Cassazione Civile, Sentenza n. 8929/2022 del 18/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) proponendo ricorso per cassazione. Nell'opposizione originaria aveva contestato: atto di precetto, atto di pignoramento e istanza di vendita (tutti del 2009), decreto di fissazione udienza dell'11/6/2011, atto di intervento di Equitalia Sud (novembre 2011) e ordinanza di autorizzazione alla vendita e nomina del custode del 27/01/2012. Le censure principali erano la nullità della procura/del mandato difensivo che aveva sottoscritto gli atti (firma illeggibile, assenza di indicazione del rappresentante, e fatto che l'originario rappresentante risultava non più in carica per effetto di fusione societaria), con conseguente nullità degli atti esecutivi; e vizi formali del precetto (mancanza di indicazione del titolo esecutivo, della formula esecutiva, della data di notifica, mancata indicazione della fusione). La ricorrente deduceva inoltre che tali nullità sarebbero "insanabili" e quindi opponibili anche tardivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione del requisito di esposizione sommaria dei fatti previsto dall'art. 366, co.1, n.3 c.p.c.: il ricorso non forniva una chiara e sufficiente esposizione del fatto sostanziale e processuale (mancata indicazione dettagliata dei contenuti della procura contestata, della data di deposito dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione, e dei precisi vizi fatti valere per ciascun atto impugnato). La Corte ha rilevato altresì l'inammissibilità o la tardività dei singoli motivi (mancata specificità ai sensi dell'art. 366, co.1, n.6 c.p.c.; la contestazione della procura e dei vizi del precetto dovevano essere proposte tempestivamente, anche nell'opposizione a decreto ingiuntivo o nei venti giorni dall'avvenuta notificazione del precetto). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di cassazione (liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre € 200,00) e agli oneri di contributo unificato previsti dall'art.13 D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi; la Corte ricorda che l'opposizione è strumento per contestare singoli atti esecutivi e che vizi di rappresentanza o di procura devono essere fatti valere tempestivamente, nei termini di decadenza previsti, non potendo in generale propagarsi automaticamente agli atti successivi.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
Requisito di forma del ricorso per cassazione relativo all'esposizione sommaria dei fatti: la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché non dava la chiara e completa conoscenza dei fatti sostanziali e processuali necessari per valutare le censure.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Richiede specificità dei motivi del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi carenti di specificità, per mancato richiamo puntuale dei contenuti della procura e dei vizi denunciati nell'opposizione originaria.
Consente alla Corte, anche d'ufficio, di rilevare questioni processuali come la tardività dell'opposizione; la Corte ha osservato che la tardività può essere rilevata d'ufficio in sede di cassazione.
Principio sulla propagazione delle nullità: la Corte ha precisato che, nelle opposizioni agli atti esecutivi, la regola di propagazione non opera come giustificazione per contestazioni tardive delle nullità degli atti originari.
Citato come eccezione: alcune ipotesi particolari (residualità dei rimedi) in cui il vizio può essere fatto valere anche oltre i termini ordinari; la Corte richiama però la necessità della tempestività salvo casi previsti dalla norma.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Norma sull'obbligo di versamento del contributo unificato in grado di cassazione; la Corte ha disposto l'applicazione dei relativi presupposti e l'eventuale recupero del contributo dovuto.
artt. 75, 83, 156, 182 c.p.c.; artt. 125, 479, 480 c.p.c.; artt. 2501 e 2504-bis c.c.
Norme richiamate dalla ricorrente per sostenere nullità di atti (formali e di rappresentanza) e conseguenze di fusioni societarie: la Corte le ha considerato nell'ambito dei motivi, ma ha ritenuto che le censure basate su tali disposizioni fossero insufficientemente specificate e/o proposte tardivamente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali (art. 366, co.1, n.3 c.p.c.); l'assenza di tale esposizione rende il ricorso inammissibile.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e richiamare in modo puntuale i fatti e le deduzioni già svolte nei gradi di merito (art. 366, co.1, n.6 c.p.c.); censure generiche o non ancorate all'istruttoria sono inammissibili.
- Nelle opposizioni agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) i vizi di rappresentanza, procura o altri vizi formali degli atti vanno fatti valere tempestivamente: molte nullità devono essere denunciate nei termini decadenziali (es. entro 20 giorni dal precetto) e non possono essere sollevate tardivamente salvo casi eccezionali.
- La nullità "derivata" di atti successivi non si presume automaticamente: per ottenere l'annullamento di provvedimenti successivi occorre dimostrare il nesso concreto fra il vizio originario e l'atto impugnato e aver proposto la relativa doglianza nei termini appropriati.
- Se si contesta la validità della procura che ha prodotto un titolo esecutivo (o la firma del difensore), la censura andava proposta già nel procedimento monitorio o nell'opposizione a decreto ingiuntivo; sollevare tali questioni solo in sede esecutiva o in cassazione espone al rischio di inammissibilità o di rilevazione della tardività.
- Il giudice di cassazione può rilevare d'ufficio questioni processuali di inammissibilità o tardività che rendono inutile l'integrazione del contraddittorio con parti non costituite, per ragioni di ragionevole durata del processo.
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