Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26516/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP dell'anno 2011 nei confronti di una società di costruzioni edili, recuperando a tassazione importi derivanti, da un lato, da una ricostruzione indiretta dei ricavi e, dall'altro, dal disconoscimento di una nota di credito e di un credito IVA. La società aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, fissando una percentuale di redditività diversa da quella adottata dall'Ufficio. In appello, l'Agenzia contestava sia la ritenuta irrilevanza della mancata produzione dei prospetti di dettaglio delle giacenze, sia l'apodittica applicazione della percentuale dell'1,05% da parte del primo giudice, deducendo in cassazione la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546/1992 per motivazione apparente della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione solo apparente, perché la frase utilizzata non consentiva di comprendere le ragioni effettive della decisione né gli elementi di fatto posti a fondamento della valutazione sull'attività imprenditoriale e sulla pretesa irrilevanza del dato carente. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza quando non consente di percepire le ragioni della decisione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza del giudice tributario deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione apparente è denunciabile come nullità della sentenza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il rito camerale applicato per la trattazione del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente e determina nullità della sentenza quando, pur essendo graficamente presente, non rende percepibili le ragioni della decisione né il percorso logico seguito dal giudice.
  • Non è sufficiente una motivazione meramente assertiva o incomprensibile: occorre che la sentenza consenta un effettivo controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio.
  • Nel processo tributario la decisione deve esplicitare gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche poste a base dell'accoglimento o del rigetto delle censure, non essendo rimessa all'interprete una integrazione con congetture.
  • La denuncia di motivazione apparente è ammissibile quando il vizio emerge immediatamente dal testo della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.