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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31666/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite origina dalla notifica di una cartella di pagamento per ritardato versamento di IRPEF/ILOR riferita agli anni 1991-1992, in un contesto di sospensioni e proroghe dei termini fiscali conseguenti al sisma che aveva colpito alcune province della Sicilia orientale nel 1990. Il contribuente aveva ottenuto esito favorevole in primo grado, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) falsa applicazione delle norme sulla sospensione dei termini per calamità, sostenendo che la sospensione operasse solo su istanza del beneficiario e che, non avendo egli presentato domanda, l'Amministrazione avrebbe dovuto notificare la cartella entro il termine ordinario di decadenza; 2) violazione della disciplina che prevedeva il termine quinquennale per la notifica delle cartelle, assumendo che il termine fosse ormai spirato al momento della notifica avvenuta nel 2006; 3) insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per non avere la CTR affrontato l'eccezione di infondatezza nel merito della pretesa e quella di prescrizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, affermando che le norme emergenziali sulla sospensione dei termini avevano portata generale e operavano automaticamente, senza necessità di apposita istanza del singolo contribuente, e che lo slittamento dei termini a favore dei contribuenti si rifletteva anche sul termine di decadenza dell'azione dell'Amministrazione per la notifica delle cartelle. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo nella parte relativa alla prescrizione, osservando che la CTR, richiamando la successiva proroga dei termini per la definizione delle controversie relative al triennio 1990-1992, aveva implicitamente escluso la maturazione della prescrizione prima della scadenza fissata. Il profilo del terzo motivo relativo alla pretesa mancanza di prova del credito è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva trascritto o riassunto adeguatamente gli atti e le difese su cui fondava la doglianza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il c.d. doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 138, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388

    Le disposizioni emergenziali sulla sospensione dei termini tributari per i soggetti colpiti dal sisma operano in via generale, senza necessità di istanza individuale del contribuente.

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    La sospensione/proroga dei termini per i contribuenti interessati dall'evento calamitoso si applica automaticamente e incide anche sui termini di azione dell'Amministrazione.

  • art. 5-bis, D.L. n. 106 del 2005

    Il termine quinquennale per la notifica della cartella decorre dalla scadenza del termine, prorogato, entro cui il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione.

  • art. 36, D.L. n. 348 del 2007

    La proroga ulteriore sino al 31 marzo 2008 per definire le controversie relative al triennio 1990-1992 esclude che la prescrizione potesse maturare anteriormente a tale scadenza.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specificamente indicati e non possono essere formulati per relationem mediante generico rinvio ad atti del giudizio di merito senza esplicitarne il contenuto rilevante.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia o vizio processuale richiede una compiuta deduzione del contenuto degli atti e delle difese asseritamente trascurati dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Le sospensioni e proroghe dei termini disposte in ragione di eventi calamitosi, quando abbiano carattere generale, operano automaticamente a favore dei destinatari senza necessità di una domanda individuale.
  • Il differimento dei termini previsto a tutela del contribuente incide anche sul termine entro il quale l'Amministrazione può esercitare il potere impositivo e notificare la cartella, con conseguente slittamento del relativo dies ad quem.
  • Ai fini della deduzione in cassazione di un vizio di omessa pronuncia o di insufficiente motivazione, il ricorso deve contenere una specifica indicazione degli atti e delle argomentazioni rilevanti; il generico rinvio agli atti del merito non soddisfa l'onere di specificità imposto dall'art. 366 c.p.c.
  • Quando il giudice di merito richiami una proroga normativa ulteriore rispetto alla disciplina originaria, può ritenersi implicitamente esclusa la maturazione di prescrizione o decadenza in data anteriore a quella proroga, se la motivazione complessiva rende chiaro tale esito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

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