Sentenza n. 202/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza: - al giudicato di cui alla sentenza n. 229, pubblicata il 26 marzo 2024, del Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 229/2024 del Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, tramite accredito sulla Carta elettronica del docente, e aveva condannato il Ministero all'adozione degli atti necessari. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 26 marzo 2024, con indicazione del codice fiscale e delle annualità interessate; era decorso il termine di moratoria di centoventi giorni e il Ministero era rimasto inadempiente. È stata inoltre chiesta la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento competente del Ministero, incaricato di provvedere, su istanza della parte, nei successivi sessanta giorni e di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell'attività commissariale sono state poste a carico dell'amministrazione inadempiente, ritenendole comprese nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile per analogia la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, perché manifestamente iniqua in rapporto alla funzione della Carta del docente, qualificata come contributo per l'aggiornamento e la formazione e non come corrispettivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 828,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti per il persistente inadempimento dell'amministrazione dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine di moratoria.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato ordinando l'esecuzione entro un termine, nominando un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento e regolando le spese.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; la domanda è stata respinta perché ritenuta manifestamente iniqua rispetto alla funzione non corrispettiva della Carta del docente.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La disciplina relativa ai compensi e alle spese dell'attività commissariale, benché prevista per l'ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata applicata per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle cui la legge si riferisce.
Massime di principio
- L'inottemperanza dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, dopo la notificazione della pronuncia e il decorso del termine di moratoria previsto dalla legge, legittima il ricorso al giudice amministrativo per l'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
- La disciplina che pone a carico dell'amministrazione inadempiente i compensi e le spese dell'attività commissariale, considerandoli compresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata per analogia anche all'attività commissariale relativa all'esecuzione di condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle specificamente contemplate dalla disciplina originaria.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione alla natura della prestazione dovuta e alla funzione dell'istituto, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; in particolare, può essere ritenuta iniqua per l'inadempimento relativo a un beneficio destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale, non avente natura corrispettiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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