Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41241/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per peculato e per indebito utilizzo di strumenti di pagamento, deducendo un unico motivo: la mancata natura pubblicistica dell'UNIDAV e, conseguentemente, l'impossibilità che il direttore generale (il ricorrente) rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. La difesa ha sostenuto che l'UNIDAV è un ente di diritto privato costituito da una fondazione, soggetto alla disciplina del D.M. 17/04/2003 e della legge 27/12/2002, n.289, e che solo le università statali hanno natura pubblica ai sensi della legge 9/5/1989 n.168.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché il reato di peculato richiede la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che può sussistere anche in soggetti operanti in enti formalmente privatistici quando l'attività svolta sia di rilevo pubblicistico e disciplinata da normativa pubblicistica. Applicando il criterio oggettivo-funzionale ex artt. 357-358 c.p., la Corte ha ritenuto che l'UNIDAV, pur essendo ente privato, era autorizzata al rilascio di titoli accademici con valore legale (ai sensi del DM 17/04/2003 e richiamo al DM 3/11/1999 n.509) e realizzava finalità pubblicistiche in collegamento con l'Università statale G. D'Annunzio; pertanto il direttore generale rivestiva la qualifica di incaricato di pubblico servizio e la condanna per peculato è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.686,00 (testo originale: "liquida in complessivi euro 3686,00, oltre" - parte finale del dispositivo nel testo fornito risulta tronca).

Norme richiamate

  • art. 493-ter cod. pen.

    Nel caso specifico la sentenza relativa a tale reato non è stata impugnata, per cui la condanna relativa è divenuta definitiva.

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    Il reato di peculato richiede la qualifica soggettiva del soggetto come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; non è necessario che l'ente datore di lavoro abbia natura pubblicistica formale.

  • artt. 357 e 358 cod. pen.

    Definiscono le qualifiche di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio; la Corte applica il criterio oggettivo-funzionale per valutare la qualifica in base all'attività effettivamente svolta e al regime giuridico applicabile.

  • Legge 9 maggio 1989, n.168

    Norma richiamata dalla difesa per distinguere università statali e private; la Corte riconosce che la legge distingue le categorie, ma ritiene che ciò non escluda, a livello soggettivo-funzionale, la qualifica dell'operatore come incaricato di pubblico servizio quando l'attività è pubblicistica.

  • Legge 27 dicembre 2002, n.289

    Normativa di riferimento per l'istituzione e disciplina delle università telematiche, richiamata nel quadro normativo che regola l'UNIDAV.

  • D.M. 17 aprile 2003

    «al rilascio dei titoli accademici al termine dei corsi di studio a distanza per i quali è stata prodotta la relativa istanza. I predetti titoli hanno identico valore legale di quelli rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509»

    Il decreto disciplina criteri e procedure di accreditamento delle università telematiche e autorizza il rilascio di titoli accademici aventi valore legale, elemento che contribuisce a qualificare l'attività dell'istituzione come di rilevo pubblicistico.

  • D.M. 3 novembre 1999, n.509

    Richiamato come parametro di equiparazione del valore legale dei titoli; supporta l'argomentazione che l'attività formativa autorizzata abbia rilievo pubblicistico.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.6, pronunce citate)

    Precedenti consolidati indicano che la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio può ricorrere anche in soggetti operanti in enti privatistici quando l'attività sia disciplinata da normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche (criterio oggettivo-funzionale).

Massime di principio

  • Il reato di peculato può essere configurato anche quando l'illecito proviene da soggetti inseriti in enti formalmente privatistici, purché l'agente rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
  • Per determinare la qualifica soggettiva (pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio) è fondamentale il criterio oggettivo-funzionale: valutare l'attività effettivamente svolta dall'agente e il regime giuridico applicabile, non la sola natura formale dell'ente.
  • La presenza di una disciplina pubblicistica che regola l'attività dell'ente (es. procedure di accreditamento e autorizzazione al rilascio di titoli con valore legale) e la funzione pubblicistica svolta (formazione universitaria, rilascio di titoli legalmente riconosciuti) favoriscono il riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio.
  • La costituzione dell'ente da parte di soggetti privati o la sua natura privatistica formale non escludono automaticamente la rilevanza pubblicistica delle sue attività quando tali attività sono regolate e autorizzate da norme pubblicistiche e svolgono funzioni pubbliche.
  • In casi analoghi conviene verificare: (i) se l'ente è autorizzato/accreditato a svolgere attività pubblicistica; (ii) se i titoli rilasciati hanno valore legale; (iii) il collegamento operativo/organizzativo con enti pubblici; (iv) la normativa che disciplina l'attività concreta dell'operatore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.