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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10653/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda plurime opposizioni alla stima dell’indennità di espropriazione relative a suoli inseriti in un intervento urbanistico nel quartiere San Paolo di Bari. Dopo l’approvazione dell’intervento e il conferimento a una società concessionaria dei poteri espropriativi, vennero emessi i decreti di esproprio e determinate indennità provvisorie e definitive in favore di due società proprietarie. Il giudice di merito, riuniti i procedimenti, ritenne in parte legittimata la società subentrata nella concessione, escluse la legittimazione passiva della precedente concessionaria, condivise la seconda CTU e liquidò le indennità secondo parametri edificatori fondati, secondo il Comune e una delle società, su un errato apprezzamento dei vincoli urbanistici. In cassazione il Comune ha dedotto, in sintesi, la violazione delle regole legali di stima dell’indennità, lamentando che il CTU e la Corte d’appello avessero considerato come edificabilità rilevante una variante puntuale e vincoli espropriativi che avrebbero dovuto essere esclusi; ha inoltre contestato la decisione sulla tardività della riconvenzionale avversaria. La società proprietaria ha proposto ricorso incidentale denunciando omessa pronuncia sulla propria domanda di condanna al pagamento/deposito delle somme dovute, nonché la mancata applicazione del deposito presso la Cassa DD.PP. e della maggiorazione del 10%. Un’ulteriore società espropriante subentrata ha a sua volta censurato la stima, sostenendo che il giudice non poteva recepire un criterio fondato su presupposti urbanistici errati e che doveva applicarsi il diverso indice edificatorio corretto, con conseguente diversa quantificazione dell’indennità.

La decisione

La Cassazione ha riunito i ricorsi e ha accolto i primi due motivi del ricorso principale del Comune, ha accolto i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso incidentale della società proprietaria espropriata, ha accolto il ricorso incidentale dell’altra società espropriante; ha dichiarato inammissibile il primo motivo della società proprietaria e assorbito il sesto. Le sentenze di merito sono state cassate nei limiti dell’accoglimento e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che dovrà rideterminare l’indennità applicando correttamente i principi sui vincoli conformativi/espropriativi e sulle conseguenze del deposito dell’indennità, provvedendo anche sulle spese. La Corte ha inoltre chiarito che il giudice non è vincolato alle sole contestazioni di parte nella liquidazione dell’indennità e deve applicare i criteri di legge; ha ritenuto invece infondata la censura sulla tardività della riconvenzionale della proprietaria espropriata, perché la tempestiva impugnazione da parte di un soggetto del rapporto espropriativo fa venir meno l’efficacia vincolante della stima per tutti gli altri.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    consente la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è esclusa quando la decisione vi sia stata, seppure in senso sfavorevole alla parte.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la motivazione deve essere comprensibile e non meramente apparente; la cassazione interviene quando non consenta di seguire l’iter logico.

  • art. 21 d.P.R. n. 327/2001

    la stima del collegio peritale costituisce il riferimento della liquidazione e del deposito dell’indennità; il giudice deve coordinare la decisione con l’effettivo importo già depositato.

  • art. 32 d.P.R. n. 327/2001

    ai fini della stima occorre distinguere tra vincoli conformativi e vincoli preordinati all’esproprio; questi ultimi non incidono sulla vocazione edificatoria dell’area.

  • art. 37 d.P.R. n. 327/2001

    la maggiorazione del 10% è componente dell’indennità e va richiesta nei termini di legge; in difetto la domanda è tardiva.

  • art. 54 d.P.R. n. 327/2001

    nel giudizio di opposizione alla stima il giudice deve determinare l’indennità secondo legge e può ordinare il deposito presso Cassa DD.PP., anche in assenza di una specifica articolazione della domanda, se la questione è ritualmente devoluta.

  • art. 17 l. n. 1150/1942

    richiamato quale parametro urbanistico rilevante nella disciplina dei piani di zona e dei vincoli pianificatori.

  • art. 156 d.lgs. n. 163/2006

    la società di progetto subentrata nella concessione diventa concessionaria a titolo originario e sostituisce l’aggiudicatario nei rapporti con l’amministrazione concedente.

  • art. 48 l. n. 2359/1865

    richiamato come base dei principi sul deposito e sul rapporto tra indennità determinata giudizialmente e somma già depositata.

  • art. 55 l. n. 2359/1865

    richiamato come base dei principi sul deposito e sul rapporto tra indennità determinata giudizialmente e somma già depositata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione il giudice deve applicare i criteri legali di determinazione dell’indennità anche se le parti non li abbiano specificamente contestati, non essendo la contestazione del criterio una eccezione in senso tecnico ma una mera difesa.
  • Ai fini della qualificazione edificatoria dell’area devono distinguersi i vincoli conformativi da quelli espropriativi: i secondi, anche se introdotti da varianti puntuali collegate all’opera pubblica, non possono essere considerati nella stima dell’indennità.
  • Quando il vincolo preordinato all’esproprio è decaduto, l’area va valutata come area priva di regolamentazione urbanistica, con applicazione dei criteri dell’edificabilità di fatto e delle concrete caratteristiche del bene.
  • La tempestiva impugnazione della stima da parte di uno dei soggetti del rapporto espropriativo fa venir meno l’efficacia vincolante della stima anche nei confronti degli altri soggetti, consentendo a ciascuno di difendersi sulla quantificazione dell’indennità.
  • La domanda di maggiorazione dell’indennità deve essere proposta nei termini perentori previsti dalla disciplina speciale, poiché integra una componente della stessa indennità.
  • Nel giudizio di opposizione alla stima, il giudice deve coordinare la liquidazione con il meccanismo del deposito presso la Cassa DD.PP. e con quanto già versato, motivando in modo intelligibile sul capitale effettivamente depositato e dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContratto preliminareProprietàEspropriazione forzata
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti realiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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