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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18833/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La vicenda origina dalla dichiarazione di risoluzione di un concordato preventivo liquidatorio, pronunciata in appello su reclamo di alcuni creditori e dell'ente della riscossione, con contestuale trasmissione degli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento. La corte territoriale ha ritenuto che, dai dati delle relazioni semestrali degli organi della procedura, l'attivo effettivamente ricavabile dalla liquidazione dei beni fosse insufficiente non solo a soddisfare i creditori chirografari, ma persino a pagare integralmente i privilegiati, con conseguente frustrazione della causa concreta del concordato e grave inadempimento del debitore. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1497 c.c., 160 e 186 l.fall., sostenendo che la risoluzione era stata dichiarata non già per la non conformità dei beni promessi, ma per le minori somme ricavate dalla loro liquidazione rispetto a quelle preventivate, senza che vi fosse un obbligo di garantire le percentuali indicate; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'ammontare dell'attivo realizzato e realizzabile, che secondo la ricorrente avrebbe consentito un soddisfacimento minimo dei chirografari; 3) nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 132 c.p.c., per non avere la corte esplicitato il calcolo che aveva condotto al giudizio di insufficienza dell'attivo concordatario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse correttamente applicato il principio secondo cui, nel concordato preventivo con cessione dei beni, anche se le percentuali di soddisfacimento indicate nella proposta non sono di per sé vincolanti in assenza di una specifica obbligazione, il concordato va comunque risolto quando, secondo un apprezzamento di merito fondato sulle relazioni della procedura, emerga che le somme ricavabili dalla liquidazione siano insufficienti a soddisfare anche minimamente i chirografari e integralmente i privilegiati, perché viene meno la funzione stessa del concordato. I primi due motivi sono stati reputati inammissibili perché diretti, rispettivamente, a sollecitare una diversa qualificazione giuridica e una nuova valutazione di fatti e prove, attività riservate al giudice di merito. Il terzo motivo è stato parimenti inammissibile perché la motivazione della sentenza impugnata è stata considerata congrua e logica, avendo indicato le ragioni dell'accertato grave inadempimento. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1497 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la risoluzione non poteva fondarsi sulla sola minore realizzazione economica dei beni ceduti, ma sulla non conformità dei beni alle qualità promesse.

  • art. 160 l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del concordato preventivo e alla struttura della proposta.

  • art. 186 l.fall.

    Indicato come norma che consente la risoluzione del concordato quando, in concreto, venga meno la sua funzione satisfattiva, anche a prescindere da inadempimenti di scarsa importanza.

  • art. 172 l.fall.

    Richiamato con riferimento alla relazione del commissario giudiziale che aveva già evidenziato l'andamento della liquidazione e la possibile insufficienza del soddisfacimento dei creditori.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione della sentenza d'appello, ritenuta invece congrua dalla Corte di cassazione.

  • art. 1977 c.c.

    Richiamato nel principio giurisprudenziale riportato, per evidenziare che, con il trasferimento della legittimazione a disporre dei beni ceduti agli organi della procedura, non assume rilievo la colpa del debitore ove questi abbia esaurito la propria prestazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo con cessione dei beni, la mancata previsione di una percentuale di soddisfacimento formalmente vincolante non esclude la risoluzione ex art. 186 l.fall. quando la liquidazione dei beni renda, secondo prudente apprezzamento del giudice di merito, impossibile il soddisfacimento anche minimo dei creditori chirografari e integrale dei privilegiati.
  • La risoluzione del concordato ha funzione di controllo a posteriori sulla concreta attuazione della causa del procedimento: ciò che rileva non è solo l'adempimento formale della messa a disposizione dei beni, ma il venire meno della sua funzione satisfattiva minima.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o una diversa quantificazione dell'attivo ricavabile dalla liquidazione, poiché tali apprezzamenti competono al giudice di merito.
  • La censura di vizio motivazionale è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia comunque indicato, in modo coerente e comprensibile, gli elementi fattuali da cui ha tratto il giudizio di grave inadempimento o di insufficienza dell'attivo concordatario.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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