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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03210/2025 del 08/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino bengalese aveva proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua istanza di revoca di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Napoli nel 2016, deducendo la sopravvenienza di circostanze che avrebbero giustificato il riesame del provvedimento, tra cui la dedotta inespellibilità per avere presentato domanda di protezione speciale e per la tutela della vita privata. Il Giudice di Pace aveva rigettato il ricorso rilevando che il decreto del 2016 era già stato superato da un successivo decreto di espulsione del 2019, autonomamente impugnato, con conseguente difetto di interesse a coltivare l'impugnazione del primo. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi ex art. 360, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., lamentando rispettivamente l'omessa pronuncia sulla questione dell'inespellibilità ex art. 19 d.lgs. 286/1998 e l'omessa pronuncia sull'illegittimità del silenzio dell'amministrazione sull'istanza di revoca per motivi sopravvenuti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse un'omessa pronuncia, ma un rigetto implicito delle questioni prospettate: una volta accertato che il ricorrente aveva impugnato il silenzio-rifiuto relativo al primo decreto di espulsione, mentre la medesima situazione espulsiva era già stata oggetto di un successivo decreto del 2019, il giudice di merito aveva correttamente escluso l'interesse ad agire. La decisione richiama il principio per cui, nei giudizi relativi all'espulsione dello straniero, rileva la verifica delle condizioni di legge per l'adozione della misura e non un ordinario giudizio impugnatorio dell'atto; pertanto la sopravvenienza di un nuovo decreto fondato sulla stessa situazione espulsiva rende privo di interesse l'impugnazione del precedente provvedimento, salvo l'ipotesi di reiterazione della misura dopo annullamento per soli vizi formali o procedimentali. Non sono state liquidate spese per mancata difesa scritta dell'amministrazione e la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro di denuncia dei vizi processuali per omessa pronuncia e motivazione apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che non sussiste violazione dell'art. 112 quando la decisione comporta necessariamente il rigetto implicito della domanda o della questione dedotta.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione o omessa pronuncia; nel caso concreto la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 19 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato dalla parte ricorrente come base dell'inespellibilità; la Corte non entra nel merito della dedotta inespellibilità perché reputa assorbente il difetto di interesse.

  • art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    La Corte richiama la norma come riferimento alle tassative e specifiche condizioni per l'adozione della misura espulsiva, oggetto di verifica giudiziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio avente a oggetto l'espulsione dello straniero, il controllo giurisdizionale verte sulla sussistenza delle condizioni di legge per l'adozione della misura e sull'assenza di cause ostative, non su un ordinario sindacato impugnatorio dell'atto amministrativo.
  • L'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata sia logicamente incompatibile con la pretesa fatta valere e comporti necessariamente il suo rigetto implicito; in tal caso non è richiesta una specifica confutazione di ogni argomento difensivo.
  • Se il medesimo fatto espulsivo è già stato assorbito da un successivo decreto di espulsione, il ricorso volto a caducare il precedente provvedimento può essere privo di interesse, salvo il caso in cui la reiterazione della misura segua all'annullamento per soli vizi procedimentali o formali.
  • Le questioni sopravvenute dedotte contro il primo provvedimento restano implicitamente respinte quando il giudice accerti il difetto di interesse all'impugnazione del provvedimento ormai superato da un atto successivo fondato sulla stessa situazione sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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