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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09027/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento di euro 10.000, eseguito da una società poi fallita in favore della ricorrente dopo il deposito di una domanda di concordato preventivo, successivamente dichiarata inammissibile. Il tribunale, su domanda del fallimento, aveva dichiarato l'inefficacia del pagamento e condannato la beneficiaria alla restituzione della somma. La corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo applicabile l'art. 167 l. fall. per mancata autorizzazione del giudice delegato e per difetto di prova che il pagamento fosse dovuto o riferibile a un rapporto professionale opponibile alla massa, dichiarando assorbite le difese della convenuta fondate sulla revocatoria fallimentare e sulle relative esenzioni. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 167, 69 bis, 44 e 67 l. fall., sostenendo che, essendo stata la domanda di concordato dichiarata inammissibile, non poteva applicarsi l'inefficacia propria della procedura concordataria, ma solo la revocatoria fallimentare con esame delle relative eccezioni di esenzione; 2) error in procedendo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione del materiale probatorio; 3) nullità della sentenza di primo grado per rilievo officioso della mancanza di data certa del contratto d'incarico; 4) nullità della sentenza d'appello per avere ritenuto nuova l'eccezione secondo cui il pagamento era stato eseguito in esecuzione di un piano di ristrutturazione omologato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo, ha dichiarato assorbito il secondo e inammissibile il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione. La Corte ha ritenuto errata l'applicazione dell'art. 167 l. fall., perché tale norma opera solo in caso di ammissione al concordato preventivo, mentre qui la domanda di concordato era stata dichiarata inammissibile; pertanto il pagamento poteva essere contestato solo mediante azione revocatoria fallimentare, con necessaria valutazione delle esenzioni ex art. 67, comma 3, l. fall. Ha inoltre rilevato che l'eccezione relativa all'esecuzione del pagamento in attuazione di un piano di ristrutturazione omologato non era nuova in appello, essendo già stata dedotta in primo grado, sicché la corte territoriale l'aveva erroneamente dichiarata inammissibile. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la vicenda alla luce dell'azione effettivamente esperibile e delle difese della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 167 l. fall.

    disciplina gli effetti dell'ammissione al concordato preventivo; non è applicabile quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile e la procedura non sia stata aperta.

  • art. 69 bis l. fall.

    si limita a regolare la decorrenza del periodo sospetto nelle azioni revocatorie e non incide sull'inefficacia ex art. 167 l. fall.

  • art. 67 l. fall.

    in caso di fallimento seguito a domanda di concordato inammissibile, l'eventuale inefficacia di un pagamento va valutata come revocatoria fallimentare, con esame delle esenzioni previste dal comma 3.

  • art. 67, comma 3, lett. e), l. fall.

    esenta dalla revocatoria gli atti e i pagamenti legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso ex art. 161 l. fall., se non è seguita l'ammissione alla procedura minore.

  • art. 2704 c.c.

    la questione della data certa del contratto era priva di pertinenza rispetto alla statuizione impugnata, poiché mancava a monte il documento contrattuale ritenuto opponibile.

  • art. 345 c.p.c.

    non consente di qualificare come nuova un'eccezione già proposta in primo grado; il divieto di nuove eccezioni non opera se la difesa era stata tempestivamente introdotta.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla valutazione delle prove, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla valutazione delle prove, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per violazione di legge relativo alla disciplina fallimentare.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    base dei motivi relativi a nullità della sentenza e errori processuali.

  • artt. 44, 167 e 67 l. fall.

    richiamati congiuntamente per distinguere tra effetti del concordato preventivo e revocatoria fallimentare.

  • art. 182 bis l. fall.

    richiamato per indicare l'esistenza di un accordo di ristrutturazione omologato che, secondo la ricorrente, giustificava il pagamento.

Massime di principio

  • La disciplina dell'inefficacia degli atti compiuti in corso di concordato preventivo presuppone l'effettiva ammissione del debitore alla procedura; se la domanda di concordato è dichiarata inammissibile e segue il fallimento, non si applica l'art. 167 l. fall., ma occorre valutare l'atto nell'ambito della revocatoria fallimentare.
  • Quando un pagamento è contestato in sede fallimentare dopo una domanda di concordato non ammessa, il creditore beneficiario può opporre le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, l. fall., che devono essere esaminate nel merito.
  • L'art. 69 bis l. fall. incide solo sul calcolo del periodo sospetto nelle azioni revocatorie e non sostituisce il diverso regime dell'inefficacia previsto per il concordato ammesso.
  • Una eccezione o difesa già proposta in primo grado non può essere dichiarata nuova in appello; la sua erronea qualificazione come novità integra vizio censurabile in cassazione.
  • Le questioni processuali sulla nullità della sentenza devono essere dedotte in cassazione in modo coerente con la decisione effettivamente resa, censurando la statuizione che ha impedito la decisione sul merito della questione stessa.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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