UE; 5) censura sulle modalità tecniche (trojan sui server di Roubaix, decriptazione antecedente ai decreti autorizzativi) e sull'uso di tecniche atipiche; 6) richiesta di questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Motivi nuovi: documenti e produzioni provenienti da altro procedimento che, a giudizio della difesa, dimostrerebbero lacune nella discovery e nella decriptazione; mancato accesso al motore di ricerca Hansken; violazione dell'art. 31 della direttiva 2014/41/UE per mancata informazione sulle operazioni svolte in Francia e presunta nullità degli esiti captativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo, nel complesso, infondato; alcuni motivi sono dichiarati inammissibili (es. primo motivo e primi due motivi nuovi) per genericità o per essere basati su acquisizioni successive alla chiusura del giudizio di merito. La Corte ha confermato i principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite: l'art. 335-quater non si applica retroattivamente alle iscrizioni anteriori alla sua entrata in vigore; le prove già acquisite in altro Stato membro e richieste con ordine europeo di indagine (OEI) possono essere ottenute senza preventiva autorizzazione del giudice del procedimento a quo, ma spetta al giudice nazionale valutare ammissibilità e utilizzabilità ai sensi dell'art. 270 c.p.p.; l'art. 234-bis non è necessariamente la norma applicabile e l'errore di qualificazione non comporta di per sé inutilizzabilità della prova se sussistono le condizioni previste per l'OEI; l'omesso deposito degli atti stranieri non determina automaticamente inutilizzabilità (art. 271 non prevede tale sanzione). La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza comunitaria (EncroChat/C-670/22) e le Sezioni Unite che riconoscono una presunzione relativa di conformità delle autorità straniere e pongono l'onere sulla difesa di allegare e provare violazioni sostanziali di diritti fondamentali. Le censure tecniche e di proporzionalità sollevate dalla difesa sono state ritenute generiche e non sufficienti a prevalere sulla presunzione di legittimità degli atti esteri; non risultano, inoltre, domande dirette agli Stati di esecuzione per ottenere atti o chiarimenti. Conseguenza pratica: confermata la legittimità dell'uso delle chat acquisite all'estero e, quindi, della misura cautelare insieme agli altri elementi indiziari; ricorso rigettato.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (artt. 73 e 74)
Norme sostanziali in materia di stupefacenti che formano la tipologia di reato contestata (traffico e detenzione ai fini di spaccio; artt. richiamati a fondamento delle imputazioni).
art. 335-quater cod. proc. pen.
Norma sulla decorrenza del termine di durata delle indagini preliminari; la Corte ha ritenuto che non si applica retroattivamente ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore (richiamo all'art. 88-bis d.lgs. 150/2022).
Disciplina una particolare modalità di acquisizione di dati informatici disponibili all'estero; le Sezioni Unite e la Corte hanno chiarito che non sempre è la norma applicabile e che l'errata qualificazione degli atti come 234-bis non invalida automaticamente l'acquisizione, quando si tratta di prove già formate nello Stato di esecuzione e richieste tramite OEI.
Parametro di riferimento per verificare l'ammissibilità e l'utilizzabilità di risultati di intercettazioni provenienti da altro procedimento: il giudice nazionale valuta la serietà e specificità delle esigenze investigative ma non rimette in discussione la fondatezza indiziaria in sede di controllo sull'OEI.
Prevede sanzioni tassative; la Corte ha ribadito che l'omesso deposito degli atti relativi a intercettazioni in altro procedimento non comporta automaticamente inutilizzabilità, perché l'inutilizzabilità non è una sanzione prevista dall'art. 271.
Direttiva 2014/41/UE (Ordine Europeo di Indagine)
Fissa regole sulla cooperazione tra Stati membri per acquisizione di prove: art. 6 par.1 lett. a/b e art. 14 e 31 rilevanti. La Corte ha richiamato il principio della presunzione relativa di conformità delle autorità estere e il regime secondo cui lo Stato di emissione non può sindacare la regolarità della raccolta compiuta nello Stato di esecuzione; il diritto a un giusto processo deve comunque potersi esercitare nel procedimento successivo nello Stato di emissione.
Norma di recepimento della direttiva che individua l'ipotesi in cui è vietato utilizzare intercettazioni straniere: quando nel 'caso interno analogo' l'intercettazione sarebbe vietata. La Corte l'ha richiamata per stabilire i limiti di inutilizzabilità.
art. 88-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Disposizione che regola l'applicabilità temporale dell'art. 335-quater; usata dalla Corte per escludere l'applicazione della norma ai procedimenti pendenti prima dell'entrata in vigore.
Giurisprudenza della Corte di giustizia UE (C-670/22, M.N. "EncroChat")
Conferma che l'autorità di emissione non può sindacare le modalità con cui lo Stato di esecuzione ha raccolto prove già in suo possesso; consente l'emissione di OEI anche quando l'integrità tecnica della raccolta non è verificabile in quella fase, purché il diritto a un giusto processo sia garantito nel successivo procedimento.
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (es. n. 23756/23755 del 29/02/2024 e pronunce collegate)
Principi consolidati sulla materia: ammissibilità delle prove acquisite tramite OEI, riparto di competenze Stato di esecuzione/emissione, onere per la difesa di allegare e provare le violazioni dei diritti fondamentali, e regole di applicazione dell'art. 270 c.p.p. rispetto alle intercettazioni estere.
Massime di principio
- L'art. 335-quater c.p.p. non si applica retroattivamente ai procedimenti iniziati prima della sua entrata in vigore: rileva la data di iscrizione della notizia di reato rispetto all'entrata in vigore della norma.
- Le prove già formate in un altro Stato membro e acquisite tramite Ordine Europeo di Indagine possono essere richieste senza preventiva autorizzazione del giudice del procedimento a quo, ma il giudice italiano resta chiamato a valutare l'ammissibilità e l'utilizzabilità ai sensi dell'art. 270 c.p.p.
- L'errata qualificazione formale degli atti (es. indicare art. 234-bis quando si tratta di risultati di intercettazioni estere) non comporta automaticamente l'annullamento o l'inutilizzabilità della prova se sussistono le condizioni sostanziali previste dalla disciplina sull'OEI e dall'art. 270 c.p.p.
- La posizione processuale della difesa richiede specificità: l'onere di allegazione e probatorio circa violazioni procedurali o di diritti fondamentali grava sulla difesa; deduzioni generiche o astratte sono probabilmente insufficienti.
- La mancata trasmissione o il mancato deposito di atti autorizzativi stranieri non impedisce di regola l'utilizzo delle prove in Italia; eventuali contestazioni sulla regolarità dell'esecuzione dell'OEI normalmente devono essere proposte nello Stato di esecuzione.
- Intercettazioni di ampia portata non sono di per sé vietate se esistono garanzie adeguate e l'operazione risulta necessaria e proporzionata rispetto ai reati indagati; è comunque essenziale che nel procedimento in Italia la difesa possa esercitare il contraddittorio e contestare l'integrità della prova quando ciò incide sul diritto a un giusto processo.
- Quando la prova tecnica (es. algoritmi di cifratura) è determinante, la difesa deve indicare fatti concreti che mettano in dubbio l'affidabilità della decriptazione; l'assenza dell'algoritmo agli atti non è automaticamente ritenuta violazione dei diritti fondamentali senza ulteriori specificazioni.
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