Cassazione Penale, Ordinanza n. 03555/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Bari, che aveva solo parzialmente riformato la decisione di primo grado, riducendo la pena e confermando nel resto la condanna per il reato di illecita detenzione continuata di stupefacenti. In sede di legittimità deduceva, in sostanza, due censure: da un lato la mancata riduzione della pena nella misura massima invocata in relazione alle attenuanti generiche; dall'altro l'eccessività della pena applicata. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le doglianze manifestamente infondate, valorizzando la motivazione della Corte territoriale sulla tardività dell'ammissione dell'imputato e sulla sua piena responsabilità anche per la droga rinvenuta nei bagni pubblici, oltre che sulle concrete modalità del fatto e sul quantitativo e varietà delle sostanze sequestrate, nonché sul foglio manoscritto con nomi e importi, indicativo di un giro d'affari.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondate le censure sulla mancata massima riduzione della pena e sulla quantificazione sanzionatoria, osservando che la Corte d'Appello aveva già adeguatamente motivato sia il diniego del trattamento più favorevole, sia la misura della pena in rapporto alla gravità concreta del fatto, alla pluralità e quantità delle sostanze detenute e agli ulteriori elementi indiziari del traffico. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte richiama l'applicazione del comma 5 già disposta dal primo giudice e osserva che, anche a fronte di tale cornice più lieve, occorre dare rilievo alle concrete circostanze del fatto ai fini della pena.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, le censure sulla quantificazione della pena sono inammissibili o manifestamente infondate quando si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del merito a fronte di una motivazione congrua e non illogica del giudice di merito.
- La mancata concessione della riduzione massima per attenuanti generiche è legittima se il giudice valorizza elementi concreti del fatto, come la gravità della condotta, la tardività dell'ammissione e la responsabilità accertata per ulteriori porzioni di sostanza stupefacente.
- Nella determinazione della pena per detenzione di stupefacenti, il giudice può attribuire rilievo alla pluralità delle sostanze, ai quantitativi detenuti e a elementi esterni che indichino un'attività di spaccio o un giro d'affari, purché tali dati siano logicamente motivati.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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