Cassazione Civile, Ordinanza n. 09296/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La proprietaria di un immobile nel centro storico di Venezia aveva ottenuto un contributo pubblico per il risanamento dell’immobile, impegnandosi con atto unilaterale d’obbligo a destinarlo ad uso abitativo proprio oppure a locarlo a canone concordato per uso esclusivamente abitativo. Dopo che il conduttore dell’immobile aveva presentato una D.I.A. per aprirvi un bed and breakfast, il Comune revocava il contributo ritenendo violati gli obblighi assunti e chiedendone la restituzione. La beneficiaria contestava la revoca sostenendo, in sintesi, che il bando del 2004 non fosse opponibile o comunque non prevalesse sull’atto d’obbligo; che nell’atto d’obbligo non vi fosse un espresso divieto di destinazione a B&B; che la motivazione della sentenza di merito fosse insufficiente; e che il bando fosse illegittimo nella parte in cui escludeva gli immobili destinati a bed and breakfast dal contributo, perché contrastante con la normativa regionale e urbanistica che reputerebbe compatibile il B&B con la residenzialità.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto. Ha affermato che il bando costituiva lex specialis idonea a integrare e a orientare l’interpretazione dell’atto unilaterale d’obbligo, entrambi attuativi della legge statale di tutela e salvaguardia di Venezia. Poiché il bando escludeva dal contributo gli immobili destinati a strutture ricettive extralberghiere, inclusi i bed and breakfast, e l’atto d’obbligo richiamava tale disciplina, la destinazione dell’immobile a B&B era incompatibile con gli obblighi assunti dalla beneficiaria. La revoca del contributo è stata quindi ritenuta legittima, con conseguente obbligo di restituzione della somma percepita. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La ricorrente lo invocava per sostenere la mancata approvazione specifica delle clausole del bando; la Corte non accoglie la censura e ritiene che il bando fosse richiamato e integrato nell’assetto negoziale vincolante.
L’interpretazione dell’atto d’obbligo e del bando deve essere complessiva e sistematica; la Corte conferma l’interpretazione dei giudici di merito che hanno letto congiuntamente i due atti.
Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nel ragionamento della Corte.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura di motivazione, ma la Corte ritiene la motivazione della sentenza di merito sufficiente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza di merito non è nulla per difetto di motivazione, poiché la decisione espone le ragioni del rigetto.
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione, ma la motivazione è reputata adeguata.
Prevede che i percettori del contributo debbano abitare l’immobile o locarlo a condizioni concordate con il Comune; se non rispettano gli obblighi, devono restituire il contributo. La Corte valorizza tale previsione come base della revoca.
La legge è richiamata come fonte del potere comunale di fissare condizioni per l’erogazione del contributo finalizzato alla salvaguardia di Venezia e al sostegno della residenzialità.
artt. 23 e 25 L.R. Veneto n. 33/2002
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la compatibilità del bed and breakfast con la residenzialità, ma la Corte ritiene non decisivo tale profilo rispetto al divieto posto dal bando e dall’atto d’obbligo.
art. 25, comma 4, L.R. Veneto n. 33/2002
Richiamato per sostenere l’astratta compatibilità del B&B con l’abitazione; la Corte ritiene irrilevante l’astratta compatibilità quando il bando lo vieta.
art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115 del 2002
Fondamento dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nei procedimenti relativi a contributi pubblici, le condizioni poste dal bando e quelle richiamate nell’atto di accettazione vanno interpretate in modo sistematico e coordinato, perché entrambi gli atti concorrono a definire la disciplina del beneficio.
- La lex specialis del bando può integrare il contenuto dell’impegno assunto dal beneficiario e orientarne l’interpretazione, soprattutto quando il contributo sia funzionalmente collegato a un interesse pubblico specifico, come la residenzialità urbana.
- La destinazione del bene finanziato a un uso vietato dal bando legittima la revoca del contributo e l’obbligo di restituzione delle somme percepite, senza che rilevi l’astratta compatibilità di quell’uso con altre discipline settoriali o urbanistiche.
- La censura per violazione dei canoni ermeneutici non è ammissibilmente formulata quando si risolve nella mera richiesta di una diversa lettura del testo contrattuale o amministrativo senza indicare in modo specifico quale canone legale sia stato violato.
- In sede di legittimità, la doglianza di omessa o insufficiente motivazione è infondata se la sentenza di merito espone in modo comprensibile le ragioni della prevalenza attribuita alla disciplina del bando e dell’atto d’obbligo.
- L’impugnazione di capi di sentenza dichiarati assorbiti è inammissibile se non viene specificamente censurato l’assorbimento stesso e non se ne spiega la rilevanza decisiva.
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