Cassazione Penale, Ordinanza n. 11880/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., aveva chiesto di poter acquistare a proprie spese un frigorifero con caratteristiche conformi alla circolare DAP del 18.11.2022 per conservare cibi freschi e congelati. La Direzione della casa circondariale aveva negato l'autorizzazione; il reclamo ex art. 35-bis ord. pen. era stato rigettato dal Magistrato di sorveglianza e, successivamente, il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 35-bis, 69, comma 6, e 41-bis ord. pen., nonché dell'art. 32 Cost., sostenendo che il diniego inciderebbe sul diritto alla salute, in quanto la corretta conservazione dei cibi freschi e/o congelati sarebbe necessaria a garantire una sana alimentazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che la doglianza era manifestamente infondata perché il Tribunale di sorveglianza aveva motivato in modo articolato e puntuale, considerato tutti gli argomenti difensivi e deciso in conformità alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel regime 41-bis, è legittimo il diniego all'uso del frigorifero della sezione per la conservazione di cibi freschi e congelati, essendo sufficiente l'uso di borse termiche con tavolette refrigeranti ammesse in cella e trattandosi di misura organizzativa non lesiva del diritto alla sana alimentazione. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
norma richiamata quale rimedio avverso il provvedimento della direzione dell'istituto penitenziario; il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità per manifesta infondatezza delle censure.
richiamato come parametro del ricorso in materia di sorveglianza, senza che la Corte ravvisi violazioni idonee a sovvertire la decisione impugnata.
regime penitenziario differenziato nel quale il diniego all'uso del frigorifero è ritenuto legittimo perché misura organizzativa non lesiva del diritto alla sana alimentazione.
art. 32 Cost.
invocato a tutela del diritto alla salute; la Corte ritiene che il diniego non lo violi, poiché non impedisce la corretta conservazione dei cibi mediante strumenti alternativi consentiti.
richiamato implicitamente nel dispositivo per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., il diniego dell'amministrazione all'uso del frigorifero per la conservazione di cibi freschi e congelati è legittimo quando siano disponibili strumenti alternativi consentiti e la misura sia giustificata da esigenze organizzative della struttura.
- La censura di violazione di legge è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di questioni già esaminate dal giudice di sorveglianza, a fronte di una motivazione specifica, completa e conforme alla giurisprudenza di legittimità.
- In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti del giudice di sorveglianza, le doglianze manifestamente infondate non consentono un diverso apprezzamento del merito e determinano l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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