Cassazione Civile, Ordinanza n. 26516/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP dell'anno 2011 nei confronti di una società di costruzioni edili, recuperando a tassazione importi derivanti, da un lato, da una ricostruzione indiretta dei ricavi e, dall'altro, dal disconoscimento di una nota di credito e di un credito IVA. La società aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, fissando una percentuale di redditività diversa da quella adottata dall'Ufficio. In appello, l'Agenzia contestava sia la ritenuta irrilevanza della mancata produzione dei prospetti di dettaglio delle giacenze, sia l'apodittica applicazione della percentuale dell'1,05% da parte del primo giudice, deducendo in cassazione la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546/1992 per motivazione apparente della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione solo apparente, perché la frase utilizzata non consentiva di comprendere le ragioni effettive della decisione né gli elementi di fatto posti a fondamento della valutazione sull'attività imprenditoriale e sulla pretesa irrilevanza del dato carente. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza quando non consente di percepire le ragioni della decisione.
La sentenza del giudice tributario deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente è denunciabile come nullità della sentenza.
È il rito camerale applicato per la trattazione del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente e determina nullità della sentenza quando, pur essendo graficamente presente, non rende percepibili le ragioni della decisione né il percorso logico seguito dal giudice.
- Non è sufficiente una motivazione meramente assertiva o incomprensibile: occorre che la sentenza consenta un effettivo controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio.
- Nel processo tributario la decisione deve esplicitare gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche poste a base dell'accoglimento o del rigetto delle censure, non essendo rimessa all'interprete una integrazione con congetture.
- La denuncia di motivazione apparente è ammissibile quando il vizio emerge immediatamente dal testo della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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