Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26193/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Genova del 26/10/2022 che aveva dichiarato "non doversi procedere" nei confronti della Novoa per estinzione del reato per prescrizione, confermando però le statuizioni civili in favore della parte offesa. La ricorrente ha proposto due motivi: (a) nullità della pronuncia per violazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p., sostenendo l'insussistenza del fatto e che la prova si fondava solo sulle dichiarazioni della persona offesa e del genitore con riscontri irrilevanti; (b) violazione dei principi civilistici sul risarcimento del danno (art. 2043 c.c.), contestando la qualificazione e la quantificazione del danno patrimoniale e la modalità di liquidazione.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha richiamato il principio che chi impugna in cassazione una sentenza di "non doversi procedere" per prescrizione, senza aver rinunciato alla prescrizione, deve dedurre motivi specifici e immediatamente decisivi ai fini di una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.; la ricorrente si è limitata a letture generiche delle risultanze, insufficienti in sede di legittimità. La decisione di merito (condivisione della ricostruzione della condotta truffaldina: artifici e raggiri per indurre la Fiori a versare 70.000 euro in cambio della promessa di una partecipazione societaria e utili falsamente rappresentati) è stata ritenuta coerente e supportata dal quadro probatorio. Quanto alla pretesa civile, la Corte ha ritenuto provato che i 70.000 euro costituivano l'ingiusto profitto della truffa, liquidabile immediatamente come danno patrimoniale; è stata confermata l'assegnazione di una provvisionale per pari importo e disposta la rimessione al giudice civile per la liquidazione definitiva. Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La norma consente la pronuncia di assoluzione quando dalle risultanze processuali emerga in modo evidente e non contestabile l'insussistenza del fatto; in sede di cassazione chi impugna una sentenza di estinzione per prescrizione deve dedurre elementi specifici e decisivi che consentano tale pronuncia, pena l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 2043 cod. civ.

    Principio generale della responsabilità civile extracontrattuale: chiunque cagiona un danno ingiusto è tenuto al risarcimento; la Corte ha ritenuto che la somma versata costituisse l'ingiusto profitto della truffa e dunque danno patrimoniale immediatamente risarcibile, con provvisionale e rimessione al giudice civile per la liquidazione definitiva.

  • Giurisprudenza (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie)

    Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Rv. 275219 - 01

    Precedente richiamato in tema di ammissibilità del ricorso in cassazione contro sentenza di estinzione per prescrizione: occorrono deduzioni specifiche e immediate sulla insussistenza del fatto per ottenere la pronuncia di assoluzione ex art.129, comma 2, c.p.p.; altrimenti il ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • Chi impugna in cassazione una sentenza di "non doversi procedere" per prescrizione deve, per evitare l'inammissibilità, dedurre elementi concreti, specifici e immediatamente decisivi che dimostrino l'insussistenza del fatto o l'inesistenza della sua responsabilità, così da consentire la pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
  • Argomentazioni generiche o alternative sulle risultanze istruttorie non sono sufficienti in sede di legittimità quando si chiede di superare gli effetti della prescrizione con una pronuncia di assoluzione.
  • Il riconoscimento della prescrizione non impedisce la conferma delle statuizioni civili: il pagamento ricevuto come conseguenza della condotta delittuosa può essere qualificato come ingiusto profitto e dunque come danno patrimoniale risarcibile, con possibilità di provvisionale e rimessione al giudice civile per la quantificazione definitiva.
  • La parte che propone ricorso manifestamente infondato può essere condannata al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende), perciò è importante valutare la fondatezza e la specificità dei motivi prima di impugnare.
  • In contestazioni basate prevalentemente sulle dichiarazioni della persona offesa, per ottenere la revisione in sede di legittimità è necessario indicare elementi di fatto nuovi o errori giuridici chiari nella valutazione delle prove che rendano evidente l'insussistenza del fatto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.