Cassazione Civile, Ordinanza n. 39878/2021 del 14/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2011 in materia di IRPEF, IRAP e IVA, impugnato dal contribuente e inizialmente accolto in primo grado. La Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio, limitandosi a condividere le conclusioni del primo giudice sulla questione preliminare della notifica dell'atto impositivo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza d'appello per motivazione sostanzialmente per relationem e meramente apparente, soprattutto sul punto decisivo della prova della notifica dell'accertamento; gli ulteriori motivi, formulati ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sono rimasti assorbiti. L'Ufficio ha sostenuto che la CTR non avesse svolto un autonomo esame critico delle doglianze d'appello e della documentazione prodotta sulla notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata meramente apparente perché risolta in una generica adesione alla decisione di primo grado, senza un effettivo esame critico dei motivi di appello e degli elementi documentali sulla notifica dell'atto impositivo. Di conseguenza ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla stessa Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è il parametro processuale utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente e, quindi, per violazione dell'art. 132 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
costituisce il parametro dei motivi rimasti assorbiti, non esaminati nel merito perché accolto il primo motivo processuale
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
impone una motivazione effettiva e autonoma; la sentenza d'appello motivata solo per relationem, senza esame critico dei motivi di gravame, è nulla per motivazione apparente
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
art. 12 preleggi
richiamato per interpretare la riforma del sindacato sulla motivazione come riduzione al minimo costituzionale
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
ha riformulato l'art. 360, n. 5 c.p.c. riducendo il controllo di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale
Massime di principio
- In cassazione è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non è più censurabile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- La sentenza d'appello è nulla quando si limita ad aderire in modo generico alla decisione di primo grado, senza un autonomo esame critico delle censure formulate con l'atto di appello e senza una reale valutazione della documentazione richiamata dalle parti.
- Quando la questione della notifica dell'atto impositivo è dedotta come preliminare e decisiva, il giudice di merito deve dar conto in motivazione del percorso logico-giuridico seguito per accertarne o escluderne l'avvenuta notificazione; formule di stile o adesioni apodittiche non bastano.
- La motivazione deve esprimere non solo il giudizio finale, ma anche il processo cognitivo che conduce il giudice dalla valutazione degli elementi di causa alla decisione.
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