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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26972/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli che l'ha riconosciuta colpevole del reato previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (conv. in legge 28 marzo 2019, n. 26), contestando la qualificazione del fatto. Il difensore sostiene che l'omessa indicazione dello stato di custodia cautelare del figlio Antonio non avrebbe dovuto integrare il comma 1 (che punisce chi, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, rende dichiarazioni false o omette informazioni dovute), ma piuttosto la fattispecie meno grave del comma 2, poiché, secondo il ricorso, la ricorrente avrebbe comunque posseduto i requisiti per fruire del beneficio, seppure in misura minore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (e di questa Corte) secondo cui le omissioni o false dichiarazioni nell'autodichiarazione finalizzata al reddito di cittadinanza integrano il reato di cui all'art. 7, comma 1, anche quando sono dirette ad ottenere un beneficio in misura superiore a quella spettante. Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto operata dai giudici di merito (comma 1) e ha confermato la pronuncia impugnata nella parte in cui non modificata; in particolare resta ferma la condanna e la pena ridotta dalla Corte d'appello a un anno e quattro mesi. Inoltre è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma a titolo di sanzione pecuniaria come indicato nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (conv. in legge 28 marzo 2019, n. 26), commi 1 e 2

    Comma 1 punisce chi, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi ovvero omette informazioni dovute; comma 2 sanziona chi, già percettore, non comunica variazioni rilevanti del reddito o del patrimonio. La Corte interpreta 'indebitamente' del comma 1 in senso ampio, comprendendo anche la prospettiva di ottenere il beneficio in misura maggiore rispetto a quella spettante.

  • art. 640-bis cod. pen.

    Norma originaria del fatto contestato in primo grado: frode informatica; nel corso del giudizio il fatto è stato riqualificato ex art. 7 d.l. n. 4/2019.

  • Sez. U., n. 49686 del 13/07/2023 (Rv. 285435 - 01)

    Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv. 285435 - 01

    Decisione di legittimità che ha chiarito il perimetro tra i commi 1 e 2 dell'art. 7: integrano il comma 1 le omissioni/false indicazioni funzionali a conseguire un beneficio non spettante o spettante in misura superiore; tale orientamento è vincolante e antecedente alla sentenza impugnata.

  • Sez. 3, n. 5440 del 13/01/2023 (Rv. 284137 - 01)

    Sez. 3, n. 5440 del 13/01/2023, Rv. 284137 - 01

    Conferma che il reato previsto dall'art. 7, comma 1, comprende anche le omissioni che consentono di ottenere un importo maggiore del dovuto, ribadendo l'interpretazione estensiva di 'indebitamente'.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme invocate nel ricorso per dedurre errori di diritto e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto infondate tali censure.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede, tra l'altro, la condanna alle spese processuali nel caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistente tale assenza di colpa.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione ai criteri di applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. e all'esclusione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Se l'omissione o la falsa dichiarazione nell'autodichiarazione per il reddito di cittadinanza determina un'erogazione maggiore rispetto a quanto spettante, la condotta rientra nel comma 1 dell'art. 7 d.l. n. 4/2019 (fattispecie più grave), anche se il soggetto avrebbe comunque avuto diritto al beneficio in misura minore.
  • La distinzione tra comma 1 e comma 2 dell'art. 7 si basa sul presupposto temporale e funzionale: il comma 1 tutela contro chi mira a ottenere il beneficio (o ad ottenerlo di più), mentre il comma 2 sanziona il percettore che non comunica variazioni durante la fruizione del beneficio.
  • Le Sezioni Unite del 2023 sono vincolanti e devono guidare la corretta ricostruzione delle condotte: l'agente è punibile ex comma 1 anche quando la finalità è ottenere un importo maggiore e non solo l'ottenimento del beneficio da persona non avente diritto.
  • Per configurare il reato del comma 1 è necessario dimostrare il nesso funzionale tra l'omissione/false indicazioni e il conseguimento di un maggior beneficio (ovvero il conseguimento indebito). È quindi centrale l'accertamento della rilevanza delle informazioni omesse rispetto alla misura dell'erogazione.
  • Se la difesa può dimostrare che l'omissione non ha inciso sull'entità del beneficio (ossia non ha aumentato l'importo), l'ipotesi di reato più grave può essere esclusa e valutata la fattispecie meno grave; viceversa, l'omissione che incide sulla misura integra il comma 1.
  • Anche quando il percettore aveva comunque requisiti per ottenere parte del beneficio, ciò non esclude la responsabilità penale se l'errore o la omissione ha determinato un vantaggio economico superiore a quanto spettante.

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