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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13088/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Torino sostenendo che, dal gennaio 2019, non era più amministratore unico della società Iniziative Ferroviarie Italiane S.p.a. ma aveva soltanto una funzione di carattere "strategico", per cui non sarebbe penalmente responsabile delle condotte di indebita compensazione contestate per i mesi di novembre e dicembre 2018 e di gennaio-febbraio 2019. Contesta inoltre la valutazione di inattendibilità del teste Pala, il quale aveva riferito che Bava esercitava un mero indirizzo strategico mentre l'effettiva gestione sarebbe spettata al nuovo amministratore Monfredini.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto insindacabili in questa sede le valutazioni di fatto dei giudici di merito e condiviso la conclusione che Bava è stato amministratore unico fino al 29 gennaio 2019, perciò le condotte di indebita compensazione riferite ai mesi indicati sono ascrivibili a lui. Quanto ai periodi successivi, i giudici hanno ritenuto che il ricorrente mantenne poteri di fatto (pacchetto azionario, gestione di vicende societarie rilevanti) e dunque un ruolo amministrativo di fatto. È stata inoltre ritenuta inattendibile la deposizione del teste Pala, valutata anche in ragione del suo interesse a non essere coinvolto. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'art. 316-ter cod. pen. ricomprende, ai fini dell'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche, anche le esenzioni o i risparmi di spesa (ad es. riduzioni contributive), principio applicato nel caso di specie. Per questi motivi la condotta del ricorrente rientra nella fattispecie contestata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 316-ter cod. pen.

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che il concetto di indebito conseguimento di un'erogazione pubblica comprende non solo l'erogazione di denaro ma anche esenzioni o risparmi di spesa (es. riduzioni contributive). Nel caso concreto la mancata comunicazione di una condizione ostativa che ha comportato una riduzione dei contributi è stata considerata «erogazione» ai fini della fattispecie.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione al concorso nel medesimo disegno criminoso fra più soggetti; utilizzato per inquadrare la responsabilità penale nei termini di partecipazione al progetto illecito.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (e proroghe citate)

    Norma richiamata per giustificare il trattamento del ricorso senza intervento delle parti (discipline emergenziali e relative proroghe).

  • art. 615, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 615, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma procedurale usata per rinviare la deliberazione in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla interpretazione dell'art. 316-ter.

  • art. 8, legge 23 luglio 1991, n. 223

    art. 8, legge n. 223/1991

    Richiamata come normativa che prevede cause ostative alla fruizione di specifiche agevolazioni/contributi; la mancata comunicazione di una condizione ostativa prevista da questa norma ha comportato la configurabilità del risparmio di spesa considerato illecito.

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020)

    Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 (Rv. 280601-01)

    Principio secondo cui la Corte di cassazione non è chiamata a riesaminare i fatti e le valutazioni probatorie dei giudici di merito salvo evidenti illogicità; principio richiamato per confermare l'insindacabilità delle valutazioni del merito nel caso concreto.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile rinnovare il giudizio di fatto: le valutazioni probatorie e ricostruzioni dei giudici di merito sono sindacabili solo quando risultino illogiche o contraddittorie.
  • La cessazione formale da cariche societarie non esclude automaticamente la responsabilità penale se il soggetto ha continuato a esercitare poteri di fatto (controllo azionario, decisioni gestionali, partecipazione a trattative rilevanti). È fondamentale provare il trasferimento effettivo e concreto di poteri per sottrarsi alla responsabilità.
  • Ai fini dell'art. 316-ter cod. pen., rileva non solo l'erogazione di danaro ma anche il vantaggio economico correlato a esenzioni, sgravî o risparmi di spesa; omissioni che producono tale vantaggio possono integrare la fattispecie.
  • La inattendibilità di testi può essere giustificata se emerge un interesse a evitare il coinvolgimento personale; le versioni difensive devono essere coerentemente provate con elementi oggettivi.
  • In situazioni analoghe la difesa dovrebbe documentare: a) la cessazione formale e sostanziale dei poteri (deleghe, verbali, comunicazioni ufficiali); b) l'assenza di controllo effettivo (alienazione pacchetto azionario, prova di trasferimento funzioni operative); c) l'assenza di qualsiasi atto o omissione che abbia concretamente prodotto il vantaggio economico contestato.

Testo integrale

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