Cassazione Penale, Ordinanza n. 19779/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per una violazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo che i giudici di merito avrebbero omesso di pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p. La censura mirava, in sostanza, a contestare la ricostruzione probatoria e la valutazione del fatto compiuta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che la doglianza era priva di specificità e comunque manifestamente infondata, perché la motivazione della Corte territoriale si saldava con quella del primo giudice e dava risposta adeguata e coerente alle censure di appello, valorizzando quanto accertato dagli operanti e il comportamento tenuto dall'imputato nell'immediatezza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
disposizione incriminatrice richiamata quale base della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della sua portata, limitandosi a rilevare la correttezza della decisione di merito.
richiamato dalla difesa come parametro per sostenere la mancata pronuncia di immediato proscioglimento; la Corte esclude che ricorressero i presupposti per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.
implicito fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvano nella richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito.
- La doglianza è inammissibile quando è generica e non confronta specificamente la motivazione della sentenza impugnata, specie se questa si coordina con la decisione di primo grado e offre una risposta coerente alle censure difensive.
- La mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 c.p.p. non può essere utilmente dedotta in cassazione ove la motivazione di merito dia conto dell'insussistenza di evidenti cause di proscioglimento immediato.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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