Cassazione Penale, Sentenza n. 41241/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per peculato e per indebito utilizzo di strumenti di pagamento, deducendo un unico motivo: la mancata natura pubblicistica dell'UNIDAV e, conseguentemente, l'impossibilità che il direttore generale (il ricorrente) rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. La difesa ha sostenuto che l'UNIDAV è un ente di diritto privato costituito da una fondazione, soggetto alla disciplina del D.M. 17/04/2003 e della legge 27/12/2002, n.289, e che solo le università statali hanno natura pubblica ai sensi della legge 9/5/1989 n.168.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché il reato di peculato richiede la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che può sussistere anche in soggetti operanti in enti formalmente privatistici quando l'attività svolta sia di rilevo pubblicistico e disciplinata da normativa pubblicistica. Applicando il criterio oggettivo-funzionale ex artt. 357-358 c.p., la Corte ha ritenuto che l'UNIDAV, pur essendo ente privato, era autorizzata al rilascio di titoli accademici con valore legale (ai sensi del DM 17/04/2003 e richiamo al DM 3/11/1999 n.509) e realizzava finalità pubblicistiche in collegamento con l'Università statale G. D'Annunzio; pertanto il direttore generale rivestiva la qualifica di incaricato di pubblico servizio e la condanna per peculato è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.686,00 (testo originale: "liquida in complessivi euro 3686,00, oltre" - parte finale del dispositivo nel testo fornito risulta tronca).
Norme richiamate
Nel caso specifico la sentenza relativa a tale reato non è stata impugnata, per cui la condanna relativa è divenuta definitiva.
Il reato di peculato richiede la qualifica soggettiva del soggetto come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; non è necessario che l'ente datore di lavoro abbia natura pubblicistica formale.
Definiscono le qualifiche di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio; la Corte applica il criterio oggettivo-funzionale per valutare la qualifica in base all'attività effettivamente svolta e al regime giuridico applicabile.
Norma richiamata dalla difesa per distinguere università statali e private; la Corte riconosce che la legge distingue le categorie, ma ritiene che ciò non escluda, a livello soggettivo-funzionale, la qualifica dell'operatore come incaricato di pubblico servizio quando l'attività è pubblicistica.
Normativa di riferimento per l'istituzione e disciplina delle università telematiche, richiamata nel quadro normativo che regola l'UNIDAV.
D.M. 17 aprile 2003
«al rilascio dei titoli accademici al termine dei corsi di studio a distanza per i quali è stata prodotta la relativa istanza. I predetti titoli hanno identico valore legale di quelli rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509»
Il decreto disciplina criteri e procedure di accreditamento delle università telematiche e autorizza il rilascio di titoli accademici aventi valore legale, elemento che contribuisce a qualificare l'attività dell'istituzione come di rilevo pubblicistico.
Richiamato come parametro di equiparazione del valore legale dei titoli; supporta l'argomentazione che l'attività formativa autorizzata abbia rilievo pubblicistico.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.6, pronunce citate)
Precedenti consolidati indicano che la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio può ricorrere anche in soggetti operanti in enti privatistici quando l'attività sia disciplinata da normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche (criterio oggettivo-funzionale).
Massime di principio
- Il reato di peculato può essere configurato anche quando l'illecito proviene da soggetti inseriti in enti formalmente privatistici, purché l'agente rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
- Per determinare la qualifica soggettiva (pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio) è fondamentale il criterio oggettivo-funzionale: valutare l'attività effettivamente svolta dall'agente e il regime giuridico applicabile, non la sola natura formale dell'ente.
- La presenza di una disciplina pubblicistica che regola l'attività dell'ente (es. procedure di accreditamento e autorizzazione al rilascio di titoli con valore legale) e la funzione pubblicistica svolta (formazione universitaria, rilascio di titoli legalmente riconosciuti) favoriscono il riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio.
- La costituzione dell'ente da parte di soggetti privati o la sua natura privatistica formale non escludono automaticamente la rilevanza pubblicistica delle sue attività quando tali attività sono regolate e autorizzate da norme pubblicistiche e svolgono funzioni pubbliche.
- In casi analoghi conviene verificare: (i) se l'ente è autorizzato/accreditato a svolgere attività pubblicistica; (ii) se i titoli rilasciati hanno valore legale; (iii) il collegamento operativo/organizzativo con enti pubblici; (iv) la normativa che disciplina l'attività concreta dell'operatore.
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