Cassazione Penale, Sentenza n. 28443/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado, riducendo la pena da anni 8 a anni 6 di reclusione, ma confermando la responsabilità dell’imputato per un tentato omicidio commesso la sera del 30 agosto 2024 ai danni del titolare di un chiosco e di altre persone presenti, tra cui un vicebrigadiere dei carabinieri rimasto ferito. Secondo la ricostruzione accolta in appello, dopo una precedente colluttazione con il titolare del chiosco, minacce di morte e devastazione del locale, l’imputato era tornato sul posto armato e aveva esploso numerosi colpi d’arma da fuoco dall’auto. Il ricorso per cassazione deduceva violazione degli artt. 42, 43, 56 e 575 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la condotta fosse al più intimidatoria: i colpi sarebbero stati sparati in aria, nessuno avrebbe mostrato una volontà omicidiaria diretta, il ferimento del militare non sarebbe stato certo come derivato da arma da fuoco o comunque sarebbe stato compatibile con una caduta accidentale, e comunque difetterebbero l’univocità e l’idoneità degli atti richieste per il tentativo. Con i motivi nuovi la difesa insisteva sul fatto che la Corte territoriale avesse costruito un ragionamento solo probabilistico sul coefficiente psichico, senza indicatori esterni univoci, e che la prova video non consentisse di affermare con sicurezza la dinamica degli spari né il nesso tra gli spari e la lesione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il ricorso e i motivi nuovi. Ha valorizzato la motivazione della Corte di appello, che aveva descritto un quadro di fatto da cui desumere, in concreto, la volontà omicidiaria: aggressione iniziale al titolare, minaccia di sparargli, allontanamento a casa per prendere la pistola, ritorno sul posto e apertura del fuoco dall’auto con 12 colpi esplosi in un contesto in cui erano presenti più persone. La Corte ha ritenuto logicamente e giuridicamente corretta la conclusione che gli atti fossero idonei e non equivoci rispetto al tentato omicidio e che il dolo fosse diretto di tipo alternativo, incompatibile con il solo dolo eventuale. Ha anche osservato che l’eventuale dubbio sulla dinamica esatta del ferimento del militare non era decisivo, perché la valutazione complessiva del fatto e del comportamento successivo dell’imputato bastava a sorreggere la responsabilità. Il ricorso è stato quindi rigettato e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali; è stata altresì disposta l’anonimizzazione dei dati identificativi.
Norme richiamate
art. 42 c.p.
richiamato come norma sulla responsabilità dolosa/colposa, in relazione alla censura difensiva sul coefficiente psicologico; la Corte non ravvisa violazioni nell’accertamento del dolo diretto alternativo
art. 43 c.p.
richiamato per la definizione del dolo e la distinzione tra dolo diretto, eventuale e forme alternative; la Corte conferma che nel caso concreto ricorreva dolo diretto con indifferenza
art. 56 c.p.
richiamato in tema di tentativo; gli atti sono considerati idonei e univoci rispetto all’evento omicidiario
art. 575 c.p.
richiamato quale norma incriminatrice del tentato omicidio, in combinato con l’art. 56 c.p.
art. 616 c.p.p.
richiamato per la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
art. 52 d.lgs. 196/03
richiamato per l’oscuramento dei dati identificativi nel provvedimento diffuso
art. 703 c.p.
menzionato dalla motivazione come ipotesi astrattamente evocabile dalla difesa, ma esclusa per la diversa oggettività giuridica rispetto al tentato omicidio
art. 422 c.p.
richiamato solo in via comparativa dalla Corte, che osserva che la condotta sarebbe comunque più gravemente qualificabile come tentato omicidio e che l’ipotesi è comunque diversa perché riguarda atti diretti a porre in pericolo la pubblica incolumità
Massime di principio
- Nel tentativo di omicidio, l’univocità degli atti va apprezzata in concreto, con giudizio ex ante sulla base delle modalità della condotta, pur potendo la valutazione essere svolta ex post alla luce dell’intero compendio fattuale.
- Lo sparo ad altezza d’uomo, in un contesto di minaccia pregressa, aggressione e ritorno armato sul luogo, può integrare atti idonei e non equivoci diretti all’omicidio anche quando la vittima designata non sia colpita in modo certo o il ferimento di un terzo presenti margini di dubbio.
- Il dolo eventuale non è sovrapponibile al tentativo: quando l’agente prevede e accetta alternativamente l’evento lesivo o letale, non si è in presenza di mera accettazione del rischio, ma di dolo diretto alternativo, compatibile con il tentativo.
- Ai fini dell’accertamento dell’animus necandi contano non solo l’esito lesivo, ma anche il tipo di arma, la distanza, il contesto, il numero dei colpi, la direzione degli spari e il comportamento immediatamente precedente e successivo dell’agente.
- La contestazione del solo scopo intimidatorio non è sufficiente a escludere il tentato omicidio quando gli elementi oggettivi mostrino una condotta effettivamente diretta contro persone determinate o comunque contro soggetti presenti in modo indifferenziato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28359/2026 del 27/07/2026
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28360/2026 del 27/07/2026
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28361/2026 del 27/07/2026
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28362/2026 del 27/07/2026
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28363/2026 del 27/07/2026
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28364/2026 del 27/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →