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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36103/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Oristano, con sentenza del 10 aprile 2024, ha condannato l’imputato a due anni di reclusione per falsa testimonianza; la Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 3 febbraio 2026, ha confermato la condanna. Il fatto riguardava le dichiarazioni rese dall’imputato quale testimone nel procedimento a carico di un amico, in relazione a un controllo stradale avvenuto la sera del 13 maggio 2017. Secondo la ricostruzione di merito, pur avendo assistito alle fasi del controllo e intervenuto mentre l’amico rivolgeva minacce e ingiurie agli agenti, l’imputato aveva negato di avere percepito la richiesta di sottoporsi all’alcoltest e il rifiuto, il rinvenimento di una roncola nell’auto e le minacce e ingiurie; le sue dichiarazioni erano risultate contraddittorie e incompatibili con quelle del teste di polizia giudiziaria. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato la sussistenza dell’elemento oggettivo, sostenendo che le contraddizioni interne non fossero corroborate da elementi esterni e che la deposizione non avesse inciso sulla decisione del procedimento presupposto. Con il secondo ha denunciato l’assenza di motivazione sull’elemento soggettivo, deducendo che il dolo di mentire fosse stato desunto dalla sola materialità della condotta. Con il terzo ha invocato la causa di non punibilità della ritrattazione. Con il quarto ha contestato il diniego delle attenuanti generiche, richiamando l’incensuratezza, la modestia del danno e la condotta di vita. Con il quinto ha lamentato l’omessa motivazione sulla richiesta di pena sostitutiva, formulata con motivi nuovi depositati il 26 gennaio 2026.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati respinti perché la falsità della deposizione poteva essere ricavata sia dalle contraddizioni interne sia dal confronto con le dichiarazioni precise e attendibili del teste di polizia giudiziaria; il dolo era stato logicamente desunto dai ripetuti mutamenti di versione e dalla persistente reticenza su circostanze sfavorevoli all’amico. Le censure chiedevano, in sostanza, una nuova valutazione del fatto e dell’attendibilità delle prove, non consentita in sede di legittimità. È stata inoltre ritenuta corretta la valutazione di offensività: la falsa testimonianza è reato di pericolo e non occorre che la deposizione abbia concretamente influito sulla decisione, purché i fatti siano pertinenti e potenzialmente idonei a efficacia probatoria. Il motivo sulla ritrattazione è stato dichiarato manifestamente infondato, non risultando una smentita chiara e inequivoca delle precedenti dichiarazioni accompagnata dall’integrale esposizione del vero. È stato dichiarato manifestamente infondato anche il motivo sulle attenuanti generiche: la Corte d’appello aveva indicato l’assenza di elementi positivi e valorizzato la pervicacia nel mentire; l’incensuratezza, da sola, non è sufficiente a giustificarne la concessione. La censura sulla pena sostitutiva è stata ritenuta non consentita: la richiesta era stata formulata tardivamente rispetto al termine di quindici giorni prima dell’udienza e in modo meramente assertivo, senza specifici elementi giustificativi; non poteva quindi fondare una doglianza per omessa valutazione. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La condanna a due anni di reclusione resta ferma.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.

    non prevedendo l'art. 372 cod. pen. parametri legali di riferimento, la falsità della deposizione può essere desunta dal confronto con qualsiasi altra risultanza processuale, compresa la concorde deposizione di altri testimoni

    La falsità testimoniale può essere accertata confrontando la deposizione con ogni risultanza processuale pertinente, comprese le dichiarazioni concordanti di altri testimoni; non occorre un parametro legale predeterminato.

  • art. 376 c.p.

    La ritrattazione, quale causa di non punibilità del delitto di falsa testimonianza, richiede una smentita chiara e inequivoca della precedente deposizione e la contestuale manifestazione del vero.

    La causa di non punibilità presuppone che il testimone smentisca chiaramente e senza ambiguità quanto dichiarato in precedenza e riferisca contestualmente la verità; non bastano ammissioni parziali o dichiarazioni che sostanzialmente confermino la deposizione.

  • art. 62-bis c.p.

    il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 -bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della ,diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato

    Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi sull’assenza di elementi favorevoli; l’incensuratezza dell’imputato, da sola, non è sufficiente per concederle.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    Tali motivi risultano, tuttavia, tardivi, poiché presentati senza l'osservanza del termine di quindici giorni antecedenti all'udienza del 3 febbraio 2026, previsto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    I motivi nuovi devono rispettare il termine di quindici giorni antecedenti all’udienza; quelli presentati oltre tale termine sono tardivi.

  • art. 598-bis, comma 1-bis, c.p.p.

    la richiesta, peraltro, era formulata in termini meramente assertivi, non essendo stati indicati elementi specifici idonei a giustificare l'applicazione della pena sostitutiva invocata, così che, in quanto originariamente inammissibile, non poteva essere presa in considerazione dal Giudice di merito, venendo in rilievo un tema che, come si evince dal tenore dell'art. 598-bis, comma 1 -bis, cod. proc. pen., non può essere valutato d'ufficio.

    La richiesta di pena sostitutiva deve essere specificamente motivata e non può essere esaminata d’ufficio; una richiesta assertiva e originariamente inammissibile non può fondare una censura per omessa valutazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e, nel caso concreto, il pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La falsità di una deposizione può essere desunta dal confronto con qualsiasi altra risultanza processuale, comprese le dichiarazioni attendibili di altri testimoni, e non soltanto da contraddizioni interne al racconto.
  • La falsa testimonianza è un reato di pericolo: è sufficiente che le circostanze dichiarate siano pertinenti alla causa e potenzialmente idonee a incidere sull’accertamento probatorio; non è necessario che la deposizione abbia concretamente influito sulla decisione.
  • Il dolo di falsa testimonianza può essere desunto dalle modalità della condotta, tra cui ripetuti mutamenti di versione e persistente reticenza su fatti rilevanti; in cassazione non è consentito sostituire alla valutazione di merito una diversa lettura delle prove in assenza di specifici vizi della motivazione.
  • La ritrattazione idonea a escludere la punibilità richiede la smentita chiara e inequivoca della precedente deposizione e la contestuale manifestazione del vero; non sono sufficienti il dubbio, l’ammissione parziale o dichiarazioni che confermino sostanzialmente quanto già detto.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi positivi e con la valorizzazione di elementi negativi della condotta; l’incensuratezza, considerata isolatamente, non impone la concessione del beneficio.
  • I motivi nuovi d’impugnazione devono essere depositati entro il termine previsto dall’art. 585, comma 4, c.p.p.; una richiesta di pena sostitutiva formulata tardivamente e in modo generico non può essere censurata in cassazione per mancata valutazione, anche perché la questione non è rilevabile d’ufficio nei termini richiamati dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàFalsa testimonianzaImpugnazioni
RamiParte generaleReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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