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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28315/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto la liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta sottoposizione alla custodia in carcere per 226 giorni. Era stata indagata e poi sottoposta a fermo (16/12/2015), obbligo di dimora disposto dal G.i.p., poi custodia in carcere disposta dal Tribunale del riesame (21/01/2016) e confermata dalla Cassazione (28/06/2016). Gli addebiti riguardavano la pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo (art. 414 e art. 270-sexies c.p.) con aggravante dell'uso di strumenti informatici. Successivamente la Corte d'assise d'appello di Palermo l'ha assolta per insussistenza del fatto (sentenza 06/02/2017, irrevocabile 06/06/2019). La ricorrente sosteneva che, essendo stata assolta, non poteva essere escluso il diritto all'indennizzo e che la Corte d'appello aveva motivato illogicamente attribuendo colpa grave a condotte la cui rilevanza penale era stata esclusa.

La decisione

La Corte Suprema ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudizio per la riparazione e quello penale sono autonomi e che il giudice della riparazione può valutare i fatti accertati nel giudizio di merito anche se in tale giudizio è stata esclusa la rilevanza penale, purché i fatti stessi siano stati ritenuti provati. Nel caso di specie le condotte (comunicazioni telefoniche e telematiche dal contenuto violento, tentativi di renderle più riservate, uso di Facebook, ecc.) sono state ritenute provate dai giudici della cognizione e, sebbene non idonee a integrare reato, erano prevedibilmente idonee a suscitare indagini e intercettazioni; tale prevedibilità e la gravità della condotta configurano colpa grave ai sensi dell'art. 314 c.p.p., ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    Norma che disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha valutato la sussistenza dell'ostativa della colpa grave della persona sottoposta a misura cautelare ai sensi di questo articolo.

  • art. 414 c.p.

    Fattispecie di pubblica istigazione attribuita in sede di indagine; citata come addebito iniziale contro la ricorrente.

  • art. 270-sexies c.p.

    Norma relativa al terrorismo e alla propaganda terroristica; indicata tra le imputazioni originarie a carico della ricorrente.

  • art. 274 lett. c) c.p.p.

    Richiamata come riferimento alle esigenze cautelari valutate dal G.i.p. ai fini dell'applicazione di misure restrittive.

  • art. 384 c.p.p.

    Norma sul fermo di indiziato di delitto; il decreto di fermo del 16/12/2015 è stato eseguito ai sensi di questa norma.

  • art. 391 c.p.p.

    Norma sull'udienza per la convalida e per la misura cautelare; all'esito dell'udienza ex art. 391 il G.i.p. aveva disposto la liberazione con obbligo di dimora.

Massime di principio

  • Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale di cognizione: può utilizzare gli stessi atti ma applica criteri valutativi diversi e deve compiere una valutazione ex ante sulla prevedibilità degli effetti della condotta.
  • Un'assoluzione per insussistenza della fattispecie penale non impedisce automaticamente la valutazione dei fatti provati nel giudizio di riparazione: se i fatti sono stati accertati, il giudice della riparazione può ritenere che essi costituiscano condotte gravemente colpose ostative all'indennizzo.
  • Per escludere il diritto all'indennizzo è necessario che la condotta del soggetto abbia avuto carattere di dolo o di colpa grave e sia stata causalmente rilevante rispetto all'apparenza di fondatezza che ha indotto l'adozione della misura cautelare.
  • Condotte non penalmente rilevanti possono comunque essere valutate negativamente se, per modalità, contenuto o contesto (es. linguaggio violento, ripetizione, tentativi di riservatezza, uso di social media), erano prevedibilmente idonee a suscitare indagini e provvedimenti cautelari.
  • In situazioni simili è utile dimostrare l'assenza di prova dei fatti contestati, la mancata prevedibilità di indagini o misure restrittive e fornire elementi che attestino la natura privata o non diffusiva delle comunicazioni, oltre a contestare l'interpretazione dei fatti compiuta dal giudice della riparazione.
  • Se il giudice di merito nelle motivazioni rinvia alle sentenze di assoluzione ma ritiene provati i fatti, il ricorrente deve mirare a contestare la valutazione probatoria dei fatti (non solo la qualificazione penale) al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennizzo.

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